Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2003 52.2003.138 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2003 52.2003.138 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2003 52.2003.138
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2003.138 Lugano 22 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 25 aprile 2003 della __________ contro la decisione 31 marzo 2003 del municipio di __________, che delibera alla ditta __________ i lavori di sistemazione e moderazione del traffico di via __________ /via __________; viste le risposte:
- 14 maggio 2003 del municipio di __________;
- 14 maggio 2003 dell'impresa di costruzioni __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 4 luglio 2002 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb (procedura libera) per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative alla sistemazione di via __________ /via __________; che l'inizio dei lavori era previsto per il 7 ottobre 2002 (cfr. capitolato d'appalto, pos. 121.200); con decisione 29 novembre 2002 il municipio ha deliberato i lavori al consorzio formato dalle imprese di costruzione __________ e __________ per l'importo di fr. 1'983'548.95; l'inizio dei lavori è stato posticipato alla primavera di quest'anno; che contrariamente a quanto prevede l'art. 35 LCPubb la delibera non si è tradotta nella sottoscrizione di un contratto d'appalto tra il comune ed il consorzio aggiudicatario; che il 3 febbraio 2003 la Pretura di Lugano ha concesso alla __________ una moratoria concordataria (FU n. __________); che il 26 marzo 2003 il municipio ha chiesto al consorzio aggiudicatario di iniziare i lavori il 7 aprile seguente; che la __________, non essendo in grado di dar seguito agli impegni assunti, ha offerto alla __________ di rilevare la sua quota di partecipazione (50%); che, declinata l'offerta, il 7 aprile 2003 la __________ ha iniziato i lavori da sola; che con decisione 31 marzo 2003, notificata alla __________ il 10 aprile seguente, il municipio ha deliberato i lavori alla sola __________; che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di confermare la delibera del 29 novembre 2002; che il ricorso è avversato dal municipio e dalla __________, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è certa; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 12 cpv. 1 LCPubb, il committente può aggiudicare eccezionalmente una commessa direttamente ad un offerente senza bando di gara; che l'aggiudicazione per incarico diretto è ammessa in particolare quando a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un’altra procedura (art. 13 cpv. 1 lett. d); che con la decisione 31 marzo 2003, qui impugnata, il municipio ha deliberato i lavori per incarico diretto alla __________; la precedente delibera non è stata formalmente revocata; che la ricorrente non chiede l'annullamento della nuova delibera; non occorre dunque verificare se la sopraggiunta impossibilità della __________ di far fronte agli impegni assunti costituisca un evento imprevedibile che ha reso la commessa a tal punto urgente da escludere l'esperimento di un'altra procedura; che l'insorgente sollecita unicamente la conferma della precedente decisione di aggiudicazione; che la decisione 29 novembre 2002 con cui il municipio ha deliberato i lavori al consorzio __________ /__________ non è mai tuttavia stata revocata; che alla ricorrente va quindi dato atto che la delibera in questione continua a sussistere; che, ferme queste premesse, il ricorso può essere evaso ai sensi dei considerandi; che eventuali contestazioni riguardanti il contratto d'appalto, che avrebbe dovuto essere stipulato tra il comune ed il consorzio __________ /__________ a seguito della delibera del 29 novembre 2002, vanno proposte davanti al giudice civile; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili; per questi motivi, visti gli art. 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.
2. Non si preleva tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario