Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2003 52.2003.130 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2003 52.2003.130 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2003 52.2003.130
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2003.130 Lugano 16 giugno 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 14 aprile 2003 della __________ contro la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ la fornitura e la posa di 45 contenitori seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani; viste le risposte:
- 8 maggio 2003 della __________;
- 9 maggio 2003 del municipio di ______; preso atto della replica 26 maggio 2003 della ricorrente; viste le dupliche:
- 3 giugno 2003 del municipio di ______;
- 3 giugno 2003 della __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 24 aprile 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa di 45 contenitori interrati o seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani; che le prescrizioni di gara permettevano alle ditte concorrenti l'inoltro di una o più varianti (punto 6), configurate come segue dal modulo d'offerta: variante 1 contenitori seminterrati tipo Molok o simile, capienza 5 mc variante 2 contenitori interrati con:
- vasca esterna di contenimento in metallo
- contenitore interno rigido, capienza 5 mc
- piattaforma del contenitore in alluminio striato
- colonne esterne predisposte per ricevere sacchi da 110 l
- apertura della colonna preferibilmente mediante pedana anteriore o maniglia utilizzabile da persone con handicap
- dispositivo di aggancio, di trasporto e apertura del fondo per la relativa vuotatura; variante 3 idem come variante 2, ma con vasca esterna in cemento (prefabbricati) e contenitore interno mobile (sacco, ecc.) variante 4 altre eventuali proposte da specificare che le stesse prescrizioni disponevano inoltre che nell'ambito dell'esame delle offerte, su richiesta del municipio, le ditte concorrenti avrebbero dovuto "presentare in visione, dimostrazione e prova un contenitore dalle caratteristiche analoghe a quello offerto" (punto 7); che le prescrizioni particolari chiedevano infine ai concorrenti di allegare all'offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti proposti con relative dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego (punto 8); che il bando di concorso stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo offerto nella misura del 40%
- qualità del prodotto a giudizio insindacabile del committente, nella misura del 30%
- funzionalità del sistema nella misura del 30% che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sei concorrenti, fra cui quella della ricorrente __________ e quella della resistente __________; che la __________ ha offerto le seguenti varianti:
- variante 1 (contenitore tipo Molok) fr. 239'673.20
- variante 3 (contenitore tipo Bammens) fr. 356'453.40
- variante 4 (contenitore Alfa-Eco) fr. 176'796.20 specificando che "il contenitore Alfa-Eco è dello stesso tipo e dimensioni del Molok, cioè seminterrato e di forma circolare, ma con la vasca in acciaio speciale, trattato con protezione tipo tank per carburanti (epoxite), spessore lamiera 3 mm. Il sacco è in acciaio speciale, spessore 2 mm. Il coperchio ha due aperture ed è in fibra di vetro di colore verde. Altri colori su richiesta." che la __________ ha invece offerto 4 varianti, che ai fini del presente giudizio non occorre illustrare; che, valutate le offerte inoltrate, con decisione 2 aprile 2003 il municipio ha aggiudicato la commessa alla ditta __________; che, analogamente interpellata dalla ricorrente, l'autorità comunale ha giustificato il provvedimento asserendo:
- di aver optato per la variante 1 (contenitore seminterrato);
- di aver pertanto escluso le offerte dei concorrenti che proponevano le varianti 2 e 3 (contenitore interrato);
- di avere inoltre scartato la variante 4 (Alfa-Eco), proposta dalla __________, siccome sprovvista di referenze; che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'esclusione della variante 4 dalla valutazione delle offerte entranti in considerazione per la delibera; che l'insorgente rileva in sostanza che il capitolato non chiedeva ai concorrenti di allegare referenze; la mancata indicazione di referenze concernenti i contenitori Alfa-Eco non potrebbe dunque giustificare l'estromissione della variante 4 dalla procedura di valutazione; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la __________, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso; che in sede di replica e di duplica la ricorrente e la resistente si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb; che in quanto partecipante al concorso l’insorgente è legittimata a ricorrere; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, notoriamente, l’insieme delle condizioni contenute, direttamente o indirettamente, mediante rinvio ad un capitolato d’appalto, nel bando di concorso, rappresenta la lex specialis del procedimento; esso vincola tanto i partecipanti alla gara, quanto il committente, che non può disattenderlo senza violare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti; che giusta l'art. 25 LCPubb, "il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri d'idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; f) le ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5", che l’elenco dei motivi di esclusione di cui alla norma in esame non è esaustivo; che un ulteriore motivo di esclusione è dato dall’inoltro di un'offerta compilata in modo incompleto o comunque non conforme alle prescrizioni di gara; che nell’evenienza concreta, il capitolato si limitava a chiedere ai concorrenti di allegare all’offerta prospetti o documentazione fotografica dei prodotti proposti, specificandone le dimensioni ed eventuali prescrizioni d'impiego (punto 8); non li sollecitava a produrre anche un elenco di referenze; che la ricorrente ha dato puntualmente seguito alla suddetta prescrizione di gara, descrivendo sommariamente il prodotto offerto ed allegando un prospetto illustrativo; che l’omessa produzione, da parte della ricorrente, di referenze riguardanti il prodotto Alfa-Eco, offerto con la variante 4, non può dunque in nessun caso configurare un valido motivo d’esclusione; che, considerate le sue caratteristiche, il contenitore Alfa-Eco, offerto dalla __________, è d’altro canto riconducibile alla variante 1 (contenitori seminterrati tipo Molok o simili), scelta dall’autorità comunale ai fini dell’aggiudicazione; che, avendo il municipio escluso a torto la variante 4, proposta dalla ricorrente, dalla procedura di valutazione, la decisione di aggiudicazione appare di conseguenza viziata; che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione impugnata; che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché renda una nuova decisione impugnabile, previa ripetizione della valutazione delle varianti rimaste in lizza con l'inclusione della variante 4 proposta dalla ricorrente; che la tassa di giustizia va suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 2 aprile 2003 del municipio di ______ è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio, affinché proceda come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali tra il comune di ______ e la resistente __________.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario