opencaselaw.ch

52.2002.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-02-08 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2002 52.2002.6 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2002 52.2002.6 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2002 52.2002.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00006 Lugano 8 febbraio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di __________ patr. da: avv. __________ chiedente la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%; vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divi- sione delle risorse, Sezione delle risorse umane; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola; che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%; che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica; che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale; che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa; che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile; che giusta l'art. 137 CPC "la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;

b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato"; che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC); che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso; che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica; che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione; che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante; che l'istanza va pertanto respinta; che la tassa di giustizia è a carico dell'istante; visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC; dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario