Sentenza o decisione senza scheda
Sachverhalt
rilevanti per il giudizio (art. 18 Pamm).
2. 2.1. A
__________ il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è retto dal regolamento
dell’azienda acqua potabile (RAAP) adottato dal consiglio comunale il 5 luglio
1993 e approvato da Dipartimento delle istituzioni l’11 ottobre uccessivo.
Il RAAP istituisce a questo scopo un’azienda municipalizzata (AAP) ai sensi
della LMSP, incaricata di fornire l’acqua con diritto di privativa su tutto il
comprensorio di distribuzione (art. 1, 1.2 e 3.1 RAAP).
L’art. 60.1 RAAP afferma il principio dell’autonomia finanziaria dell’AAP. Per
il perseguimento di questo obiettivo il RAAP prevede l’imposizione di tasse di
allacciamento (art. 62.1, 62.2 e 62.3 RAAP), di collaudo (art. 63 RAAP) e d’uso
(art. 64 RAAP).
Per quanto riguarda in particolare quest’ultime, il RAAP contempla agli art. da
76 a 81 un tariffario. Per quanto qui piu interessa, l’art. 79 RAAP stabilisce
le tariffe per l'uso speciale dell’acqua potabile di tipo privato, come segue:
4.1.1 piscina, vasca da giardino
e impianti analoghi fissi con capienza fino a 5 mc
importo forfait: tassa
base annua fr. 50.-
4.1.2 piscine, vasca da giardino
come al punto 4.1.1. con capienza oltre i 5 mc
a) tassa base annua fr.
170.-
b) tariffa in base alla
capienza della piscina
(volume) al mc. fr.
2.-
2.2. In concreto il municipio di __________ ha stimato la capienza della
piscina in all’incirca 8 mc e, applicando la cifra 4.1.2. dell’art. 79 RAAP, ha
stabilito a fr. 186.— (fr. 170 di tassa base + fr. 16 di tassa in funzione
della capienza) la tassa d’uso annua dell’acqua potabile per l’impianto in
qustione.
3. 3.1. Il
ricorrente contesta innanzitutto che la sua piscina possa essere assoggettata
alla tassa d’uso speciale di cui all’art. 79 RAAP. A questo proposito sostiene
che la stessa, poiché facilmente smontabile non sarebbe da considerare fissa e
quindi sfuggirebbe all'imposizione giusta la citata norma di regolamento.
Il fatto che una costruzione possa essere rimossa facilmente o trasportata
senza preparativi importanti non è però decisivo: a prescindere dal fatto che
la struttura è concepita in modo tale da poter rimanere permanentemente in loco,
tant'è che lo smontaggio e stoccaggio per la stagione invernale neppure sono
necessari (cfr documentazione allegata alla domanda di costruzione), il solo
fatto che la stessa sia smontabile non permette ancora di considerarla quale
struttura mobile (anche una baracca prefabbricata è di regola smontabile).
Dalla documentazione allegata alla domanda di costruzione risulta che la
piscina del ricorrente è di forma circolare, con pareti di acciaio. Del
diametro di 360 cm e dell'altezza di 92 cm, la stessa è dotata di un proprio
impianto di filtraggio dell'acqua, di uno skimmer galleggiante e di un dispositivo
di sicurezza per il cloro. Di dimensioni non trascurabili e con una capacità di
circa 9 mc d’acqua, essa può essere utilizzata da più persone contemporaneamente.
Per le sue qualità costruttive e funzionali la piscina assolve quindi le medesime
funzioni di una qualsiasi altra vasca incorporata durevolmente nel terreno. Non
v'è pertanto motivo di trattarla in modo diverso da strutture analoghe.
3.2. A sostegno della propria tesi, l’insorgente fa poi valere una disparità di
trattamento. Argomenta che una piscina fissa, dai costi enormi, non sarebbe
paragonabile a quella al centro della presente vertenza, mobile e del costo di
poche centinaia di franchi. Sostiene quindi che nulla giustifica di sottoporre
al medesimo regime giurico due impianti tanto differenti tra loro.
L'argomento è invero specioso. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente
la tassa d'uso non è una "tassa di lusso": la stessa non impone
infatti la piscina quale struttura, bensì l'uso voluttuario dell'acqua potabile
utilizzata per essa (cfr. RDAT 1979 n. 76). Come tale la tassa è commisurata
alla capienza della struttura, il cui costo è, al proposito, fattore
irrilevante.
3.3. La conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza di giudizio, di
ritenere la piscina dell’insorgente assoggettata alla tassa d’uso speciale
dell’acqua potabile prevista dall’art. 79 RAAP, non presta il fianco a
critiche, e come tale, dev’essere confermata.
Resta a questo punto da esaminare se il contestato balzello sia rispettoso dei
principi generali di diritto validi in materia di tributi causali.
4. 4.1. Per
costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi, ad eccezione degli
emolumenti di cancelleria, è possibile solo se si fonda su di una legge in
senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di
regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in
senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la
delega a favore dell'organo esecutivo è sufficientemente precisa se determina
per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale
principio è però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente
quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di
principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino
esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, è
infatti ridotta: è pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del
legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della
tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e
che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio
dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve
essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria
funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità
del tributo, non è sufficiente far riferimento ai citati principi
giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320,
consid. 3, in re comune di __________; in precedenza STA inedita 8.2.1991 in re
comune di __________, consid 3b; inoltre DTF 126 I 180 consid. 2a, riassuntivo
della prassi più recente).
3.2. Secondo giurisprudenza, le tasse di
utilizzazione prelevate dalle aziende municipalizzate dell'acqua potabile
istituite giusta la LMSP a carico degli utenti - tra cui dev'essere annoverata
anche la tassa per piscine (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76) - soggiacciono
senza attenuazioni all'esigenza della base legale in senso formale, per il
motivo che né il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza
permettono al cittadino di verificarne la legittimità in maniera sufficiente.
Da un lato, perché non è certo che alle stesse ritorni applicabile il principio
della copertura dei costi, il quale non vieterebbe comunque sia al comune di
stabilire l'ammontare delle tasse in modo da creare delle riserve finanziarie.
Dall'altro, perché nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile il comune
dispone di un monopolio di fatto, che preclude all'utente la possibilità di ricercare
il valore oggettivo della prestazione ricevuta mediante il suo confronto con
quello di un'analoga prestazione offerta nel libero mercato (DTF 118 Ia 320,
consid. 4, in re comune di __________; STA inedita 8.2.1991 in re comune di
__________, consid. 3d, e ed f).
3.3. Il fatto che, in materia di tasse di
utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile, una conveniente
tutela del cittadino possa essere conseguita solo tramite l'ancoramento delle
stesse in una legge in senso formale non significa tuttavia che il requisito
della base legale costituisca di conseguenza l'esclusivo elemento per
determinare la loro legittimità. Ben al contrario, queste tasse rimangono
assoggettate all'ossequio degli altri principi di rango costituzionale che presiedono
la loro imposizione, nella misura in cui questi possono comunque ancora essere
applicati a tutela del cittadino.
Per quanto concerne il principio
dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della
proporzionalità, se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua
potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni
offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo
meno, partendo dal loro costo per l'azienda. Per quanto può interessare ai fini
della soluzione della lite in esame, l'imposizione di una specifica tassa per
piscine può pertanto apparire giustificata, in particolare, per la struttura
del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette
superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno
(DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria legittimazione della tassa in
esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio
dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda
distributrice per il superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e
ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da
ricavare il loro costo annuo per mc (fr/mc), che può essere agevolmente
confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della
tassa, che si diparte dello stesso principio (fr/mc), come aveva proceduto il
Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di __________.
D'altra parte l'imposizione, tramite un
decreto di portata generale, di tasse di utilizzazione relative alla
distribuzione dell'acqua potabile deve ossequiare il principio di uguaglianza
(cfr. RDAT I-1997 n. 10; inoltre, la giurisprudenza appena citata). La percezione
di una specifica tassa per piscine, prevista a livello di regolamento, deve
pertanto apparire sorretta da ragioni serie ed oggettive. Tali ragioni
potrebbero consistere, segnatamente, nella particolare struttura del consumo
generato da questi impianti. In quest'ottica l'esame del rispetto del precetto
di uguaglianza coinciderebbe pertanto comunque sia, in larga misura, con quello
del principio d'equivalenza.
3.4. La giurisprudenza appena illustrata
trova applicazione, senza restrizioni, anche alla fattispecie in esame.
Atteso che l’art. 79 RAAP costituisce indubbiamente una valida base legale per
il prelievo di una tassa d’uso, si pone il problema di sapere se l'imposizione
di un importo di fr. 186.— a tale titolo per una piscina con una capacità di 8
mc d’acqua sia compatibile o meno con i principi di equivalenza e di
uguaglianza.
Il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di esaminare la
legittimità del controverso tributo sotto questo profilo. Ora, è vero che nel
suo gravame il ricorrente non aveva eccepito alcunché a tale proposito; il
principio dell’applicazione d’ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 Pamm) da un
lato, e l’importanza - per rapporto alle esigue dimensioni della piscina –
dell’importo richiesto dall’altro, avrebbero tuttavia dovuto indurre la
precedente istanza di giudizio a compiere ugualmente delle verifiche in tal
senso. Va in effetti rilevato che la tassa per piscine messa a carico
dell’insorgente equivale all’incirca alla tassa d’utilizzazione annua di fr.
170.— che l’art. 76 cifra 1.1.1 RAAP prevede per le abitazioni primarie
stabilmente occupate da famiglie domiciliate. Il carattere forfetario di
quest’ultimo tributo non permette di porre a diretto confronto il prezzo
unitario dell’acqua ad uso domestico con quello per le piscine e rende più
difficile determinare l’effettivo maggior aggravio che deriva per questi
impianti dalla tassa di cui all’art. 79 RAAP.
Tutto ciò non impedisce comunque di effettuare alcune valutazioni, partendo da
dei dati statistici.
Innanzitutto occorre considerare che, in base ai più recenti rilevamenti
operati dalla Società svizzera dell’industria del gas e delle acque
(SVGW/SSIGE/SSiGA), nelle case private si consumano oggi mediamente 162 litri
di acqua al giorno per persona. Il consumo complessivo annuo di una famiglia
tipo, composta da quattro persone, ammonta pertanto a circa 236'500 litri,
ossia a 236,5 mc all’anno. Rapportando questo dato alla tariffa vigente per le
economie domestiche di persone domiciliate nel comune di __________, è
possibile stimare il costo dell’acqua per quest’ultima categoria di utenti a
circa fr. 0,70 per mc (= fr. 170.-- : 236,5mc). Per quanto invece attiene alle
piscine, nella sua sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 e segg., il Tribunale federale
ha avuto modo di stabilire, sulla base di una perizia fatta allestire
appositamente per quel caso, che il consumo d’acqua di un simile impianto
sull’arco di un anno ammonta a circa 3 volte la sua capienza. Nel caso di
specie, tale assunto permette di affermare che teoricamente la piscina del
ricorrente consuma ogni anno 24 mc di acqua, per un costo unitario di fr. 7,75
al mc (= fr. 186.-- : mc 24). Il che significa nel caso concreto che, tenuto
conto del costo unitario dell’acqua per le economie domestiche, la piscina del
ricorrente è colpita da una sopratassa che può essere valutata in circa fr/mc
7,05 (= fr/mc 7,75 – fr/mc 0,70), comprendendo l’importo di fr. 186.-- qui
contestato anche il diritto di addurre nell’impianto l’acqua per il primo riempimento
stagionale nonché per le seguenti aggiunte normali necessarie per rinfrescare
l’acqua, compensare l’evaporazione e permettere la pulizia della piscina. Il
costo dell’acqua potabile usata per questo genere di impianti, considerato
l’aggravio suppletorio che lo colpisce, corrisponde dunque a circa 11 volte
quello dell’acqua potabile impiegata per uso domestico.
Questo dato di fatto non permette ancora di trarre alcuna conclusione in merito
alla conformità del tributo litigioso con i principi di equivalenza e di
uguaglianza sopra menzionati. La tassa supplementare per piscine non è infatti
prelevata in base al quantitativo d’acqua potabile consumato da tali impianti,
bensì a cagione della struttura del medesimo (cfr. DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979
n. 76). Inoltre è insito nella natura stessa della tassa (definita per
l’appunto “supplementare”) che questa provochi un aumento del costo dell’acqua
potabile impiegata, il quale può talora rivelarsi molto importante. Anche nella
fattispecie trattata dal Tribunale nella sentenza appena citata, l’aggravio
costituito dalla tassa per piscine, che pure era stata tutelata, causava un maggior
costo dell’acqua potabile consumata di ben 10 volte superiore a quello per le
economie domestiche.
Al fine di accertare nel caso concreto la legittimità della controversa tassa
si dovrebbe dunque verificare se la medesima, malgrado conduca ad una
consistente lievitazione del prezzo unitario dell’acqua potabile utilizzata,
possa comunque apparire giustificata in ragione della struttura particolare del
consumo di questi impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo
che essi richiedono durante un numero limitato di giorni canicolari, implicanti
la necessità di un superdimensionamento delle infrastrutture impianti (cfr.
consid. 3.3. che precede). Verifica questa che però – come detto in precedenza
- il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di fare e che
questo tribunale non è in grado di compiere, a causa della manifesta incompletezza
delle prove agli atti.
3.5. Avuto riguardo di quanto precede, anche se per motivi assai diversi da
quelli invocati dall’insorgente, il ricorso dev’essere pertanto parzialmente
accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno retrocessi al
Dipartimento dell’interno in ossequio a quanto previsto dall’art. 65 cpv. 2
Pamm, affinché proceda ai necessari accertamenti per determinare se e con quali
conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________
comportino delle superpunte di consumi. Una volta ottenuti affidanti risultati
in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata
– se del caso parzialmente – dal profilo dei principi di equivalenza e di uguaglianza.
4. Visto
l’esito del gravame, non si preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le
ripetibili sono poste a carico del comune di __________ proporzionalmente al grado
di soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LMSP; 73.5 e 79 del RAAP di
__________; 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1.
è annullata la decisione 18 gennaio 2002 (n. 2)
del Dipartimento delle istituzioni;
1.2.
gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle
istituzioni affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo
giudizio.
2.
Non si preleva una tassa di giudizio.
3.
Il comune di Claro rifonderà al ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.
4. Intimazione
a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si preleva una tassa di giudizio.
E. 2.2 In concreto il municipio di __________ ha stimato la capienza della
piscina in all’incirca 8 mc e, applicando la cifra 4.1.2. dell’art. 79 RAAP, ha
stabilito a fr. 186.— (fr. 170 di tassa base + fr. 16 di tassa in funzione
della capienza) la tassa d’uso annua dell’acqua potabile per l’impianto in
qustione.
3. 3.1. Il
ricorrente contesta innanzitutto che la sua piscina possa essere assoggettata
alla tassa d’uso speciale di cui all’art. 79 RAAP. A questo proposito sostiene
che la stessa, poiché facilmente smontabile non sarebbe da considerare fissa e
quindi sfuggirebbe all'imposizione giusta la citata norma di regolamento.
Il fatto che una costruzione possa essere rimossa facilmente o trasportata
senza preparativi importanti non è però decisivo: a prescindere dal fatto che
la struttura è concepita in modo tale da poter rimanere permanentemente in loco,
tant'è che lo smontaggio e stoccaggio per la stagione invernale neppure sono
necessari (cfr documentazione allegata alla domanda di costruzione), il solo
fatto che la stessa sia smontabile non permette ancora di considerarla quale
struttura mobile (anche una baracca prefabbricata è di regola smontabile).
Dalla documentazione allegata alla domanda di costruzione risulta che la
piscina del ricorrente è di forma circolare, con pareti di acciaio. Del
diametro di 360 cm e dell'altezza di 92 cm, la stessa è dotata di un proprio
impianto di filtraggio dell'acqua, di uno skimmer galleggiante e di un dispositivo
di sicurezza per il cloro. Di dimensioni non trascurabili e con una capacità di
circa 9 mc d’acqua, essa può essere utilizzata da più persone contemporaneamente.
Per le sue qualità costruttive e funzionali la piscina assolve quindi le medesime
funzioni di una qualsiasi altra vasca incorporata durevolmente nel terreno. Non
v'è pertanto motivo di trattarla in modo diverso da strutture analoghe.
3.2. A sostegno della propria tesi, l’insorgente fa poi valere una disparità di
trattamento. Argomenta che una piscina fissa, dai costi enormi, non sarebbe
paragonabile a quella al centro della presente vertenza, mobile e del costo di
poche centinaia di franchi. Sostiene quindi che nulla giustifica di sottoporre
al medesimo regime giurico due impianti tanto differenti tra loro.
L'argomento è invero specioso. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente
la tassa d'uso non è una "tassa di lusso": la stessa non impone
infatti la piscina quale struttura, bensì l'uso voluttuario dell'acqua potabile
utilizzata per essa (cfr. RDAT 1979 n. 76). Come tale la tassa è commisurata
alla capienza della struttura, il cui costo è, al proposito, fattore
irrilevante.
3.3. La conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza di giudizio, di
ritenere la piscina dell’insorgente assoggettata alla tassa d’uso speciale
dell’acqua potabile prevista dall’art. 79 RAAP, non presta il fianco a
critiche, e come tale, dev’essere confermata.
Resta a questo punto da esaminare se il contestato balzello sia rispettoso dei
principi generali di diritto validi in materia di tributi causali.
4. 4.1. Per
costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi, ad eccezione degli
emolumenti di cancelleria, è possibile solo se si fonda su di una legge in
senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di
regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in
senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la
delega a favore dell'organo esecutivo è sufficientemente precisa se determina
per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale
principio è però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente
quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di
principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino
esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, è
infatti ridotta: è pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del
legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della
tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e
che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio
dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve
essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria
funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità
del tributo, non è sufficiente far riferimento ai citati principi
giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320,
consid. 3, in re comune di __________; in precedenza STA inedita 8.2.1991 in re
comune di __________, consid 3b; inoltre DTF 126 I 180 consid. 2a, riassuntivo
della prassi più recente).
3.2. Secondo giurisprudenza, le tasse di
utilizzazione prelevate dalle aziende municipalizzate dell'acqua potabile
istituite giusta la LMSP a carico degli utenti - tra cui dev'essere annoverata
anche la tassa per piscine (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76) - soggiacciono
senza attenuazioni all'esigenza della base legale in senso formale, per il
motivo che né il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza
permettono al cittadino di verificarne la legittimità in maniera sufficiente.
Da un lato, perché non è certo che alle stesse ritorni applicabile il principio
della copertura dei costi, il quale non vieterebbe comunque sia al comune di
stabilire l'ammontare delle tasse in modo da creare delle riserve finanziarie.
Dall'altro, perché nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile il comune
dispone di un monopolio di fatto, che preclude all'utente la possibilità di ricercare
il valore oggettivo della prestazione ricevuta mediante il suo confronto con
quello di un'analoga prestazione offerta nel libero mercato (DTF 118 Ia 320,
consid. 4, in re comune di __________; STA inedita 8.2.1991 in re comune di
__________, consid. 3d, e ed f).
3.3. Il fatto che, in materia di tasse di
utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile, una conveniente
tutela del cittadino possa essere conseguita solo tramite l'ancoramento delle
stesse in una legge in senso formale non significa tuttavia che il requisito
della base legale costituisca di conseguenza l'esclusivo elemento per
determinare la loro legittimità. Ben al contrario, queste tasse rimangono
assoggettate all'ossequio degli altri principi di rango costituzionale che presiedono
la loro imposizione, nella misura in cui questi possono comunque ancora essere
applicati a tutela del cittadino.
Per quanto concerne il principio
dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della
proporzionalità, se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua
potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni
offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo
meno, partendo dal loro costo per l'azienda. Per quanto può interessare ai fini
della soluzione della lite in esame, l'imposizione di una specifica tassa per
piscine può pertanto apparire giustificata, in particolare, per la struttura
del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette
superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno
(DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria legittimazione della tassa in
esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio
dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda
distributrice per il superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e
ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da
ricavare il loro costo annuo per mc (fr/mc), che può essere agevolmente
confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della
tassa, che si diparte dello stesso principio (fr/mc), come aveva proceduto il
Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di __________.
D'altra parte l'imposizione, tramite un
decreto di portata generale, di tasse di utilizzazione relative alla
distribuzione dell'acqua potabile deve ossequiare il principio di uguaglianza
(cfr. RDAT I-1997 n. 10; inoltre, la giurisprudenza appena citata). La percezione
di una specifica tassa per piscine, prevista a livello di regolamento, deve
pertanto apparire sorretta da ragioni serie ed oggettive. Tali ragioni
potrebbero consistere, segnatamente, nella particolare struttura del consumo
generato da questi impianti. In quest'ottica l'esame del rispetto del precetto
di uguaglianza coinciderebbe pertanto comunque sia, in larga misura, con quello
del principio d'equivalenza.
3.4. La giurisprudenza appena illustrata
trova applicazione, senza restrizioni, anche alla fattispecie in esame.
Atteso che l’art. 79 RAAP costituisce indubbiamente una valida base legale per
il prelievo di una tassa d’uso, si pone il problema di sapere se l'imposizione
di un importo di fr. 186.— a tale titolo per una piscina con una capacità di 8
mc d’acqua sia compatibile o meno con i principi di equivalenza e di
uguaglianza.
Il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di esaminare la
legittimità del controverso tributo sotto questo profilo. Ora, è vero che nel
suo gravame il ricorrente non aveva eccepito alcunché a tale proposito; il
principio dell’applicazione d’ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 Pamm) da un
lato, e l’importanza - per rapporto alle esigue dimensioni della piscina –
dell’importo richiesto dall’altro, avrebbero tuttavia dovuto indurre la
precedente istanza di giudizio a compiere ugualmente delle verifiche in tal
senso. Va in effetti rilevato che la tassa per piscine messa a carico
dell’insorgente equivale all’incirca alla tassa d’utilizzazione annua di fr.
170.— che l’art. 76 cifra 1.1.1 RAAP prevede per le abitazioni primarie
stabilmente occupate da famiglie domiciliate. Il carattere forfetario di
quest’ultimo tributo non permette di porre a diretto confronto il prezzo
unitario dell’acqua ad uso domestico con quello per le piscine e rende più
difficile determinare l’effettivo maggior aggravio che deriva per questi
impianti dalla tassa di cui all’art. 79 RAAP.
Tutto ciò non impedisce comunque di effettuare alcune valutazioni, partendo da
dei dati statistici.
Innanzitutto occorre considerare che, in base ai più recenti rilevamenti
operati dalla Società svizzera dell’industria del gas e delle acque
(SVGW/SSIGE/SSiGA), nelle case private si consumano oggi mediamente 162 litri
di acqua al giorno per persona. Il consumo complessivo annuo di una famiglia
tipo, composta da quattro persone, ammonta pertanto a circa 236'500 litri,
ossia a 236,5 mc all’anno. Rapportando questo dato alla tariffa vigente per le
economie domestiche di persone domiciliate nel comune di __________, è
possibile stimare il costo dell’acqua per quest’ultima categoria di utenti a
circa fr. 0,70 per mc (= fr. 170.-- : 236,5mc). Per quanto invece attiene alle
piscine, nella sua sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 e segg., il Tribunale federale
ha avuto modo di stabilire, sulla base di una perizia fatta allestire
appositamente per quel caso, che il consumo d’acqua di un simile impianto
sull’arco di un anno ammonta a circa 3 volte la sua capienza. Nel caso di
specie, tale assunto permette di affermare che teoricamente la piscina del
ricorrente consuma ogni anno 24 mc di acqua, per un costo unitario di fr. 7,75
al mc (= fr. 186.-- : mc 24). Il che significa nel caso concreto che, tenuto
conto del costo unitario dell’acqua per le economie domestiche, la piscina del
ricorrente è colpita da una sopratassa che può essere valutata in circa fr/mc
7,05 (= fr/mc 7,75 – fr/mc 0,70), comprendendo l’importo di fr. 186.-- qui
contestato anche il diritto di addurre nell’impianto l’acqua per il primo riempimento
stagionale nonché per le seguenti aggiunte normali necessarie per rinfrescare
l’acqua, compensare l’evaporazione e permettere la pulizia della piscina. Il
costo dell’acqua potabile usata per questo genere di impianti, considerato
l’aggravio suppletorio che lo colpisce, corrisponde dunque a circa 11 volte
quello dell’acqua potabile impiegata per uso domestico.
Questo dato di fatto non permette ancora di trarre alcuna conclusione in merito
alla conformità del tributo litigioso con i principi di equivalenza e di
uguaglianza sopra menzionati. La tassa supplementare per piscine non è infatti
prelevata in base al quantitativo d’acqua potabile consumato da tali impianti,
bensì a cagione della struttura del medesimo (cfr. DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979
n. 76). Inoltre è insito nella natura stessa della tassa (definita per
l’appunto “supplementare”) che questa provochi un aumento del costo dell’acqua
potabile impiegata, il quale può talora rivelarsi molto importante. Anche nella
fattispecie trattata dal Tribunale nella sentenza appena citata, l’aggravio
costituito dalla tassa per piscine, che pure era stata tutelata, causava un maggior
costo dell’acqua potabile consumata di ben 10 volte superiore a quello per le
economie domestiche.
Al fine di accertare nel caso concreto la legittimità della controversa tassa
si dovrebbe dunque verificare se la medesima, malgrado conduca ad una
consistente lievitazione del prezzo unitario dell’acqua potabile utilizzata,
possa comunque apparire giustificata in ragione della struttura particolare del
consumo di questi impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo
che essi richiedono durante un numero limitato di giorni canicolari, implicanti
la necessità di un superdimensionamento delle infrastrutture impianti (cfr.
consid. 3.3. che precede). Verifica questa che però – come detto in precedenza
- il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di fare e che
questo tribunale non è in grado di compiere, a causa della manifesta incompletezza
delle prove agli atti.
3.5. Avuto riguardo di quanto precede, anche se per motivi assai diversi da
quelli invocati dall’insorgente, il ricorso dev’essere pertanto parzialmente
accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno retrocessi al
Dipartimento dell’interno in ossequio a quanto previsto dall’art. 65 cpv. 2
Pamm, affinché proceda ai necessari accertamenti per determinare se e con quali
conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________
comportino delle superpunte di consumi. Una volta ottenuti affidanti risultati
in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata
– se del caso parzialmente – dal profilo dei principi di equivalenza e di uguaglianza.
4. Visto
l’esito del gravame, non si preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le
ripetibili sono poste a carico del comune di __________ proporzionalmente al grado
di soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LMSP; 73.5 e 79 del RAAP di
__________; 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1.
è annullata la decisione 18 gennaio 2002 (n. 2)
del Dipartimento delle istituzioni;
1.2.
gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle
istituzioni affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo
giudizio.
E. 3 Il comune di Claro rifonderà al ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2002.42 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2002.42 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2002.42
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2002.00042 Lugano ID_LUOGO In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 gennaio 2002 di __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 18 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni (n. 2), che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 maggio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina, subordinandola al pagamento di una tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile di fr. 80.-- e di una tassa d'uso di fr. 186.--; viste le risposte:
- 30 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
- 15 febbraio 2002 del municipio di __________ letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto A. Il 21 luglio 1998 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per una piscina circolare smontabile (m 3.60 x 0.92) dotata di un sistema autonomo di filtraggio dell'acqua, che aveva posato nel giardino di casa (part. n. __________ RF). Con decisione 2 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato all'istante la licenza edilizia, sottoponendola fra l’altro all’obbligo di chiedere l'autorizzazione dell'Azienda acqua potabile (AAP). B. Il 5 ottobre 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della suddetta condizione impostagli dall’esecutvo comunale. Con decisione 3 febbraio 1999 il Governo ha annullato il provvedimento ritornando gli atti al municipio per nuova decisione, ritenuto che incombeva all'autorità comunale e non al ricorrente il compito d'interpellare l'AAP prima di rilasciare la licenza edilizia. C. Il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ una nuova licenza edilizia, facendo obbligo a quest’ultimo di pagare una tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile di fr. 80.- ed una tassa d'uso di fr. 186.-, in applicazione del locale regolamento dell’Azienda acqua potabile (RAAP). Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando l'imposizione dei predetti tributi. Con giudizio 6 luglio 1999 il Governo ha accolto parzialmente il gravame, annullando la tassa di allacciamento di fr. 80.- e confermando la tassa d'uso di fr. 186.-. In accoglimento del ricorso dell'interessato, il quale postulava di essere mandato esente anche dal pagamento della tassa d'uso, con sentenza 20 ottobre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato tale decisione. Esso ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché statuisse sul ricorso 19 maggio 1999 di __________, nella misura in cui aveva per oggetto la tassa d’uso, trattandosi di una contestazione giusta l'art. 40 LMSP tra utenti e aziende municipalizzate, da risolvere in via di reclamo da parte di quest’ultima autorità. D. Con decisione 18 gennaio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il ricorso. Esso ha argomentato che, tenuto conto della sua destinazione e funzione, la piscina in questione andava equiparata ad un’infrastruttura fissa: da qui l'obbligo di corrispondere all'azienda acqua potabile la tassa d'uso speciale prevista per tali impianti. E. Con ricorso 30 gennaio 2002 __________ ha impugnato detta decisione, chiedendone l'annullamento. A mente dell’insorgente la piscina posata sul suo fondo non sarebbe un impianto fisso bensì un oggetto mobile, facilmente spostabile quando è vuoto. Aggiunge che il RAAP sottopone a tassa solo gli impianti fissi: la tassa d'uso sarebbe, infatti, un tributo sul lusso, inteso a gravare i proprietari di oggetti non alla portata di tutti. Imponendo detto tributo anche alla piscina in parola, il municipio avrebbe dunque violato il principio della parità di trattamento per aver assoggetto a questo regime legale un impianto di poco costo, che ne è palesemente escluso. Il comune di __________ e il Dipartimento delle istituzioni hanno entrambi postulato la reiezione del ricorso. Considerato in diritto
1. L'Azienda acqua potabile (AAP) di __________ è un'azienda municipalizzata (cfr. art. 1 Regolamento AAP; in seguito: RAAP), che svolge un servizio d'interesse pubblico, somministrando l'acqua potabile agli utenti allacciati alla sua rete di distribuzione. Essa è quindi assoggettata al diritto pubblico, in particolare alla LMSP. Giusta l'art. 40 LMSP, le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal dipartimento dell'interno, contro le cui decisioni è dato ricorso al Tribunale amministrativo. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente gravato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 Pamm). Il ricorso, tempestivo(art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Inoltre, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere le prove notificate dall'insorgente inidonee a procurare la conoscenza di fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 Pamm).
2. 2.1. A __________ il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è retto dal regolamento dell’azienda acqua potabile (RAAP) adottato dal consiglio comunale il 5 luglio 1993 e approvato da Dipartimento delle istituzioni l’11 ottobre uccessivo. Il RAAP istituisce a questo scopo un’azienda municipalizzata (AAP) ai sensi della LMSP, incaricata di fornire l’acqua con diritto di privativa su tutto il comprensorio di distribuzione (art. 1, 1.2 e 3.1 RAAP). L’art. 60.1 RAAP afferma il principio dell’autonomia finanziaria dell’AAP. Per il perseguimento di questo obiettivo il RAAP prevede l’imposizione di tasse di allacciamento (art. 62.1, 62.2 e 62.3 RAAP), di collaudo (art. 63 RAAP) e d’uso (art. 64 RAAP). Per quanto riguarda in particolare quest’ultime, il RAAP contempla agli art. da 76 a 81 un tariffario. Per quanto qui piu interessa, l’art. 79 RAAP stabilisce le tariffe per l'uso speciale dell’acqua potabile di tipo privato, come segue: 4.1.1 piscina, vasca da giardino e impianti analoghi fissi con capienza fino a 5 mc importo forfait: tassa base annua fr. 50.- 4.1.2 piscine, vasca da giardino come al punto 4.1.1. con capienza oltre i 5 mc
a) tassa base annua fr. 170.-
b) tariffa in base alla capienza della piscina (volume) al mc. fr. 2.- 2.2. In concreto il municipio di __________ ha stimato la capienza della piscina in all’incirca 8 mc e, applicando la cifra 4.1.2. dell’art. 79 RAAP, ha stabilito a fr. 186.— (fr. 170 di tassa base + fr. 16 di tassa in funzione della capienza) la tassa d’uso annua dell’acqua potabile per l’impianto in qustione.
3. 3.1. Il ricorrente contesta innanzitutto che la sua piscina possa essere assoggettata alla tassa d’uso speciale di cui all’art. 79 RAAP. A questo proposito sostiene che la stessa, poiché facilmente smontabile non sarebbe da considerare fissa e quindi sfuggirebbe all'imposizione giusta la citata norma di regolamento. Il fatto che una costruzione possa essere rimossa facilmente o trasportata senza preparativi importanti non è però decisivo: a prescindere dal fatto che la struttura è concepita in modo tale da poter rimanere permanentemente in loco, tant'è che lo smontaggio e stoccaggio per la stagione invernale neppure sono necessari (cfr documentazione allegata alla domanda di costruzione), il solo fatto che la stessa sia smontabile non permette ancora di considerarla quale struttura mobile (anche una baracca prefabbricata è di regola smontabile). Dalla documentazione allegata alla domanda di costruzione risulta che la piscina del ricorrente è di forma circolare, con pareti di acciaio. Del diametro di 360 cm e dell'altezza di 92 cm, la stessa è dotata di un proprio impianto di filtraggio dell'acqua, di uno skimmer galleggiante e di un dispositivo di sicurezza per il cloro. Di dimensioni non trascurabili e con una capacità di circa 9 mc d’acqua, essa può essere utilizzata da più persone contemporaneamente. Per le sue qualità costruttive e funzionali la piscina assolve quindi le medesime funzioni di una qualsiasi altra vasca incorporata durevolmente nel terreno. Non v'è pertanto motivo di trattarla in modo diverso da strutture analoghe. 3.2. A sostegno della propria tesi, l’insorgente fa poi valere una disparità di trattamento. Argomenta che una piscina fissa, dai costi enormi, non sarebbe paragonabile a quella al centro della presente vertenza, mobile e del costo di poche centinaia di franchi. Sostiene quindi che nulla giustifica di sottoporre al medesimo regime giurico due impianti tanto differenti tra loro. L'argomento è invero specioso. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente la tassa d'uso non è una "tassa di lusso": la stessa non impone infatti la piscina quale struttura, bensì l'uso voluttuario dell'acqua potabile utilizzata per essa (cfr. RDAT 1979 n. 76). Come tale la tassa è commisurata alla capienza della struttura, il cui costo è, al proposito, fattore irrilevante. 3.3. La conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza di giudizio, di ritenere la piscina dell’insorgente assoggettata alla tassa d’uso speciale dell’acqua potabile prevista dall’art. 79 RAAP, non presta il fianco a critiche, e come tale, dev’essere confermata. Resta a questo punto da esaminare se il contestato balzello sia rispettoso dei principi generali di diritto validi in materia di tributi causali.
4. 4.1. Per costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi, ad eccezione degli emolumenti di cancelleria, è possibile solo se si fonda su di una legge in senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la delega a favore dell'organo esecutivo è sufficientemente precisa se determina per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale principio è però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, è infatti ridotta: è pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità del tributo, non è sufficiente far riferimento ai citati principi giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320, consid. 3, in re comune di __________; in precedenza STA inedita 8.2.1991 in re comune di __________, consid 3b; inoltre DTF 126 I 180 consid. 2a, riassuntivo della prassi più recente). 3.2. Secondo giurisprudenza, le tasse di utilizzazione prelevate dalle aziende municipalizzate dell'acqua potabile istituite giusta la LMSP a carico degli utenti - tra cui dev'essere annoverata anche la tassa per piscine (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76) - soggiacciono senza attenuazioni all'esigenza della base legale in senso formale, per il motivo che né il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza permettono al cittadino di verificarne la legittimità in maniera sufficiente. Da un lato, perché non è certo che alle stesse ritorni applicabile il principio della copertura dei costi, il quale non vieterebbe comunque sia al comune di stabilire l'ammontare delle tasse in modo da creare delle riserve finanziarie. Dall'altro, perché nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile il comune dispone di un monopolio di fatto, che preclude all'utente la possibilità di ricercare il valore oggettivo della prestazione ricevuta mediante il suo confronto con quello di un'analoga prestazione offerta nel libero mercato (DTF 118 Ia 320, consid. 4, in re comune di __________; STA inedita 8.2.1991 in re comune di __________, consid. 3d, e ed f). 3.3. Il fatto che, in materia di tasse di utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile, una conveniente tutela del cittadino possa essere conseguita solo tramite l'ancoramento delle stesse in una legge in senso formale non significa tuttavia che il requisito della base legale costituisca di conseguenza l'esclusivo elemento per determinare la loro legittimità. Ben al contrario, queste tasse rimangono assoggettate all'ossequio degli altri principi di rango costituzionale che presiedono la loro imposizione, nella misura in cui questi possono comunque ancora essere applicati a tutela del cittadino. Per quanto concerne il principio dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della proporzionalità, se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo meno, partendo dal loro costo per l'azienda. Per quanto può interessare ai fini della soluzione della lite in esame, l'imposizione di una specifica tassa per piscine può pertanto apparire giustificata, in particolare, per la struttura del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria legittimazione della tassa in esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro costo annuo per mc (fr/mc), che può essere agevolmente confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso principio (fr/mc), come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di __________. D'altra parte l'imposizione, tramite un decreto di portata generale, di tasse di utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile deve ossequiare il principio di uguaglianza (cfr. RDAT I-1997 n. 10; inoltre, la giurisprudenza appena citata). La percezione di una specifica tassa per piscine, prevista a livello di regolamento, deve pertanto apparire sorretta da ragioni serie ed oggettive. Tali ragioni potrebbero consistere, segnatamente, nella particolare struttura del consumo generato da questi impianti. In quest'ottica l'esame del rispetto del precetto di uguaglianza coinciderebbe pertanto comunque sia, in larga misura, con quello del principio d'equivalenza. 3.4. La giurisprudenza appena illustrata trova applicazione, senza restrizioni, anche alla fattispecie in esame. Atteso che l’art. 79 RAAP costituisce indubbiamente una valida base legale per il prelievo di una tassa d’uso, si pone il problema di sapere se l'imposizione di un importo di fr. 186.— a tale titolo per una piscina con una capacità di 8 mc d’acqua sia compatibile o meno con i principi di equivalenza e di uguaglianza. Il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di esaminare la legittimità del controverso tributo sotto questo profilo. Ora, è vero che nel suo gravame il ricorrente non aveva eccepito alcunché a tale proposito; il principio dell’applicazione d’ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 Pamm) da un lato, e l’importanza - per rapporto alle esigue dimensioni della piscina – dell’importo richiesto dall’altro, avrebbero tuttavia dovuto indurre la precedente istanza di giudizio a compiere ugualmente delle verifiche in tal senso. Va in effetti rilevato che la tassa per piscine messa a carico dell’insorgente equivale all’incirca alla tassa d’utilizzazione annua di fr. 170.— che l’art. 76 cifra 1.1.1 RAAP prevede per le abitazioni primarie stabilmente occupate da famiglie domiciliate. Il carattere forfetario di quest’ultimo tributo non permette di porre a diretto confronto il prezzo unitario dell’acqua ad uso domestico con quello per le piscine e rende più difficile determinare l’effettivo maggior aggravio che deriva per questi impianti dalla tassa di cui all’art. 79 RAAP. Tutto ciò non impedisce comunque di effettuare alcune valutazioni, partendo da dei dati statistici. Innanzitutto occorre considerare che, in base ai più recenti rilevamenti operati dalla Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSiGA), nelle case private si consumano oggi mediamente 162 litri di acqua al giorno per persona. Il consumo complessivo annuo di una famiglia tipo, composta da quattro persone, ammonta pertanto a circa 236'500 litri, ossia a 236,5 mc all’anno. Rapportando questo dato alla tariffa vigente per le economie domestiche di persone domiciliate nel comune di __________, è possibile stimare il costo dell’acqua per quest’ultima categoria di utenti a circa fr. 0,70 per mc (= fr. 170.-- : 236,5mc). Per quanto invece attiene alle piscine, nella sua sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 e segg., il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, sulla base di una perizia fatta allestire appositamente per quel caso, che il consumo d’acqua di un simile impianto sull’arco di un anno ammonta a circa 3 volte la sua capienza. Nel caso di specie, tale assunto permette di affermare che teoricamente la piscina del ricorrente consuma ogni anno 24 mc di acqua, per un costo unitario di fr. 7,75 al mc (= fr. 186.-- : mc 24). Il che significa nel caso concreto che, tenuto conto del costo unitario dell’acqua per le economie domestiche, la piscina del ricorrente è colpita da una sopratassa che può essere valutata in circa fr/mc 7,05 (= fr/mc 7,75 – fr/mc 0,70), comprendendo l’importo di fr. 186.-- qui contestato anche il diritto di addurre nell’impianto l’acqua per il primo riempimento stagionale nonché per le seguenti aggiunte normali necessarie per rinfrescare l’acqua, compensare l’evaporazione e permettere la pulizia della piscina. Il costo dell’acqua potabile usata per questo genere di impianti, considerato l’aggravio suppletorio che lo colpisce, corrisponde dunque a circa 11 volte quello dell’acqua potabile impiegata per uso domestico. Questo dato di fatto non permette ancora di trarre alcuna conclusione in merito alla conformità del tributo litigioso con i principi di equivalenza e di uguaglianza sopra menzionati. La tassa supplementare per piscine non è infatti prelevata in base al quantitativo d’acqua potabile consumato da tali impianti, bensì a cagione della struttura del medesimo (cfr. DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979
n. 76). Inoltre è insito nella natura stessa della tassa (definita per l’appunto “supplementare”) che questa provochi un aumento del costo dell’acqua potabile impiegata, il quale può talora rivelarsi molto importante. Anche nella fattispecie trattata dal Tribunale nella sentenza appena citata, l’aggravio costituito dalla tassa per piscine, che pure era stata tutelata, causava un maggior costo dell’acqua potabile consumata di ben 10 volte superiore a quello per le economie domestiche. Al fine di accertare nel caso concreto la legittimità della controversa tassa si dovrebbe dunque verificare se la medesima, malgrado conduca ad una consistente lievitazione del prezzo unitario dell’acqua potabile utilizzata, possa comunque apparire giustificata in ragione della struttura particolare del consumo di questi impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo che essi richiedono durante un numero limitato di giorni canicolari, implicanti la necessità di un superdimensionamento delle infrastrutture impianti (cfr. consid. 3.3. che precede). Verifica questa che però – come detto in precedenza
- il Dipartimento delle istituzioni ha completamente tralasciato di fare e che questo tribunale non è in grado di compiere, a causa della manifesta incompletezza delle prove agli atti. 3.5. Avuto riguardo di quanto precede, anche se per motivi assai diversi da quelli invocati dall’insorgente, il ricorso dev’essere pertanto parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno retrocessi al Dipartimento dell’interno in ossequio a quanto previsto dall’art. 65 cpv. 2 Pamm, affinché proceda ai necessari accertamenti per determinare se e con quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________ comportino delle superpunte di consumi. Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata
– se del caso parzialmente – dal profilo dei principi di equivalenza e di uguaglianza.
4. Visto l’esito del gravame, non si preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono poste a carico del comune di __________ proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 40 LMSP; 73.5 e 79 del RAAP di __________; 18, 28, 43, 46, 60 PAmm; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. §. Di conseguenza: 1.1. è annullata la decisione 18 gennaio 2002 (n. 2) del Dipartimento delle istituzioni; 1.2. gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. 3. Il comune di Claro rifonderà al ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario