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52.2002.265

Ticino · 2010-03-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,

così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere

ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I

1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).

3.

3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza

sulle risultanze della perizia psicologica 26 febbraio 2002 allestita dal lic.

psic. __________. In sostanza, il ricorrente presenterebbe i tratti di una

persona debole, scostante, difensiva e nervosa. Egli banalizzerebbe le

innumerevoli infrazioni commesse, denotando una concezione di limite del tutto

soggettiva e arbitraria. Il suo comportamento sarebbe irresponsabile verso gli

altri utenti della strada. Conscio delle conseguenze negative che la revoca

delle licenza di condurre comporta sul piano professionale, egli sarebbe

inoltre irresponsabile verso la propria famiglia, cui verrebbe in extremis a

mancare il necessario sostentamento.

3.2. Il prof. dr. __________, nella perizia

psichiatrica allestita il 20 giugno 2002 ha invece valutato positivamente lo

stato di salute mentale del ricorrente. Egli critica peraltro la scarsa

interazione che ha contraddistinto il colloquio tra il ricorrente e il lic.

psic. __________. Ritiene improprie e ingiuste le conclusione dello psicologo

del traffico, poiché tratte da valutazioni generiche, distanti dalla situazione

soggettiva del periziando.

In siffatte evenienze, questo tribunale ha ritenuto necessario, in virtù

dell’art. 9 OAC, l’allestimento di un’ulteriore perizia, commissionata al PD

dr. phil. __________.

4.   4.1. Il

perito giudiziario ha esaminato il ricorrente il 7 febbraio 2003,

sottoponendolo ad un esame cognitivo-psicomotorio (batteria di test EPSSCS 96,

composta da: test del labirinto, del campo delle figure, del tracking,

rispettivamente del dual task) ed effettuando un’esplorazione investigativa

specifica. L’apprezzamento dell’esame ha rivelato capacità di reazione e di

elaborazione tutto sommato sufficienti e corrispondenti all’età

dell’investigando. Per quanto concerne più specificatamente l’idoneità

caratteriale alla guida, il ricorrente non avrebbe sviluppato profonde riflessioni

sulle varie infrazioni commesse, che egli avrebbe peraltro banalizzato. Sul finire

del colloquio egli avrebbe comunque riconosciuto il pericolo insito nel

superamento dei limiti di velocità e l’importanza di osservare la legge. Lungi

dal poter escludere ricadute a lungo termine, il perito ha quindi proposto,

alla luce dell’attuale situazione mentale del ricorrente, la sua riammissione

alla guida, a condizione che questi frequenti delle sedute mensili di

psicoterapia del traffico per la durata di un anno.

Esprimendosi a proposito della perizia __________, Il PD dr. phil. __________ ritiene

che, tenuto conto dell’attitudine complessivamente molto problematica manifestata

dal ricorrente al momento della prima perizia, egli stesso avrebbe espresso un

giudizio di inidoneità alla guida.

Per quanto concerne il rapporto psichiatrico formulato dal prof. dr.

__________, questo prescinderebbe dalle infrazioni concretamente commesse dal

ricorrente, e non sarebbe quindi atto a statuire sulla sua idoneità alla guida.

4.2. La perizia allestita dal PD dr.

__________ appare chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente.

I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti. La relativa divergenza

con il referto del lic. psic. __________ è dovuta, in sostanza, alla positiva

evoluzione dell'insorgente dopo l'allestimento di tale perizia, circostanza di

cui la Sezione della circolazione ha tenuto limitando il termine di prova al

minimo legale di un anno giusta l’art. 17 cpv. 1bis, 2° periodo LCStr.

In

definitiva, non si ravvisano dunque valide ragioni per scostarsi dalle proposte

formulate dal perito in merito alle licenze di condurre di tipo B.

5.   Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere

parzialmente accolto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.

In

effetti, il provvedimento di revoca della licenza si è protratto, di fatto, per

oltre un anno, vale a dire per un lasso di tempo maggiore rispetto alla durata

semestrale proposta con il gravame. Entro tali limiti, l'impugnativa risulta

dunque priva di interesse pratico ed attuale per l'interessato e, di

conseguenza, va dichiarata, per l'appunto, priva d'oggetto (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 43 PAmm).

Gli atti vengono ritornati alla Sezione della circolazione, cui formalmente

compete la decisione circa la riammissione alla guida, che procederà

direttamente in tal senso, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del soggetto

alla guida.

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv.

1bis LCStr; 9 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Nella

misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso è parzialmente

accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.

a)    la risoluzione 5 giugno 2002 (n. 2643) del

Consiglio di Stato;

b)    la

decisione 14 marzo 2002 (n. 765/a-106211) del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della circolazione.

1.2.

Gli atti sono ritornati alla Sezione della

circolazione affinché riammetta il ricorrente alla guida di autoveicoli di tipo

B, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del ricorrente alla guida.

2.   Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Lo Stato

del Canton Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 800.– a

titolo di ripetibili.

4.   Le spese

peritali sono a carico dello Stato del Canton Ticino.

5.   Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.   Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2002.265 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2002.265 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2002.265

Sentenza o decisione senza scheda

V1: RICORSO ACCOLTO Incarto n. 52.2002.265 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 24 giugno 2002 di patrocinato da: Contro la decisione 5 giugno 2002 (n. 2643) del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 14 marzo 2002 (n. 765) con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gi ha revocato la licenza di condurre a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale); vista la risposta 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.

a) Nel giugno 1974 __________ (1955) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria __________ è stato oggetto di numerosi ammonimenti per eccesso di velocità tra il 1976 ed il 1992, nonché di tre misure di revoca (dal 10 luglio 1986 al 24 agosto 1986, dal 1° maggio 1990 al 30 giugno 1990 e dal 29 agosto 1993 al 28 dicembre 1993, quest’ultima prolungata sino al 28 giugno 1994 per aver circolato nonostante la revoca).

b) Il 21 dicembre 1994 la Sezione della circolazione ha nuovamente revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di 6 mesi (grave eccesso di velocità), subordinando la sua riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico, atto a verificarne l’idoneità caratteriale. B.   a) Nonostante la revoca il ricorrente ha continuato a circolare con il proprio veicolo, grazie ad un duplicato della licenza di condurre. A seguito di vicissitudini che non occorre qui rievocare, egli si è infine sottoposto all’esame psico-tecnico presso il lic. psic. __________, psicologo del traffico designato dal Consiglio di Stato.

b) Sulla scorta del referto peritale 26 febbraio 2002 da questi formulato, il 14 marzo 2002 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato, precisando che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di dodici mesi a far conto dal sequestro del duplicato della licenza di condurre operato dalla polizia cantonale il 19 dicembre 2001. L’autorità cantonale ha inoltre subordinato la riammissione del ricorrente alla guida al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico. C.   Con giudizio 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l’impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo, ritenuto esaustivo e attendibile il rapporto peritale, ha giudicato legittima e giustificata la misura amministrativa decisa dall’autorità di prime cure. D.   Contro la predetta pronuncia governativa, il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in sostanza, che l’avversato provvedimento venga riformato in una revoca della licenza di condurre veicoli a motore della durata di sei mesi. Contestato il referto dello psicologo del traffico, a suo dire superficiale, incompleto e capzioso, il ricorrente ha allegato al ricorso la perizia psichiatrica 20 giugno 2002 allestita dal prof. dr. __________, psichiatra, psicoterapeuta FMH e psicoanalista, alla luce della quale si imporrebbe l’allestimento di una perizia giudiziaria. E. All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. F. Preso atto della perizia psichiatrica formulata dal prof. dr. __________, questo tribunale ha ordinato l’allestimento di un’ulteriore perizia per mano del PD dr. phil. __________, già psicologo del traffico presso la “ Psychiatrische Universitätsklinik ” di Basilea, che il 30 maggio 2003 ha reso il proprio referto, in merito al quale il ricorrente e il Consiglio di Stato non hanno espresso particolari osservazioni. Delle risultanze di tale perizia si dirà, per quanto necessario, nel seguito. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti peritali esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). 1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2.   Secondo i combinati disposti degli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, rispettivamente devono essere revocate, se l'interessato, quale conducente, non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Giusta l'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, la licenza di condurre e la licenza per allievo conducente sono revocate per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994

n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152). 3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicologica 26 febbraio 2002 allestita dal lic. psic. __________. In sostanza, il ricorrente presenterebbe i tratti di una persona debole, scostante, difensiva e nervosa. Egli banalizzerebbe le innumerevoli infrazioni commesse, denotando una concezione di limite del tutto soggettiva e arbitraria. Il suo comportamento sarebbe irresponsabile verso gli altri utenti della strada. Conscio delle conseguenze negative che la revoca delle licenza di condurre comporta sul piano professionale, egli sarebbe inoltre irresponsabile verso la propria famiglia, cui verrebbe in extremis a mancare il necessario sostentamento. 3.2. Il prof. dr. __________, nella perizia psichiatrica allestita il 20 giugno 2002 ha invece valutato positivamente lo stato di salute mentale del ricorrente. Egli critica peraltro la scarsa interazione che ha contraddistinto il colloquio tra il ricorrente e il lic. psic. __________. Ritiene improprie e ingiuste le conclusione dello psicologo del traffico, poiché tratte da valutazioni generiche, distanti dalla situazione soggettiva del periziando. In siffatte evenienze, questo tribunale ha ritenuto necessario, in virtù dell’art. 9 OAC, l’allestimento di un’ulteriore perizia, commissionata al PD dr. phil. __________.

4.   4.1. Il perito giudiziario ha esaminato il ricorrente il 7 febbraio 2003, sottoponendolo ad un esame cognitivo-psicomotorio (batteria di test EPSSCS 96, composta da: test del labirinto, del campo delle figure, del tracking, rispettivamente del dual task) ed effettuando un’esplorazione investigativa specifica. L’apprezzamento dell’esame ha rivelato capacità di reazione e di elaborazione tutto sommato sufficienti e corrispondenti all’età dell’investigando. Per quanto concerne più specificatamente l’idoneità caratteriale alla guida, il ricorrente non avrebbe sviluppato profonde riflessioni sulle varie infrazioni commesse, che egli avrebbe peraltro banalizzato. Sul finire del colloquio egli avrebbe comunque riconosciuto il pericolo insito nel superamento dei limiti di velocità e l’importanza di osservare la legge. Lungi dal poter escludere ricadute a lungo termine, il perito ha quindi proposto, alla luce dell’attuale situazione mentale del ricorrente, la sua riammissione alla guida, a condizione che questi frequenti delle sedute mensili di psicoterapia del traffico per la durata di un anno. Esprimendosi a proposito della perizia __________, Il PD dr. phil. __________ ritiene che, tenuto conto dell’attitudine complessivamente molto problematica manifestata dal ricorrente al momento della prima perizia, egli stesso avrebbe espresso un giudizio di inidoneità alla guida. Per quanto concerne il rapporto psichiatrico formulato dal prof. dr. __________, questo prescinderebbe dalle infrazioni concretamente commesse dal ricorrente, e non sarebbe quindi atto a statuire sulla sua idoneità alla guida. 4.2. La perizia allestita dal PD dr. __________ appare chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente. I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti. La relativa divergenza con il referto del lic. psic. __________ è dovuta, in sostanza, alla positiva evoluzione dell'insorgente dopo l'allestimento di tale perizia, circostanza di cui la Sezione della circolazione ha tenuto limitando il termine di prova al minimo legale di un anno giusta l’art. 17 cpv. 1bis, 2° periodo LCStr. In definitiva, non si ravvisano dunque valide ragioni per scostarsi dalle proposte formulate dal perito in merito alle licenze di condurre di tipo B.

5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. In effetti, il provvedimento di revoca della licenza si è protratto, di fatto, per oltre un anno, vale a dire per un lasso di tempo maggiore rispetto alla durata semestrale proposta con il gravame. Entro tali limiti, l'impugnativa risulta dunque priva di interesse pratico ed attuale per l'interessato e, di conseguenza, va dichiarata, per l'appunto, priva d'oggetto (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 43 PAmm). Gli atti vengono ritornati alla Sezione della circolazione, cui formalmente compete la decisione circa la riammissione alla guida, che procederà direttamente in tal senso, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del soggetto alla guida. Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr; 9 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso è parzialmente accolto. §.  Di conseguenza sono annullate: 1.1.

a)    la risoluzione 5 giugno 2002 (n. 2643) del Consiglio di Stato;

b)    la decisione 14 marzo 2002 (n. 765/a-106211) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione. 1.2. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione affinché riammetta il ricorrente alla guida di autoveicoli di tipo B, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del ricorrente alla guida.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4.   Le spese peritali sono a carico dello Stato del Canton Ticino.

5.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario