Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2002 52.2002.169 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2002 52.2002.169 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2002 52.2002.169
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2002.00169 Lugano 28 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della __________ contro la decisione 4 aprile 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________, le opere da impresario costruttore dell'__________ a __________; vista la risposta 17 maggio 2002 del municipio di ______; preso atto che la __________ non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel concorso ad invito indetto dal municipio di ______ per le opere da impresario costruttore sono state tempestivamente inoltrate le seguenti offerte: · __________ fr. 83'997.95 · __________ fr. 86'551.30 · __________ fr. 88'209.40 · __________ fr. 90'346.35 · __________ fr. 91'560.05 che il 22 marzo 2002 la __________ ha comunicato al municipio di aver riveduto i prezzi esposti alla posizione CCC 158 (strutture in acciaio a cavo sospeso e relativi accessori) del capitolato, modificando l'offerta come segue: CCC 150 Lavori di ripristino fr. 32'110.-- CCC 157 Ancoraggi fr. 14'018.-- CCC 158 Costruzioni in acciaio fr. 23'060.-- CCC 159 Lavori a regia fr. 6'550.-- totale parziale fr. 75'738.-- IVA 7.6% fr. 5'756.10 Totale fr. 81'494.10 che con decisione 4 aprile 2002 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso alla __________ per l'importo di fr. 81'494.10; che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente censura la modifica apportata dall'aggiudicataria all'offerta che aveva inoltrato; che il municipio osserva di aver riscontrato un evidente errore nella formulazione dell'offerta della __________; che alla posizione "strutture in acciaio a cavo sospeso" del capitolato era risultata sensibilmente superiore a quella degli altri concorrenti; considerato, in diritto che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 LCPubb; che, per principio, dopo la scadenza del termine fissata dal bando, le offerte inoltrate in un pubblico concorso, qualunque sia la procedura adottata, non possono essere modificate; si tratta di una regola elementare, universalmente nota, dettata dai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti sanciti dall'art. 1 lett. a e c LCPubb, che non deve essere illustrata; che resta unicamente riservata la correzione di errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi (art. 33 cpv. 2 RLCPubb); che nell'evenienza concreta, l'offerta della __________ è stata modificata dopo l'apertura delle offerte pervenute al committente; in particolare, sono state ridotti i prezzi esposti alle posizioni menzionate in narrativa; che le modifiche apportate non sono riconducibili alla correzione di errori aritmetici; che, di conseguenza, tali modifiche sono del tutto inammissibili; che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata, siccome inficiata da una crassa violazione del diritto; che gli atti vanno retrocessi al municipio affinché, valutate le offerte pervenutegli, proceda ad una nuova aggiudicazione; che la tassa di giustizia è a carico del comune secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 36 LCPubb; 33 cpv. 2 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la delibera 4 aprile 2002 del municipio di ______ è annullata.
2. Gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario