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52.2002.131

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-05-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.131 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.131 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.05.2002 52.2002.131

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00131 Lugano 16 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  28 marzo 2002 della __________ contro la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di __________; viste le risposte:

-    24 aprile 2002 della __________;

-    25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

-    26 aprile 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 9 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ - __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________); che alla posizione 3.2. il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge: · AVS/AI/IPG · SUVA o istituto analogo · Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia · Cassa pensione LPP · Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato) · Imposte alla fonte · Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato precisando che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione; che al concorso hanno preso parte 14 ditte, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85; che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________, scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali; che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione; che l'insorgente sostiene di aver prodotto tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) sulla base dei criteri di aggiudicazione; che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla __________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata; che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2); che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensione (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato."; che di identico tenore è la clausola 3.2 del capitolato d'appalto; che la clausola succitata avvertiva inoltre i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata esclusione della stessa dal concorso"; che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali; che perfettamente conforme al diritto ed alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escluderla dal concorso; che una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione; che, resistendo l'esclusione alle critiche dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera; che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario