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Incarto n.52.2001.00085
Lugano
23 agosto 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 2001 di
__________
__________
entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 22 maggio 2000 contro la decisione 8/16 maggio 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia concernente la formazione di una terrazza esterna per l'esercizio pubblico al mapp. __________ di quel comune (osteria __________);
viste le risposte:
- 3 aprile 2001 di __________;
- 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
- 5 aprile 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
"1. il municipio rilascia la licenza edilizia, d'accordo il signor __________;
2. la licenza è assoggettata agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12.04.2000, che vengono inoltre precisati come segue:
- il numero massimo di posti a sedere autorizzato è di 12 posti;
- la parete schermante dovrà essere di m 2.50 calcolati a
partire dal pavimento della terrazza;
3. le parti chiedono al Tribunale cantonale amministrativo di
accogliere il ricorso 26.03.2001 conformemente all'accordo
di cui ai punti 1 e 2 e di annullare il giudizio governativo
nella sua totalità;
4. i ricorrenti rinunciano a qualsiasi indennità per ripetibili".
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 21 LE, 22 LPT, 67, 70 LALPT, 1, 7, 25 LPAmb, 7 OIF, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario