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52.2001.435

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 cpv. 1 PAmm); che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmm); che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe; che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2); che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile; che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito; che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo; che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2002 52.2001.435 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2002 52.2001.435 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2002 52.2001.435

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00435 Lugano 16 aprile 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  5/6 dicembre 2001 di __________ Contro la decisione 20 novembre 2001 (n. 5436) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe __________; viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

-    21 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri- coltura;

-    9 gennaio 2002 dell'ufficio patriziale di __________; vista la replica 28 gennaio 2002 e le dupliche:

-   19 febbraio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

-   20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

-   28 febbraio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agri- coltura; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________; che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione; che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato l'alpe __________ con i suoi ovini; che, presone atto, con decisione 25/30 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni immobili di proprietà del patriziato; che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla; che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di ricorso DFE; che, con risoluzione 20 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso; che, con gravame 5/6 dicembre 2001, assistito da una replica, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito ed ampliato gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore; che il Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che la sezione dell'agricoltura ha espresso delle considerazioni circa l'estivazione degli ovini; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm); che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmm); che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe; che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2); che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile; che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito; che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo; che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario