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52.2001.425

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-01-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2002 52.2001.425 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2002 52.2001.425 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2002 52.2001.425

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00425 -470 Lugano 29 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi (a) 16 novembre 2001 e (b) 18 dicembre 2001 della __________ contro

a) la decisione 2 novembre 2001 del municipio di Savosa che delibera alla __________ la fornitura di contenitori interrati per rifiuti;

b) la decisione 12 dicembre 2001 del municipio di Savosa, che annulla il concorso indetto per la suddetta commessa; viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 della __________;

-    9 gennaio 2002 della __________; al ricorso sub a)

-      9 gennaio 2002 della __________;

-    16 gennaio 2002 del municipio di Savosa; al ricorso sub b) letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il __________ (FU n. __________, pag. __________), il municipio di Savosa ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa di contenitori interrati per rifiuti; che il capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro:

- "che l'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa di contenitori da interrare";

- "che le offerte devono essere complete senza modifiche né ag- giunte. Riserve varianti ed osservazioni vanno notificate con scritto allegato";

- "che trattandosi di lavori la cui esecuzione permette la ripartizione tra diversi imprenditori, il committente si riserva il diritto di delibe- rarli nella loro totalità, o a uno solo o di suddividerli in lotti fra di- versi concorrenti",

- "che la delibera avverrà al miglior offerente se così parrà e piace- rà al committente. Per migliore offerente si intenderà non solo chi presenterà i prezzi più vantaggiosi, ma bensì chi offrirà le migliori garanzie di capacità e di serietà"; che in tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte: Ditta Tipo Fornitura Posa Totale __________ Eco Top Line 49'700.00 23'285.00 76'961.20 __________ Eco Top Line 49'300.00 26'435.00 81'490.90 __________ Eco Top Line 49'100.00 28'225.00 83'201.70 __________ Eco Top Line 49'700.00 31'015.00 84'243.55 __________ Villiger 54'700.00 --- --- __________ Bammens 53'888.00 24'555.00 84'404.70 __________ Molok 42'677.00 18'605.00 65'939.45 __________ --- 92'800.00 --- --- __________ a noleggio --- 30'985.00 --- che con decisione 2 novembre 2001 il municipio ha deliberato la fornitura alla __________; che contro la predetta delibera è insorta davanti al Consiglio di Stato la __________, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente ha in sostanza contestato l'ammissibilità della suddivisione della commessa in due parti (fornitura e posa) attuata dal municipio, rilevando nel contempo di essere la migliore offerente; che la Cancelleria dello Stato ha trasmesso il ricorso al Dipartimento del territorio (Ufficio lavori sussidiati e appalti; ULSA) che si è limitato a girarlo al Tribunale cantonale amministrativo con un semplice foglio d'accompagnamento; che, invitato a prendere posizione sull'impugnativa, il 12 dicembre 2001 il municipio di Savosa ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di aver deciso di annullare il concorso e di indirne uno nuovo, in considerazione dei progressi fatti nel frattempo dalla tecnologia; che con osservazioni del 18 dicembre 2001 la __________ ha contestato la decisione del municipio di annullare il concorso, ritenendo che i motivi addotti non potessero essere considerati importanti ai sensi dell'art. 34 LCPubb; che, invitato a pronunciarsi su questa nuova contestazione, il municipio ha chiesto la conferma della decisione di annullare il concorso, negando l'applicabilità della LCPubb e richiamandosi alla clausola del capitolato con cui si era riservato di deliberare "come parrà e piacerà"; che la __________ ha chiesto la conferma della delibera per motivi che non occorre qui riassumere; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 47 LCPubb; che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal municipio; che sia il ricorso inoltrato contro la delibera, sia il ricorso proposto contro l'annullamento della gara, retti ancora dalla LOC, sono tempestivi; che entrambi sono dunque ricevibili in ordine; avendo il medesimo fondamento, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; che in sede di risposta al ricorso inoltrato dalla __________ contro la delibera il municipio ha dichiarato di annullare il concorso; con questa dichiarazione esso ha implicitamente aderito alla domanda di annullamento della delibera; che, avendo il municipio aggiudicato la commessa ad un'offerta incompleta, in quanto contemplante soltanto la fornitura dei contenitori per i rifiuti, l'annullamento della delibera era comunque inevitabile, poiché la riserva di deliberare i lavori ad un solo concorrente o di suddividerli fra più concorrenti, contenuta nel capitolato, non dispensava comunque i concorrenti dall'obbligo - esplicitamente sancito - di inoltrare offerte complete; che ripristinata la situazione precedente la delibera, resta da verificare se il municipio potesse prescindere da una nuova delibera ed annullare il concorso in quanto tale; che nei concorsi retti dalla LOC il municipio non era tenuto a procedere ad un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrategli; che a differenza di quanto prevede oggi l'art. 34 LCPubb, richiamato dalla ricorrente, non occorreva che la rinuncia alla delibera fosse giustificata da importanti motivi (RDAT 1990 n. 4); che, considerato il margine discrezionale riservato all'autorità comunale dalla clausola del capitolato, che le permetteva di aggiudicare la commessa "come parrà e piacerà", non presta il fianco a critiche la decisione del municipio di annullare l'intera procedura di concorso, peraltro viziata da un capitolato difettoso, per indire una nuova gara, meglio rispondente alle necessità del comune; che, così stando le cose, il ricorso inoltrato contro la delibera va dichiarato privo d'oggetto, mentre quello proposto contro l'annullamento del concorso va respinto; che, data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 47 LCPubb; 208 LOC; 3, 4, 28, 50, 51, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso di cui sub a è privo d'oggetto.

2.   Il ricorso di cui sub b è respinto.

3.   Non si preleva tassa di giustizia.

4.   Intimazione a: ___________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario