Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.11.2001 52.2001.406 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.11.2001 52.2001.406 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.11.2001 52.2001.406
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2001.00406 Lugano 22 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 16 novembre 2001 di __________ Contro l'elezione 12-14 ottobre 2001 del municipio e del consiglio comunale del comune di __________; richiamato l'art. 48 PAmm; ritenuto, in fatto che con decreto legislativo 6 giugno 2000 il Gran Consiglio ticinese ha sancito l'aggregazione dei comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________; che il predetto decreto è stato oggetto di referendum, con conseguente votazione popolare il 24 settembre 2000, il cui esito ha confermato la decisione del Parlamento; che il 12 marzo 2001 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi di diritto pubblico interposti da __________ e dal comune di __________ avverso la votazione succitata; che __________ ha impugnato tale pronuncia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, presso cui il gravame è tuttora pendente; che il 12-14 ottobre 2001 ha avuto luogo lo scrutinio popolare per l'elezione del municipio e del consiglio comunale del nuovo comune di __________; che contro tale elezione __________ si aggrava ora, contemporaneamente, dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo; che, in sostanza, l'insorgente ritiene inammissibile il procedimento elettorale e chiede l'annullamento del decreto di aggregazione, in caso di esito favorevole del ricorso pendente presso la Corte europea; qualora tale gravame venga rigettato, postula, per contro, la decadenza automatica dell'impugnativa; considerato, in diritto che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm); che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; che il ricorso a questo Tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm); che contro le elezioni e le votazioni comunali è dato ricorso, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono definitive (art. 164 LEDP); che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può venir dedotta nemmeno da altri disposti legali; che tale conclusione s'imporrebbe anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo; che, inoltre, questo Tribunale è pure palesemente incompetente a pronunciarsi sul decreto legislativo che ha sancito l'aggregazione dei comuni della __________, peraltro già impugnato dall'insorgente direttamente al Tribunale federale; che, pertanto, il ricorso inoltrato da __________ a titolo cautelativo deve in ogni caso essere dichiarato irricevibile; che, nel caso concreto, si giustifica di porre a carico del ricorrente una modica tassa di giustizia, tenuto conto, in particolare, della manifesta improponibilità dell'impugnativa. Per questi motivi, visti gli art. 164 LEDP; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario