Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.405 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.405 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.405
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2001.00405 Lugano 7 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di __________ rappr. da: __________ e __________, contitolari della __________ contro la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4766, che respinge l'istanza di accertamento 24 settembre 2001 inoltrata dalla __________ in materia di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 6 luglio 2000 l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento istituzioni ha autorizzato __________, titolare della patente d'esercizio pubblico riferita alla propria mensa aziendale, ad assumerne anche la gestione, affidata, sino a quel momento, alla __________; che contro questa decisione la __________, titolare della patente di un esercizio pubblico, situato a __________ in prossimità della suddetta industria, è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che con giudizio 5 dicembre 2000, dichiarato definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente; che con istanza 24 settembre 2001 la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del predetto giudizio; che con decisione 9 ottobre 2001 il Governo ha respinto l'istanza per motivi che non occorre qui riassumere; che contro la predetta risoluzione governativa __________, amministratrice della __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento di succitati giudizi governativi; considerato, in diritto che giusta l'art. 48 PAmm "l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato"; che, in concreto, l'impugnativa va respinta in ordine già perché la ricorrente non ha veste di parte nel pregresso procedimento ricorsuale; che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha, in effetti, respinto un'istanza inoltratagli dalla __________; che ricorrente in questa sede è invece __________, amministratrice della società; non v'è quindi identità fra la parte soccombente in prima istanza e l'insorgente davanti a questo tribunale; che il ricorso sarebbe comunque stato senz'altro respinto nel merito anche se fosse stato ricevibile in ordine; che è invero di meridiana evidenza che la decisione 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato non era nulla, ma semmai soltanto annullabile; che sconfina nella temerarietà pretendere di rimediare alle conseguenze della mancata impugnazione di una decisione sfavorevole, chiedendo, nove mesi più tardi, all'autorità decidente di accertarne la nullità; che la tassa di giustizia è a carico della ricorrente; visti gli art. 48, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario