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Incarto n.52.2001.377
Lugano
5 giugno 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2001 della
Comunione dei comproprietari della part. n. __________ RFD di __________
contro
la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di adattare l'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF secondo un concetto che renda accettabile il rischio residuo di incendio;
rilevato che con il verbale di sopralluogo 16 maggio 2002, alla ricorrente era stato assegnato un termine per presentare un concetto di protezione antincendio alternativo a quello proposto dal perito;
ritenuto che il 31 luglio 2002 la ricorrente ha prodotto lo studio alternativo dell'ing. __________ e che lo stesso è stato intimato alle parti per osservazioni;
preso atto che in occasione dell'udienza 22 maggio 2003, dopo discussione, le parti
hanno concordato la seguente soluzione:
·il Condominio __________ si impegna a adottare le misure proposte dall'ing. __________ integrate dal dispositivo del blocco degli ascensori;
·il termine d'esecuzione dei lavori è fissato al 31 marzo 2004;
·le spese peritali restano a carico della ricorrente;
·il comune rinuncia al prelievo di una tassa di allacciamento per lo sprinkler.
rilevato quanto sopra la causa viene stralciata dai ruoli senza ulteriori spese e senza assegnazione di ripetibili né di l.a, né di II.a istanza;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
__________
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario