Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 37 lett. d LCPubb; che la ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere; che il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; che i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando in ordine di importanza, ossia con l'indicazione del relativo fattore di ponderazione (art. 32 cpv. 2 LCPubb; 42 cpv. 3 RLCPubb); che l'aggiudicazione può pertanto aver luogo soltanto sulla base dei criteri preventivamente indicati; sono viziate le delibere che precedono da altri criteri; che, in concreto, le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state " aggiudicate al miglior offerente "; che siffatto criterio di aggiudicazione, in mancanza di specificazioni riferibili ad altri aspetti della commessa e suscettibili di facilitare l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, può essere ricondotto soltanto al prezzo; che, in tali circostanze, la commessa poteva essere affidata soltanto alla ricorrente che aveva inoltrato l'offerta più bassa di tutti i concorrenti; che, comunque, il criterio del domicilio fiscale dell'aggiudicataria, invocato dal municipio a posteriori per giustificare la scelta operata non può entrare in considerazione, perché, oltre a non essere stato indicato dal bando, disattende il divieto di discriminazione sancito dall'art. 9 LMI; che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente; visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Lugano e la resistente.
3. Il comune e la resistente rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.11.2001 52.2001.376 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.11.2001 52.2001.376 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.11.2001 52.2001.376
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2001.00376 Lugano 5 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 ottobre 2001 della ditta __________ patr. da: studio legale __________ contro la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano che delibera alla ditta __________ le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________; viste le risposte:
- 25 ottobre 2001 della __________;
- 29 ottobre 2001 del municipio di Lugano; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il __________ il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso per le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________ (FU n. __________); che le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state " aggiudicate al miglior offerente " (R 191.100); che in tempo utile sono pervenute al committente 8 offerte, fra cui quella della ricorrente di fr. 84'077.55 e quella della resistente __________ di fr. 86'782.65; che con decisione 2 ottobre 2001 il municipio ha deliberato la commessa alla __________; che contro questa decisione la Ing. __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente sostiene di essere la miglior offerente; nulla giustificherebbe la scelta operata dal municipio; che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, asserendo che la scelta sarebbe giustificata dalla modica differenza di prezzo e dal domicilio fiscale dell'aggiudicataria, ottima contribuente; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 e 37 lett. d LCPubb; che la ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere; che il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; che i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando in ordine di importanza, ossia con l'indicazione del relativo fattore di ponderazione (art. 32 cpv. 2 LCPubb; 42 cpv. 3 RLCPubb); che l'aggiudicazione può pertanto aver luogo soltanto sulla base dei criteri preventivamente indicati; sono viziate le delibere che precedono da altri criteri; che, in concreto, le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state " aggiudicate al miglior offerente "; che siffatto criterio di aggiudicazione, in mancanza di specificazioni riferibili ad altri aspetti della commessa e suscettibili di facilitare l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, può essere ricondotto soltanto al prezzo; che, in tali circostanze, la commessa poteva essere affidata soltanto alla ricorrente che aveva inoltrato l'offerta più bassa di tutti i concorrenti; che, comunque, il criterio del domicilio fiscale dell'aggiudicataria, invocato dal municipio a posteriori per giustificare la scelta operata non può entrare in considerazione, perché, oltre a non essere stato indicato dal bando, disattende il divieto di discriminazione sancito dall'art. 9 LMI; che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente; visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Lugano e la resistente.
3. Il comune e la resistente rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario