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52.2001.318

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-10-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2001 52.2001.318 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2001 52.2001.318 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.10.2001 52.2001.318

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00318 Lugano 9 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  4 maggio 2001 dell' __________ contro la decisione 18 aprile 2001 con cui il Dipartimento del territorio ha deliberato all'Azienda __________ gli interventi selvicolturali di protezione delle strade cantonali __________, __________ e __________; viste le risposte:

-    14 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    14 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

-    15 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale;

-    12 giugno 2001 dell'Azienda __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 12 gennaio 2001 l'Ufficio forestale del 5° circondario di __________ ha indetto un pubblico concorso per gli interventi selvicolturali necessari a proteggere le strade cantonali nei tratti __________, __________ e __________ (FU n. __________ del __________); che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte, fra cui quella dell'Azienda __________ di fr. 89'565.40 e quella dell'Azienda __________, qui ricorrente, di fr. 75'835.65; che, valutate le offerte, il 10 aprile 2001, l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole all'offerta dell'__________, scartando invece quella della ricorrente, siccome non iscritta a RC come richiesto dall'art. 14a LApp; che, facendo proprio il preavviso dell'ULSA, il 18 aprile 2001 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha deliberato i lavori all'__________; che contro questa decisione l'__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando la delibera in suo favore; che l'insorgente rileva in sostanza di essere un'azienda che fa riferimento alla __________, ente iscritto a RC; che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA con argomenti che saranno discussi qui appresso, mentre l'__________ ha rinunciato a presentare osservazioni; che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendolo al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 47 LCPubb; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 47 LCPubb, subentrata alla LApp; che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, azienda autonoma della __________ e partecipante al concorso, dal quale è stata estromessa; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, trattandosi di un concorso aperto prima dell'entrata in vigore della LCPubb, la materia del contendere è retta dalla LApp (art. 47 LCPubb); che giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a LApp sono legittimate a partecipare ai concorsi indetti dallo Stato "le imprese iscritte a RC da almeno due anni al momento della pubblicazione del concorso, ritenuto che l'iscrizione deve riferirsi alla categoria di arti e mestieri nella quale rientra l'opera da eseguire"; che la ricorrente, non iscritta a RC, si limita in sostanza a chiedere di beneficiare dell'iscrizione a RC della __________, ente che l'ha costituita; che anche se si volesse seguire la tesi dell'insorgente, il ricorso non potrebbe comunque essere accolto, poiché l'iscrizione a RC della __________, contrariamente a quanto esige l'art. 14 cpv.1 lett. a LApp, manifestamente non si riferisce alla categoria di arti e mestieri nella quale rientra l'opera da eseguire; che lo scopo della __________, stando all'iscrizione a RC, è in effetti quello di " favorire la collaborazione tra i suo membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale; elaborare il programma di sviluppo regionale in conformità della legge federale sull'aiuto gli investimenti nelle regioni montane del 28.06.1974; promuovere tutte le attività idonee a favorire lo sviluppo della regione "; che il fatto che l'art. 2 dello statuto della __________, fra i vari scopi dell'associazione, preveda anche la gestione di servizi di interesse pubblico, quali ad esempio l'azienda forestale regionale, è privo di rilievo: determinante è lo scopo risultante dall'iscrizione a RC; che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata siccome esente da violazioni del diritto; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 14 LApp; 36, 47 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: ___________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario