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52.2001.234

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-06-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 giorni contro le seguenti decisioni:

a) la sospensione provvisionale (art. 38);

b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);

c)  la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);

d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);

e) la destituzione (art. 32);

f)   la disdetta (art. 60). che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd; che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18

n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14); che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale; Per questi motivi, visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2001 52.2001.234 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2001 52.2001.234 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2001 52.2001.234

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00234 Lugano 22 giugno 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  19 giugno 2001 di __________ contro la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001; richiamato l'art. 48 PAmm; ritenuto, in fatto che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC); che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione; che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al Consulente giuridico del Governo medesimo; che in occasione dell'audizione dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di alcuni testi; che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3); che con ricorso 19 giugno 2001 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; che non appare necessario riassumere i motivi addotti dall'insorgente; che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati; considerato, in diritto che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd; che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:

a) la sospensione provvisionale (art. 38);

b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);

c)  la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);

d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);

e) la destituzione (art. 32);

f)   la disdetta (art. 60). che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd; che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18

n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14); che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale; Per questi motivi, visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario