Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2001.00018 Lugano 22 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di __________ contro il Comune di __________ chiedente
1. Viene accolta l'istanza di ricorso contro la risoluzione del Municipio di __________ del 22 dicembre 2000 n. 1487/2000, pertanto:
- la convenuta è condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute, per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %,
- per i presenti pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura di un conto corrente.
2. L'istanza di risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del Giudice.
3. Protestate spese. richiamato l'art. 48 PAmm, ritenuto, in fatto che __________ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di __________ presso il centro anziani __________; che il 21 giugno 2000 la comparente ha comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio; che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001; che contro questa risoluzione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso; considerato, in diritto che contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC); che nella misura in cui è configurabile come ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm); che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il datore di lavoro; che i dipendenti comunali, fatta eccezione dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd); che l'atto inoltrato da __________ va di conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile come petizione; che la tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. La petizione/ricorso è irricevibile. §. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario