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52.2000.35

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-11-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2000 52.2000.35 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2000 52.2000.35 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2000 52.2000.35

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00035 Lugano 6 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli vista l'istanza 29 maggio 2000 di __________ __________ __________ e __________ __________ e __________ patr. da: avv. __________ chiedente la completazione della sentenza 19 maggio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS; viste le osservazioni 8 giugno 2000 della resistente __________; ritenuto, in fatto che nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe, __________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato; che con decisione 20 gennaio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza; che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla __________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse stata eventualmente autorizzata; che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo tribunale; che la __________ ha dichiarato di non opporsi alla completazione richiesta; che quando in una decisione si riscontrino dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla necessaria rettifica (art. 40 PAmm); che nell'omesso abbinamento del divieto in oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del dispositivo; che l'acquiescenza della resistente dispensa questo Tribunale da ulteriori motivazioni; visto l'art. 40 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è accolta. §.  Di conseguenza il divieto d'uso di cui al dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art. 292 CPS, che recita: "Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa" .

2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario