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52.2000.120

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-10-18 · Italiano TI
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Incarto n.52.2000.00120

Lugano

18 ottobre 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  2 maggio 2000 di

__________

patr. da: st. leg. __________

contro

la decisione 29 marzo 2000 (n. 1313) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 dicembre 1998 contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici);

viste le risposte:

-   16 maggio 2000 del municipio di __________;

-   16 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

-   18 maggio 2000 del Dipartimento del territorio, UDC;

letti ed esaminati gli atti;

"1.la licenza edilizia 02.12.1998 viene assoggettata                    all'onere, per il comune:

1.1.di munire il molo previsto e quello esistente di                                                cancelli che impediscano l'accesso agli stessi,                                   mediante la loro chiusura, durante i seguenti                                            orari:

- dalle ore 01.00 alle ore 08.00 per il molo esistente;

- dalle ore 22.00 alle ore 08.00 per il molo previ-                              sto;

1.2.di munire il molo previsto di una ringhiera che                                                                          impedisca l'attracco sul lato esterno (sud).

Valgono, per il rimanente, le condizioni poste nell'avviso                                                     cantonale 20.11.1998.

2.Ricorrente e comune chiedono al tribunale di accoglie-                                               re il ricorso 2 maggio 2000 conformemente all'accordo                                               di cui al punto 1 e di annullare integralmente il giudizio                                                        governativo, anche per quanto concerne tassa di giu-                                                             dizio e ripetibili fissate in quella sede.

3.Il comune dichiara di assumere a suo esclusivo carico          gli onorari del perito nominato dal tribunale, ing. __________.

4.Le parti chiedono al tribunale di fissare le ripetibili a                                                     favore del ricorrente per entrambe le sedi ricorsuali";

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario