Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 OIAt, le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli
impianti stazionari nuovi valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.
Soggiacciono, di conseguenza, all’obbligo di risanamento gli impianti
stazionari esistenti che non sono esercitati o equipaggiati in modo da rispettare
le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1 all’OIAt e le esigenze completive
o derogatorie stabilite per gli impianti menzionati dall’art. 3 cpv. 2 OIAt.
Soggiacciono pure all’obbligo di risanamento gli impianti che producono emissioni
per le quali l’OIAt non fissa valori limite d’emissione e che non si attengono
al precetto di limitarle nella maggior misura possibile dal punto di vista
della tecnica, dell’esercizio e della sopportabilità economica (art. 4 OIAt).
Per gli impianti di allevamento la limitazione delle
emissioni atmosferiche è disciplinata dalle cifre 511 e 512 dell’allegato 2 all’OIAt,
che stabiliscono determinate distanze minime dalle zone abitate sulla base
delle regole riconosciute in zootecnia.
Competente a decidere circa gli obblighi di risanamento degli
impianti non conformi alle prescrizioni della legislazione federale sulla
protezione dell’ambiente è il Dipartimento del territorio (art. 3 cifra 5 DLALPAmb).
3. Con la decisione 23
settembre 1997, qui in esame, il municipio di __________ ha ordinato al
resistente __________ di ridurre a 2 il numero di maiali allevati nella
masseria, che gestisce in prossimità del nucleo. L'ordine è in sostanza
giustificato dalle immissioni maleodoranti, che deriverebbero dall'allevamento
al vicinato. Il municipio l’ha fondato sugli art. 57 RC e 23 RISA.
L’art. 57 RC, di tenore identico all’art. 107 cpv. 2 lett. b
LOC, si limita a sancire la competenza del municipio ad esercitare le funzioni
di polizia locale in tema di tutela della salute pubblica e dell’igiene. L’art.
23 RISA dispone invece che i porcili e gli allevamenti di animali da cortile
fatti con criteri industriali ed ospitanti un numero cospicuo di animali devono
sorgere in aperta campagna ed a confacente distanza dalle abitazioni, riservata
l’imposizione di misure speciali a salvaguardia dell’igiene e per prevenire
ogni molestia a terzi.
Il provvedimento si richiama soltanto alle disposizioni
appena illustrate. Prescinde da qualsiasi riferimento alla legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, OIAt). Questa legislazione non è stata
presa in considerazione nemmeno da parte del Consiglio di Stato, che si è
limitato a verificare la legittimità dell’ingiunzione dal profilo dell’art. 22
RISA; norma che permette di ordinare la soppressione o l’allontanamento dei
pollai, delle conigliere e in generale degli allevamenti degli animali da
cortile, che per numero di capi o per cattiva manutenzione o per troppa
vicinanza, causano molestia.
La mancata applicazione del diritto federale è stata eccepita
da parte del comune ricorrente soltanto in sede di ricorso al Tribunale
federale. Benché l’omissione sia stata propiziata dallo stesso ricorrente, il
rimprovero è di per sé pertinente e fondato, poiché la materia del contendere è
riconducibile, in ultima analisi, alla questione a sapere se le immissioni
maleodoranti provenienti dall'allevamento giustifichino una limitazione del
numero di capi allevati, ovvero, in definitiva un provvedimento volto a porre
rimedio ad un’alterazione delle condizioni naturali dell’aria dovuta ad odore
(cfr. art. 7 cpv. 3 LPAmb; URP 1998, N. 14, pag. 162), proveniente da un
impianto stazionario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OIAt.
Trattandosi di materia regolata esaustivamente dalla LPAmb,
in particolare dalle disposizioni dell’OIAt sulla limitazione preventiva delle
emissioni degli impianti stazionari (art. 3 e 7 OIAt) e sull’obbligo di
risanamento degli impianti che non soddisfano le esigenze poste dalla medesima
ordinanza (art. 8 OIAt), non v’era spazio per un’applicazione parallela di
normative di diritto cantonale, disciplinanti la medesima problematica. Lo
esclude l’art. 65 cpv. 1 LPAmb, che inibisce l’applicazione del diritto
cantonale dopo l’entrata in vigore delle ordinanze emanate dal Consiglio
federale in base alla facoltà che la legge gli attribuisce.
Se ne deve quindi dedurre che, in quanto volto a porre
rimedio ad una situazione di polluzione atmosferica, l’ordine di risanamento
impartito dal municipio di __________ non potesse validamente fondarsi sugli art.
22 e 23 RISA, poiché, da questo profilo, tali disposizioni sono state rese
inapplicabili dalla LPAmb e dall’OIAt. Non solo, ma se la materia del
contendere è esaustivamente disciplinata dalla legislazione federale sulla
protezione dell’ambiente, si deve anche necessariamente concludere che il
municipio non fosse nemmeno competente ad ordinare misure di risanamento.
Competente ad ordinare misure di risanamento di impianti stazionari non
conformi alle disposizioni dell’OIAt è infatti soltanto il Dipartimento del
territorio (art. 3 cifra 5 DLALPAmb).
4. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, esclusa dal divieto della reformatio in peius (art.
65 cpv. 4 PAmm) la possibilità di annullare (per difetto di competenza del
municipio) l’ordine in contestazione ed il giudizio governativo che lo
conferma, il ricorso va quindi respinto.
Conformemente all’art. 5 cpv. 2 DLALPAmb, gli atti vanno nondimeno
trasmessi al Dipartimento del territorio, affinché verifichi se siano dati i
presupposti per l’adozione di misure di risanamento fondate sulla LPAmb e sull’OIAt.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili per la risposta data dal resistente al ricorso qui
evaso sono già state assegnate dal Tribunale federale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107, 208 LOC; 22, 23 RISA; 16, 57, 65 LPAmb; 2, 3, 7, 8 OIAt; 3, 5, 6 DLALPAmb;
3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio ai sensi
dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.08.1999 52.1999.95 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.08.1999 52.1999.95 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.08.1999 52.1999.95
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00095 Lugano 10 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 3 dicembre 1998 del __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 28 ottobre 1998, no. 4934, del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata da __________ contro la risoluzione 23 settembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di ridurre a due il numero di maiali allevati nella sua masseria (part. no. __________ RFD); viste le risposte:
- 14 gennaio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
- 27 gennaio 1999 di __________; preso atto della sentenza 19 marzo 1999 del Tribunale federale; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il resistente __________ alleva maiali da ingrasso nella masseria che gestisce a ridosso del nucleo di __________ (part. n. __________ RFD). In seguito ai reclami inoltrati da alcuni cittadini per gli odori provenienti dall'allevamento, il 27 gennaio 1997 il municipio gli ha ingiunto di limitare a 6 il numero di capi allevati. Non avendo questi dato seguito all'ordine impartitogli, il 23 settembre 1997 il municipio gli ha quindi ordinato di ridurre a 2 il numero di maiali. Contro questa decisione, fondata sugli art. 23 regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato (RISA; RL 6.2.2.1) e 57 lett. b del regolamento comunale (RC), __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento. B. Esperiti i necessari accertamenti, il 28 ottobre 1998 il Governo ha accolto l'impugnativa concedendo all’insorgente di allevare al massimo 10 maiali. Contro questo giudizio, dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato, il comune di __________ si è aggravato davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo e con ricorso di diritto pubblico, chiedendo il ripristino dell'ordine 23 settembre 1997. In quella sede l’insorgente ha fra l’altro lamentato la mancata applicazione della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente. Con sentenza 19 marzo 1999 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico e dichiarato inammissibile quello di diritto amministrativo, trasmettendo gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, affinché si pronunci sulla censura di inosservanza del diritto federale sollevata dall’insorgente. C. All’accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il resistente __________, con argomenti che verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data tanto dal profilo della LOC (art. 208), quanto nella misura in cui viene eccepita la mancata applicazione della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente (art. 6 cpv. 3 del decreto legislativo di applicazione della LPAmb = DLALPAmb, RL 9.2.1.1). 1.2. La legittimazione attiva del comune ricorrente, già riconosciuta dal Tribunale federale, è certa (art. 209 lett. b LOC; 57 LPAmb). 1.3. Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso, inoltratogli dal comune di Ligornetto il trentesimo giorno dall'intimazione del giudizio governativo, fosse tempestivo, non essendo facilmente riconoscibile che l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso data dal Consiglio di Stato era erronea. La deduzione vincola il Tribunale cantonale amministrativo, che si astiene pertanto dal verificare se l'erroneità dell'indicazione non fosse immediatamente riconoscibile quantomeno dal profilo della LOC, che - notoriamente - permette di impugnare davanti ad esso tutti i giudizi resi dal Consiglio di Stato su ricorsi proposti contro risoluzioni di organi comunali, “a meno che la legge non disponga altrimenti”.
2. Giusta l’art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti che non soddisfano le prescrizioni della medesima legge o quelle, ecologiche di altre leggi federali, devono essere risanati. Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso seguente, emana prescrizioni sugli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. L’obbligo di risanamento in materia di inquinamento atmosferico è sancito dall’art. 8 OIAt, che impone di risanare gli impianti stazionari esistenti che non soddisfano le esigenze della medesima ordinanza. Secondo l’art. 7 OIAt, le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi valgono anche per gli impianti stazionari esistenti. Soggiacciono, di conseguenza, all’obbligo di risanamento gli impianti stazionari esistenti che non sono esercitati o equipaggiati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1 all’OIAt e le esigenze completive o derogatorie stabilite per gli impianti menzionati dall’art. 3 cpv. 2 OIAt. Soggiacciono pure all’obbligo di risanamento gli impianti che producono emissioni per le quali l’OIAt non fissa valori limite d’emissione e che non si attengono al precetto di limitarle nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell’esercizio e della sopportabilità economica (art. 4 OIAt). Per gli impianti di allevamento la limitazione delle emissioni atmosferiche è disciplinata dalle cifre 511 e 512 dell’allegato 2 all’OIAt, che stabiliscono determinate distanze minime dalle zone abitate sulla base delle regole riconosciute in zootecnia. Competente a decidere circa gli obblighi di risanamento degli impianti non conformi alle prescrizioni della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente è il Dipartimento del territorio (art. 3 cifra 5 DLALPAmb).
3. Con la decisione 23 settembre 1997, qui in esame, il municipio di __________ ha ordinato al resistente __________ di ridurre a 2 il numero di maiali allevati nella masseria, che gestisce in prossimità del nucleo. L'ordine è in sostanza giustificato dalle immissioni maleodoranti, che deriverebbero dall'allevamento al vicinato. Il municipio l’ha fondato sugli art. 57 RC e 23 RISA. L’art. 57 RC, di tenore identico all’art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, si limita a sancire la competenza del municipio ad esercitare le funzioni di polizia locale in tema di tutela della salute pubblica e dell’igiene. L’art. 23 RISA dispone invece che i porcili e gli allevamenti di animali da cortile fatti con criteri industriali ed ospitanti un numero cospicuo di animali devono sorgere in aperta campagna ed a confacente distanza dalle abitazioni, riservata l’imposizione di misure speciali a salvaguardia dell’igiene e per prevenire ogni molestia a terzi. Il provvedimento si richiama soltanto alle disposizioni appena illustrate. Prescinde da qualsiasi riferimento alla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, OIAt). Questa legislazione non è stata presa in considerazione nemmeno da parte del Consiglio di Stato, che si è limitato a verificare la legittimità dell’ingiunzione dal profilo dell’art. 22 RISA; norma che permette di ordinare la soppressione o l’allontanamento dei pollai, delle conigliere e in generale degli allevamenti degli animali da cortile, che per numero di capi o per cattiva manutenzione o per troppa vicinanza, causano molestia. La mancata applicazione del diritto federale è stata eccepita da parte del comune ricorrente soltanto in sede di ricorso al Tribunale federale. Benché l’omissione sia stata propiziata dallo stesso ricorrente, il rimprovero è di per sé pertinente e fondato, poiché la materia del contendere è riconducibile, in ultima analisi, alla questione a sapere se le immissioni maleodoranti provenienti dall'allevamento giustifichino una limitazione del numero di capi allevati, ovvero, in definitiva un provvedimento volto a porre rimedio ad un’alterazione delle condizioni naturali dell’aria dovuta ad odore (cfr. art. 7 cpv. 3 LPAmb; URP 1998, N. 14, pag. 162), proveniente da un impianto stazionario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OIAt. Trattandosi di materia regolata esaustivamente dalla LPAmb, in particolare dalle disposizioni dell’OIAt sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari (art. 3 e 7 OIAt) e sull’obbligo di risanamento degli impianti che non soddisfano le esigenze poste dalla medesima ordinanza (art. 8 OIAt), non v’era spazio per un’applicazione parallela di normative di diritto cantonale, disciplinanti la medesima problematica. Lo esclude l’art. 65 cpv. 1 LPAmb, che inibisce l’applicazione del diritto cantonale dopo l’entrata in vigore delle ordinanze emanate dal Consiglio federale in base alla facoltà che la legge gli attribuisce. Se ne deve quindi dedurre che, in quanto volto a porre rimedio ad una situazione di polluzione atmosferica, l’ordine di risanamento impartito dal municipio di __________ non potesse validamente fondarsi sugli art. 22 e 23 RISA, poiché, da questo profilo, tali disposizioni sono state rese inapplicabili dalla LPAmb e dall’OIAt. Non solo, ma se la materia del contendere è esaustivamente disciplinata dalla legislazione federale sulla protezione dell’ambiente, si deve anche necessariamente concludere che il municipio non fosse nemmeno competente ad ordinare misure di risanamento. Competente ad ordinare misure di risanamento di impianti stazionari non conformi alle disposizioni dell’OIAt è infatti soltanto il Dipartimento del territorio (art. 3 cifra 5 DLALPAmb).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, esclusa dal divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) la possibilità di annullare (per difetto di competenza del municipio) l’ordine in contestazione ed il giudizio governativo che lo conferma, il ricorso va quindi respinto. Conformemente all’art. 5 cpv. 2 DLALPAmb, gli atti vanno nondimeno trasmessi al Dipartimento del territorio, affinché verifichi se siano dati i presupposti per l’adozione di misure di risanamento fondate sulla LPAmb e sull’OIAt. Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili per la risposta data dal resistente al ricorso qui evaso sono già state assegnate dal Tribunale federale. Per questi motivi, visti gli art. 107, 208 LOC; 22, 23 RISA; 16, 57, 65 LPAmb; 2, 3, 7, 8 OIAt; 3, 5, 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. §. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario