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52.1999.94

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.08.1999 52.1999.94 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.08.1999 52.1999.94 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.1999 52.1999.94

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00094 Lugano 25 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  31 marzo 1999 di __________ contro la decisione 17 marzo 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC); vista la risposta 14 aprile 1999 della CV-LEPIC; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 16 marzo 1999 il municipio di __________ ha segnalato alla CV-LEPIC che l’impresa di costruzioni del ricorrente __________ aveva iniziato lavori di costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. n. __________ RFD; che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver avviato lavori di costruzione con costi preventivabili superiori a 30’000.- fr. senza che la sua impresa fosse iscritta all’albo delle imprese di costruzione; che con decisione dello stesso giorno la CV-LEPIC ha ordinato in via provvisionale al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori avviati sulla part. n. __________ RFD, con la comminatoria dell'art. 292 CPS; che il 31 marzo 1999 __________, titolare dell'impresa, ha introdotto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non aver iniziato alcun lavoro e chiedendo pertanto lo stralcio del rapporto di contravvenzione; che la CV LEPIC ha chiesto il rigetto dell’impugnativa nella misura in cui fosse risultata ricevibile; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC; che la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è di per sé data; che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm); che oggetto dell’impugnativa è unicamente il rapporto di contravvenzione, di cui l’insorgente chiede lo stralcio; che il ricorso non è rivolto contro l’ordine di sospensione dei lavori, che per esplicita dichiarazione del ricorrente non toccherebbe suoi legittimi interessi; che, a dispetto della sua natura contravvenzionale, il procedimento non è retto dalla LPContr, ma dalla PAmm (art. 17 cpv. 1 LEPIC); che secondo l’art. 44 PAmm le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, N. 2 b); che l’avviso di contravvenzione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità titolare dell’azione penale instaura un rapporto processuale con un indiziato di reato, informandolo dell’apertura di un procedimento contravvenzionale a suo carico ed offrendogli la possibilità di giustificarsi dagli addebiti che gli vengono rivolti; che, nella misura in cui si voglia riconoscere a tale provvedimento indole di decisione processuale, volta ad attribuire al prevenuto qualità di parte, si deve negarne l’impugnabilità; che tale atto, di natura incidentale, siccome funzionale al procedimento, è infatti del tutto insuscettibile di procurare all’insorgen-te un danno non altrimenti riparabile; che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente; visti gli art. 15, 16 LEPIC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario