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52.1999.89

Ticino · 1999-06-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.06.1999 52.1999.89 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.06.1999 52.1999.89 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.06.1999 52.1999.89

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00089 Lugano 1º giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 23 marzo 1999 di __________ patrocinato dallo studio legale __________ contro la decisione 5 marzo 1999 con cui il Dipartimento delle opere sociali l’ha ammonito per violazione della LSan; vista la risposta 5 maggio 1999 del Dipartimento delle opere sociali; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 21 gennaio 1997 __________, 1910, si è recata dal ricorrente, dr. med. dent. __________, per farsi sostituire la dentiera mobile della mascella superiore con dei denti fissi. Nel corso delle successive sedute il ricorrente l'avrebbe convinta ad impiantare una protesi fissa anche sulla mascella inferiore. Il professionista avrebbe inoltre persuaso anche il marito __________, 1909, ad effettuare un analogo intervento. Insoddisfatti del lavoro svolto, i pazienti si sono dapprima rivolti alla Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici dentisti. Dopo aver esaminato il caso, questa commissione ha consigliato loro di rivolgersi al dr. med. dent. __________, titolare dello studio presso cui lavora il ricorrente, al fine di portare a termine la cura a regola d'arte. Respinta la proposta, __________ e __________ hanno denunciato il dr. __________ alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) con esposto del 19 settembre 1997. B.   Il 18 novembre 1997 la CVS ha notificato l’esposto al denunciato, invitandolo a produrre la documentazione clinica ed offrendogli la possibilità di presentare osservazioni. Con memoriale del 3 dicembre 1997 il dr. __________ ha contestato le accuse mossegli, chiedendo l'audizione di testi, che avrebbero assistito ad un violento alterco fra lui ed il denunciante __________. Non ha tuttavia inviato la documentazione richiestagli. Sei mesi dopo, il 29 maggio 1998 la CVS ha nuovamente sollecitato il ricorrente a produrre a stretto giro di posta le cartelle sanitarie e le radiografie dei denuncianti. Il dr. __________ ha nuovamente omesso di dar seguito alla richiesta. Fondandosi sulle informazioni in suo possesso, la CVS ha quindi informato il dr. __________ che avrebbe proposto al DOS di infliggergli un ammonimento per violazione dei doveri professionali. Il progetto di preavviso rimproverava al denunciato di aver omesso di eseguire una corretta diagnosi della situazione ossea dei pazienti e di aver violato l’obbligo di informarli correttamente sulla natura e sui rischi dell'intervento. Con tempestive osservazioni il dr. __________ ha respinto gli addebiti, producendo alcune radiografie dei pazienti per dimostrare la correttezza della diagnosi. Ha inoltre chiesto che venisse sentito come teste il collega dr. __________, affinché riferisse sulle informazioni che avrebbe fornito ai coniugi __________ in merito all’intervento previsto. Il 2 ottobre 1998 il legale del ricorrente ha inoltre trasmesso alla CVS, con tanto di ricevuta di ritorno, due documenti definiti come gli originali delle cartelle cliniche. Sul recto, accanto al tradizionale schema dei denti, i due documenti indicavano i nominativi dei pazienti con l'indirizzo, il numero di telefono e gli acconti versati. Sul verso erano invece annotate le date delle visite, le prestazioni effettuate e gli onorari dovuti. Il 14 ottobre la CVS ha sentito come teste l'odontotecnico __________ e l'aiuto dentista __________, che hanno effettivamente riferito di un violento litigio scoppiato tra il ricorrente ed il paziente __________. C.   Con preavviso del 10 febbraio 1999 la CVS ha proposto al DOS di ammonire il ricorrente per aver allestito in modo negligente le cartelle sanitarie dei denuncianti, per non aver stabilito una diagnosi corretta della situazione delle ossa e per aver disatteso l’obbligo di informarli adeguatamente sull’intervento. Il preavviso in questione riprendeva in sostanza il precedente, aggiungendovi alcune considerazioni critiche volte ad evidenziare le carenze e le incongruenze delle cartelle sanitarie prodotte dal ricorrente. Con decisione 5 marzo 1999 il DOS ha fatto proprio il preavviso della CVS ed ha ammonito il ricorrente. D.   Contro la predetta risoluzione dipartimentale il dr. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. L’insorgente rimprovera anzitutto alla CVS di aver confuso le cartelle mediche con le fatture. Infondati sarebbero pertanto gli addebiti mossigli dall’autorità in merito a questi documenti. Il dr. __________ contesta poi di aver omesso di informare adeguatamente i pazienti sulla natura e sui rischi dell’intervento. A tal proposito censura il rifiuto della CVS di sentire come teste il collega di studio, dr. __________, che avrebbe potuto riferire in merito ai ragguagli forniti ai denuncianti. Prive di fondamento sarebbero pure le critiche rivoltegli dall’autorità con riferimento alla correttezza della diagnosi. Le radiografie eseguite dimostrerebbero che i pazienti non erano affetti da osteoporosi. D.   All’accoglimento del ricorso si oppone la CVS, contestando succintamente le tesi del ricorrente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 59 cpv. 5 LSan. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). Non spetta a questo tribunale, soprattutto in materia disciplinare, rimediare alle eventuali carenze istruttorie poste in essere dall’istanza inferiore.

2.   2.1. L’operatore sanitario deve informare compiutamente il paziente sui rischi di una cura, di un trattamento o di un intervento per rapporto all’efficacia dei risultati che ne possono derivare. L’informazione costituisce un presupposto del consenso del paziente. Spetta all’operatore sanitario dimostrare di aver fatto fronte all’obbligo di informazione (Honsell, Handbuch des Arztrechts, 152). 2.2. In concreto, la CVS rimprovera al ricorrente di aver disatteso l’obbligo in questione, omettendo di fornire ai denuncianti i ragguagli occorrenti per potersi determinare con la necessaria cognizione di causa in merito all’intervento che questi aveva loro proposto. Per dimostrare di aver compiutamente informato i pazienti, in sede di osservazioni al progetto di preavviso notificatogli dalla CVS, il dr. __________ aveva chiesto di sentire come teste il collega di studio, dr. __________. La commissione non solo non ha sentito il teste, ma non ha nemmeno fornito una spiegazione del rifiuto di assumere questa prova. Siffatto modo di procedere integra chiaramente gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito. Non rientrando nei compiti di questo tribunale quello di sobbarcarsi l’onere degli accertamenti che l’istanza inferiore ha omesso senza valida giustificazione di esperire, su questo punto il ricorso va accolto, prosciogliendo il ricorrente dall’accusa rivoltagli.

3.   3.1. Ad eccezione del farmacista, dell’assistente farmacista e dell’odontotecnico, ogni operatore sanitario, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria, nella quale devono essere almeno indicati, le generalità, il tipo di trattamento eseguito, le prestazioni effettuate, le date di inizio e di conclusione del trattamento, nonché la data di ogni consultazione (art. 67 cpv. 1 LSan). L’operatore sanitario, precisa la norma, deve indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e se ne ha la facoltà gli agenti terapeutici prescritti (cpv. 2). Per ogni intervento chirurgico devono inoltre essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull’intervento (cpv. 3). Le annotazioni devono rispondere ai principi di verità, di chiarezza e di completezza. Devono insomma essere tali da permettere anche a terzi di stabilire esattamente quando e come il paziente è stato curato. 3.2. Nell’evenienza concreta, la CVS rimprovera al ricorrente di aver disatteso gli obblighi sanciti dalla norma succitata, compilando in modo carente le cartelle sanitarie dei denuncianti. A tal proposito, giova anzitutto rilevare che l'autorità cantonale ha sollecitato a più riprese il ricorrente a produrre la documentazione clinica: in particolare, la cartella sanitaria e le radiografie. Il dr. __________ ha dato seguito alla richiesta soltanto dopo aver ricevuto il progetto di preavviso elaborato dalla CVS, inoltrando all’autorità dapprima una serie di radiografie ed in seguito due documenti, che - a suo dire - avrebbero dovuto essere gli originali delle cartelle sanitarie dei denuncianti. Questi atti, verosimilmente compilati “di pugno continuo”, menzionavano la data, la posizione tariffaria, il genere delle prestazioni dispensate ed il relativo onorario. Pur dubitando della reale natura e dell’attendibilità dei documenti prodotti, apparentemente allestiti a posteriori per esigenze di causa, la CVS ha rinunciato ad esperire ulteriori indagini, limitandosi a sottoporli ad una verifica critica, le cui risultanze sono state contestate al ricorrente soltanto con il preavviso definitivo che il DOS ha integrato nella decisione qui impugnata. Dimenticando (volutamente o per inavvertenza) di essere la causa prima dell’equivoco, in questa sede il dr. __________ rimprovera alla commissione di aver fondato il proprio giudizio su semplici documenti contabili, ovvero sulle fatture. A sua discolpa produce pertanto in fotocopia (a suo dire nuovamente, in realtà per la prima volta) quelle che sarebbero le cartelle sanitarie dei denuncianti effettivamente allestite. Ai fini del giudizio non occorre procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire l’attendibilità di questi nuovi documenti, poiché comunque anche quelle che dovrebbero essere considerate come le cartelle sanitarie vere e proprie disattendono i precetti di verità, chiarezza e completezza sanciti dall’art. 67 LSan. Anche questi documenti registrano infatti soltanto una minima parte delle radiografie eseguite. Gli stessi omettono inoltre del tutto di menzionare le anestesie praticate. Contengono quindi carenze ed imprecisioni che da sole bastano a perfezionare gli estremi della violazione addebitata al ricorrente. Non si può invero ammettere che la cartella sanitaria di un paziente passi sotto silenzio un intervento significativo qual’è un’anestesia praticata per estrarre un dente o per impiantarne uno artificiale. Tanto meno nel caso in esame ove uno dei denuncianti risulta affetto da cardiopatia (angina pectoris) e prende medicamenti.

4.   4.1. Come giustamente rileva la CVS nel preavviso inviato al DOS, prima di effettuare qualsiasi tipo di cura l’operatore sanitario deve stabilire una diagnosi corretta. Si tratta di una premessa irrinunciabile di qualsiasi terapia. 4.2. In concreto, l'autorità cantonale ha rimproverato al ricorrente di non aver esperito le indagini necessarie per stabilire la situazione delle ossa dei pazienti. A causa della superficialità della diagnosi allestita, il ricorrente non si sarebbe avveduto che i pazienti soffrono di osteoporosi; difetto, questo, che avrebbe impedito agli impianti di integrarsi nel tessuto osseo. Il rimprovero non è suffragato da sufficienti accertamenti. Le radiografie eseguite, in particolare l’ortopantomografia, non dimostrano affatto che i denuncianti sono affetti da osteoporosi. Né risulta dagli atti che i lamentati difetti dell’impianto siano da ricondurre a carenze della loro struttura ossea. Nemmeno il membro esperto della CVS, al quale è stata sottoposta la documentazione clinica prodotta dal ricorrente, ha peraltro rilevato carenze a livello diagnostico. In mancanza di accertamenti più precisi il ricorrente va quindi prosciolto dal rimprovero rivoltogli in proposito dalla CVS. Anche in questo caso, non è compito del Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze istruttorie poste in essere dalla precedente istanza.

5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorrente può quindi essere prosciolto dall’accusa di violazione dell’obbligo di informare i pazienti e da quella di aver stabilito una diagnosi carente. Non può invece essere mandato esente dal rimprovero di aver compilato in modo negligente le cartelle sanitarie dei denuncianti. Le registrazioni sono in effetti carenti quantomeno nella misura in cui omettono di menzionarvi le anestesie praticate. Essendo comunque provata una violazione dei suoi doveri professionali, suscettibile di giustificare la più blanda delle sanzioni previste dalla LSan, l’ammonimento inflitto al ricorrente dal DOS va quindi confermato. La tassa di giustizia segue la soccombenza ed è commisurata tenendo conto del fatto che il ricorrente viene liberato da due delle tre infrazioni imputategli. Per questi motivi, visti gli art. 59, 67 LSan; 3, 18, 28, 68, 70 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario