Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 PAmm). I fatti sono chiarissimi. Le prove chieste dai ricorrenti (testi,
sopralluogo, ispezione RF) non sono atte a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Nei nuclei di
villaggio (NV) di __________ sono per principio ammesse nuove costruzioni,
ricostruzioni, riattamenti e trasformazioni di edifici esistenti. Nei nuclei di
__________ e __________ non sono tuttavia ammessi nuovi edifici (art. 46 NAPR).
Il divieto di costruire nuovi edifici nei nuclei succitati è
confermato dalle ulteriori disposizioni, che assoggettano questo genere
d’intervento alle norme delle zone residenziali R2 ed R3 limitatamente agli
altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________),
omettendo di fissare regole per i nuovi edifici nei nuclei di __________ e
__________.
2.2. Con il termine di trasformazione si intende generalmente
un intervento volto a modificare in misura più o meno rilevante le
caratteristiche di un’opera edilizia. La trasformazione è sostanziale se incide
sull’identità della costruzione esistente, alterandone in misura significativa
la destinazione o l’aspetto esterno (cfr. art. 26 cpv. 4 RLALPT; Scolari,
Commentario, II ed., N. 645; Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 31). Il concetto
di trasformazione presuppone comunque il mantenimento almeno parziale
dell’edificio preesistente (DTF 102 Ib 214).
Vi è invece nuova costruzione quando l’opera edilizia viene
realizzata ex novo su un terreno mai edificato in precedenza o liberato da
costruzioni preesistenti (art. 26 cpv. 3 RLALPT).
È infine considerata ricostruzione la riedificazione di
un’opera edilizia, demolita o distrutta, riproducendone le caratteristiche
quantitative (dimensioni e volumetria), qualitative (forma e funzione) e situazionali
(ubicazione). Si tratta in sostanza di un intervento volto in sostanza a
costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella
preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, op. cit., N. 643).
3. Nell’evenienza concreta, i
ricorrenti intendono in sostanza costruire una casa d’abitazione al posto della
stalla esistente. L’opera prevista verrebbe ad insistere sul sedime occupato da
quest’ultima, che verrebbe quasi demolita sino al livello dei muri del cantinato,
che stando alla relazione tecnica verrebbero “ripristinati”. In pratica la casa
d’abitazione non avrebbe più nulla in comune con la stalla. Le dimensioni
sarebbero sensibilmente maggiori (m 13.87 x 10.20 contro gli attuali m 7.20 x
8.22), la superficie occupata e la volumetria raddoppiate. La struttura interna
e l’aspetto esterno sarebbero completamente diversi. La destinazione non
avrebbe nulla in comune con l’uso anteriore.
Pretendere, in tali circostanze, che non si tratti di una
nuova costruzione, ma di una trasformazione del fabbricato esistente appare
manifestamente insostenibile. All’infuori di un paio di muri della cantina, il
cui recupero appare peraltro altamente improbabile, la casa d’abitazione
avrebbe in comune con la stalla esistente soltanto l’ubicazione. Troppo poco,
evidentemente, per configurare l’intervento alla stregua di una trasformazione
sostanziale dell’attuale fabbricato.
Gli stessi ricorrenti, nel formulario di domanda di
costruzione, hanno del resto indicato che l’intervento aveva per oggetto la
“costruzione di una nuova casa d’abitazione”; indicazione, questa, che meglio
di tutte definisce la natura esatta dei lavori previsti. L’ulteriore
precisazione, fornita dalla relazione tecnica, per accreditare la qualifica di
intervento di “ristrutturazione con ampliamento dell’esistente stalla” non
permette di giungere a diversa conclusione.
Vero è che il municipio, nell’interpretazione di concetti del
diritto comunale, fruisce di una certa autonomia. Anche da questo profilo, non
v’è tuttavia spazio per considerare semplice trasformazione un intervento che
sotto ogni aspetto presenta le caratteristiche di una nuova costruzione.
4. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi
senz’altro respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26 RLALPT; 46 NAPR di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr.
600.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00086 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 22 marzo 1999 di __________ patrocinati da: avv. __________ contro la decisione 3 marzo 1999 (no. 941) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 30 dicembre 1988 rilasciata dal municipio di __________ per l’edificazione di una casa d’abitazione al posto di una stalla situata nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD); viste le risposte:
- 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
- 7 aprile 1999 del municipio di __________ - 21 aprile 1999 di __________ e __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola stalla in muratura e legno, situata ad __________ ai margini del nucleo di __________ (part. no. __________ RF). L’edificio è strutturato su due livelli (piano seminterrato: stalla; piano rialzato: fienile), ha una pianta rettangolare di m 7.20 x 8.22, è alto m 3.70 (filo di gronda) e presenta, sulla facciata rivolta verso valle, una tettoia larga circa 4 m, chiusa sul lato S.
b. Il 9 novembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul sedime occupato dalla stalla una casa d’abitazione monofamiliare a pianta rettangolare di m 10.20 x 13.87, disposta su tre piani (piano seminterrato: cantina e lavanderia; pianterreno: cucina, soggiorno e due camere; primo piano: due camere). Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________ RF, ritenendo l’intervento contrario al divieto di nuovi edifici sancito dall’art. 46 NAPR per i nuclei di __________ e __________. Raccolto il preavviso dell’autorità cantonale, il 30 dicembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza, respingendo l’opposizione. B. Con giudizio 3 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’intervento dovesse essere configurato alla stregua di una nuova costruzione e che come tale non potesse essere autorizzato, poiché nel nucleo di Sallo sono espressamente vietate nuove costruzioni. C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata. Secondo i ricorrenti, l’intervento in discussione rientrerebbe nei limiti di una semplice trasformazione di uno stabile esistente. D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dai vicini resistenti, mentre il municipio ne postula l’accoglimento con argomenti che verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, titolari della licenza annullata dal Consiglio di Stato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, in particolare dei piani e della documentazione fotografica, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiarissimi. Le prove chieste dai ricorrenti (testi, sopralluogo, ispezione RF) non sono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Nei nuclei di villaggio (NV) di __________ sono per principio ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti e trasformazioni di edifici esistenti. Nei nuclei di __________ e __________ non sono tuttavia ammessi nuovi edifici (art. 46 NAPR). Il divieto di costruire nuovi edifici nei nuclei succitati è confermato dalle ulteriori disposizioni, che assoggettano questo genere d’intervento alle norme delle zone residenziali R2 ed R3 limitatamente agli altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________), omettendo di fissare regole per i nuovi edifici nei nuclei di __________ e __________. 2.2. Con il termine di trasformazione si intende generalmente un intervento volto a modificare in misura più o meno rilevante le caratteristiche di un’opera edilizia. La trasformazione è sostanziale se incide sull’identità della costruzione esistente, alterandone in misura significativa la destinazione o l’aspetto esterno (cfr. art. 26 cpv. 4 RLALPT; Scolari, Commentario, II ed., N. 645; Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 31). Il concetto di trasformazione presuppone comunque il mantenimento almeno parziale dell’edificio preesistente (DTF 102 Ib 214). Vi è invece nuova costruzione quando l’opera edilizia viene realizzata ex novo su un terreno mai edificato in precedenza o liberato da costruzioni preesistenti (art. 26 cpv. 3 RLALPT). È infine considerata ricostruzione la riedificazione di un’opera edilizia, demolita o distrutta, riproducendone le caratteristiche quantitative (dimensioni e volumetria), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione). Si tratta in sostanza di un intervento volto in sostanza a costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, op. cit., N. 643).
3. Nell’evenienza concreta, i ricorrenti intendono in sostanza costruire una casa d’abitazione al posto della stalla esistente. L’opera prevista verrebbe ad insistere sul sedime occupato da quest’ultima, che verrebbe quasi demolita sino al livello dei muri del cantinato, che stando alla relazione tecnica verrebbero “ripristinati”. In pratica la casa d’abitazione non avrebbe più nulla in comune con la stalla. Le dimensioni sarebbero sensibilmente maggiori (m 13.87 x 10.20 contro gli attuali m 7.20 x 8.22), la superficie occupata e la volumetria raddoppiate. La struttura interna e l’aspetto esterno sarebbero completamente diversi. La destinazione non avrebbe nulla in comune con l’uso anteriore. Pretendere, in tali circostanze, che non si tratti di una nuova costruzione, ma di una trasformazione del fabbricato esistente appare manifestamente insostenibile. All’infuori di un paio di muri della cantina, il cui recupero appare peraltro altamente improbabile, la casa d’abitazione avrebbe in comune con la stalla esistente soltanto l’ubicazione. Troppo poco, evidentemente, per configurare l’intervento alla stregua di una trasformazione sostanziale dell’attuale fabbricato. Gli stessi ricorrenti, nel formulario di domanda di costruzione, hanno del resto indicato che l’intervento aveva per oggetto la “costruzione di una nuova casa d’abitazione”; indicazione, questa, che meglio di tutte definisce la natura esatta dei lavori previsti. L’ulteriore precisazione, fornita dalla relazione tecnica, per accreditare la qualifica di intervento di “ristrutturazione con ampliamento dell’esistente stalla” non permette di giungere a diversa conclusione. Vero è che il municipio, nell’interpretazione di concetti del diritto comunale, fruisce di una certa autonomia. Anche da questo profilo, non v’è tuttavia spazio per considerare semplice trasformazione un intervento che sotto ogni aspetto presenta le caratteristiche di una nuova costruzione.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 26 RLALPT; 46 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario