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52.1999.86

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 PAmm). I fatti sono chiarissimi. Le prove chieste dai ricorrenti (testi,

sopralluogo, ispezione RF) non sono atte a procurare a questo tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.   2.1. Nei nuclei di

villaggio (NV) di __________ sono per principio ammesse nuove costruzioni,

ricostruzioni, riattamenti e trasformazioni di edifici esistenti. Nei nuclei di

__________ e __________ non sono tuttavia ammessi nuovi edifici (art. 46 NAPR).

Il divieto di costruire nuovi edifici nei nuclei succitati è

confermato dalle ulteriori disposizioni, che assoggettano questo genere

d’intervento alle norme delle zone residenziali R2 ed R3 limitatamente agli

altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________),

omettendo di fissare regole per i nuovi edifici nei nuclei di __________ e

__________.

2.2. Con il termine di trasformazione si intende generalmente

un intervento volto a modificare in misura più o meno rilevante le

caratteristiche di un’opera edilizia. La trasformazione è sostanziale se incide

sull’identità della costruzione esistente, alterandone in misura significativa

la destinazione o l’aspetto esterno (cfr. art. 26 cpv. 4 RLALPT; Scolari,

Commentario, II ed., N. 645; Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 31). Il concetto

di trasformazione presuppone comunque il mantenimento almeno parziale

dell’edificio preesistente (DTF 102 Ib 214).

Vi è invece nuova costruzione quando l’opera edilizia viene

realizzata ex novo su un terreno mai edificato in precedenza o liberato da

costruzioni preesistenti (art. 26 cpv. 3 RLALPT).

È infine considerata ricostruzione la riedificazione di

un’opera edilizia, demolita o distrutta, riproducendone le caratteristiche

quantitative (dimensioni e volumetria), qualitative (forma e funzione) e situazionali

(ubicazione). Si tratta in sostanza di un intervento volto in sostanza a

costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella

preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, op. cit., N. 643).

3.   Nell’evenienza concreta, i

ricorrenti intendono in sostanza costruire una casa d’abitazione al posto della

stalla esistente. L’opera prevista verrebbe ad insistere sul sedime occupato da

quest’ultima, che verrebbe quasi demolita sino al livello dei muri del cantinato,

che stando alla relazione tecnica verrebbero “ripristinati”. In pratica la casa

d’abitazione non avrebbe più nulla in comune con la stalla. Le dimensioni

sarebbero sensibilmente maggiori (m 13.87 x 10.20 contro gli attuali m 7.20 x

8.22), la superficie occupata e la volumetria raddoppiate. La struttura interna

e l’aspetto esterno sarebbero completamente diversi. La destinazione non

avrebbe nulla in comune con l’uso anteriore.

Pretendere, in tali circostanze, che non si tratti di una

nuova costruzione, ma di una trasformazione del fabbricato esistente appare

manifestamente insostenibile. All’infuori di un paio di muri della cantina, il

cui recupero appare peraltro altamente improbabile, la casa d’abitazione

avrebbe in comune con la stalla esistente soltanto l’ubicazione. Troppo poco,

evidentemente, per configurare l’intervento alla stregua di una trasformazione

sostanziale dell’attuale fabbricato.

Gli stessi ricorrenti, nel formulario di domanda di

costruzione, hanno del resto indicato che l’intervento aveva per oggetto la

“costruzione di una nuova casa d’abitazione”; indicazione, questa, che meglio

di tutte definisce la natura esatta dei lavori previsti. L’ulteriore

precisazione, fornita dalla relazione tecnica, per accreditare la qualifica di

intervento di “ristrutturazione con ampliamento dell’esistente stalla” non

permette di giungere a diversa conclusione.

Vero è che il municipio, nell’interpretazione di concetti del

diritto comunale, fruisce di una certa autonomia. Anche da questo profilo, non

v’è tuttavia spazio per considerare semplice trasformazione un intervento che

sotto ogni aspetto presenta le caratteristiche di una nuova costruzione.

4.   In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi

senz’altro respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 26 RLALPT; 46 NAPR di __________; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

600.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3.   Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.86

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00086 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 22 marzo 1999 di __________ patrocinati da: avv. __________ contro la decisione 3 marzo 1999 (no. 941) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 30 dicembre 1988 rilasciata dal municipio di __________ per l’edificazione di una casa d’abitazione al posto di una stalla situata nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD); viste le risposte:

-    31 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-      7 aprile 1999 del municipio di __________ -         21 aprile 1999 di __________ e __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola stalla in muratura e legno, situata ad __________ ai margini del nucleo di __________ (part. no. __________ RF). L’edificio è strutturato su due livelli (piano seminterrato: stalla; piano rialzato: fienile), ha una pianta rettangolare di m 7.20 x 8.22, è alto m 3.70 (filo di gronda) e presenta, sulla facciata rivolta verso valle, una tettoia larga circa 4 m, chiusa sul lato S.

b. Il 9 novembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul sedime occupato dalla stalla una casa d’abitazione monofamiliare a pianta rettangolare di m 10.20 x 13.87, disposta su tre piani (piano seminterrato: cantina e lavanderia; pianterreno: cucina, soggiorno e due camere; primo piano: due camere). Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________ RF, ritenendo l’intervento contrario al divieto di nuovi edifici sancito dall’art. 46 NAPR per i nuclei di __________ e __________. Raccolto il preavviso dell’autorità cantonale, il 30 dicembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza, respingendo l’opposizione. B.   Con giudizio 3 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’intervento dovesse essere configurato alla stregua di una nuova costruzione e che come tale non potesse essere autorizzato, poiché nel nucleo di Sallo sono espressamente vietate nuove costruzioni. C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata. Secondo i ricorrenti, l’intervento in discussione rientrerebbe nei limiti di una semplice trasformazione di uno stabile esistente. D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dai vicini resistenti, mentre il municipio ne postula l’accoglimento con argomenti che verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, titolari della licenza annullata dal Consiglio di Stato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, in particolare dei piani e della documentazione fotografica, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiarissimi. Le prove chieste dai ricorrenti (testi, sopralluogo, ispezione RF) non sono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.   2.1. Nei nuclei di villaggio (NV) di __________ sono per principio ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti e trasformazioni di edifici esistenti. Nei nuclei di __________ e __________ non sono tuttavia ammessi nuovi edifici (art. 46 NAPR). Il divieto di costruire nuovi edifici nei nuclei succitati è confermato dalle ulteriori disposizioni, che assoggettano questo genere d’intervento alle norme delle zone residenziali R2 ed R3 limitatamente agli altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________), omettendo di fissare regole per i nuovi edifici nei nuclei di __________ e __________. 2.2. Con il termine di trasformazione si intende generalmente un intervento volto a modificare in misura più o meno rilevante le caratteristiche di un’opera edilizia. La trasformazione è sostanziale se incide sull’identità della costruzione esistente, alterandone in misura significativa la destinazione o l’aspetto esterno (cfr. art. 26 cpv. 4 RLALPT; Scolari, Commentario, II ed., N. 645; Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 31). Il concetto di trasformazione presuppone comunque il mantenimento almeno parziale dell’edificio preesistente (DTF 102 Ib 214). Vi è invece nuova costruzione quando l’opera edilizia viene realizzata ex novo su un terreno mai edificato in precedenza o liberato da costruzioni preesistenti (art. 26 cpv. 3 RLALPT). È infine considerata ricostruzione la riedificazione di un’opera edilizia, demolita o distrutta, riproducendone le caratteristiche quantitative (dimensioni e volumetria), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione). Si tratta in sostanza di un intervento volto in sostanza a costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, op. cit., N. 643).

3.   Nell’evenienza concreta, i ricorrenti intendono in sostanza costruire una casa d’abitazione al posto della stalla esistente. L’opera prevista verrebbe ad insistere sul sedime occupato da quest’ultima, che verrebbe quasi demolita sino al livello dei muri del cantinato, che stando alla relazione tecnica verrebbero “ripristinati”. In pratica la casa d’abitazione non avrebbe più nulla in comune con la stalla. Le dimensioni sarebbero sensibilmente maggiori (m 13.87 x 10.20 contro gli attuali m 7.20 x 8.22), la superficie occupata e la volumetria raddoppiate. La struttura interna e l’aspetto esterno sarebbero completamente diversi. La destinazione non avrebbe nulla in comune con l’uso anteriore. Pretendere, in tali circostanze, che non si tratti di una nuova costruzione, ma di una trasformazione del fabbricato esistente appare manifestamente insostenibile. All’infuori di un paio di muri della cantina, il cui recupero appare peraltro altamente improbabile, la casa d’abitazione avrebbe in comune con la stalla esistente soltanto l’ubicazione. Troppo poco, evidentemente, per configurare l’intervento alla stregua di una trasformazione sostanziale dell’attuale fabbricato. Gli stessi ricorrenti, nel formulario di domanda di costruzione, hanno del resto indicato che l’intervento aveva per oggetto la “costruzione di una nuova casa d’abitazione”; indicazione, questa, che meglio di tutte definisce la natura esatta dei lavori previsti. L’ulteriore precisazione, fornita dalla relazione tecnica, per accreditare la qualifica di intervento di “ristrutturazione con ampliamento dell’esistente stalla” non permette di giungere a diversa conclusione. Vero è che il municipio, nell’interpretazione di concetti del diritto comunale, fruisce di una certa autonomia. Anche da questo profilo, non v’è tuttavia spazio per considerare semplice trasformazione un intervento che sotto ogni aspetto presenta le caratteristiche di una nuova costruzione.

4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 26 RLALPT; 46 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario