Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LPT, il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la
trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, nella misura in cui
risultino compatibili con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale. In quest'ottica l'art. 75 LALPT permette di autorizzare in via eccezionale
la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, a condizione che l'intervento
risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale dell’opera e
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Per
beneficiare di un'eccezione fondata su queste disposizioni, l'intervento deve
essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Non
deve insomma alterare in modo significativo, l'identità della costruzione
originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti
soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia
esistente fuori della zona edificabile.
4.2. Dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, occorre
rilevare che la posa di un secondo serbatoio di capienza quasi tripla rispetto
a quello esistente, ad una cinquantina di metri da quest'ultimo, costituisce
una trasformazione che altera in misura assai rilevante l'identità
dell'impianto originario. A maggior ragione si giustifica questa conclusione
ove si consideri che l’intervento non si limita alla posa del serbatoio, ma
comprende anche la messa in opera di una seconda condotta di adduzione dell'acqua
verso l'abitazione del resistente, parallela a quella che già esiste più a
monte. Trattandosi di un intervento che sovverte in modo sostanziale l'identità
dell'impianto esistente, l’ampliamento, così com'è stato concepito, non
risponde pertanto alle condizioni poste dall'art. 24 cpv. 2 LPT.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione, ove si
consideri che il potenziamento dell’impianto non soddisfa nemmeno il requisito
dell'indispensabilità dell'intervento sancito dall'art. 75 LALPT. Anzitutto non
è per nulla dimostrato che il nuovo serbatoio sia necessario per continuare ad
utilizzare la casa di vacanza: basti, in proposito considerare che quello
esistente prima serviva tre case, mentre ora serve solo la casa del resistente.
Ma anche se fosse dimostrato che il serbatoio esistente è troppo piccolo, non è
dato di vedere per qual motivo non si possa ingrandirlo e se ne debba posare un
secondo, di capienza tripla, a distanza ragguardevole. Tanto meno è dato di
vedere per qual motivo si renda necessario posare una seconda condotta, parallela
a quella esistente.
5. Stando così le cose, il
ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
ripristinando la decisione di diniego della licenza. Provvedimento, che si
giustifica non già perché il resistente può allacciarsi alla rete privata
realizzata dagli altri proprietari della zona, come ritengono le precedenti
istanze, ma perché il potenziamento dell'impianto esistente può essere attuato
o mediante l'ampliamento dell’attuale serbatoio, o, al limite, mediante la posa
di un nuovo serbatoio sostitutivo di quest' ultimo.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 24 LPT, 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 marzo 1999, no.
938, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 4 agosto 1998 del
municipio di __________ è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del resistente.
3. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.1999 52.1999.85 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.1999 52.1999.85 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.1999 52.1999.85
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00085 Lugano 8 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 marzo 1999 del __________ contro la decisione 3 marzo 1999, no. 938, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 4 agosto 1999 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ la licenza edilizia per posare un serbatoio per l'acqua potabile fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD); viste le risposte:
- 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
- 1. aprile 1999 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
- 25 aprile 1999 di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il resistente __________ è proprietario di una casa di vacanza, situata nella zona agricola di __________, in località __________ (part. no. __________ RFD). L'edificio è allacciato ad una condotta dell'acqua potabile, che sino a qualche tempo fa serviva altre due case (__________e __________), situate nelle immediate vicinanze. La condotta fa capo ad un serbatoio di 5'000 l, situato più a monte, su un fondo dello stesso resistente (part. n. __________ RFD) che è alimentato da una sorgente privata (__________), posta in prossimità dell’alpe __________. Un paio di anni fa i due vicini, associatisi ad un terzo (__________), hanno posato una nuova condotta per allacciarsi, con l'aiuto di una pompa, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dell'azienda comunale, che passa più a valle sulla strada cantonale. B. Il resistente __________ non si è aggregato all’intervento ma ha chiesto al municipio il permesso di posare un ulteriore serbatoio di 13'000 l, ad una cinquantina di metri più a valle di quello esistente, dove sbocca il tubo del troppo pieno, allo scopo di raccogliere l'acqua in eccedenza e convogliarla verso la sua abitazione, attraverso una nuova condotta. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L'autorità cantonale ha in particolare rilevato che l'insorgente poteva far capo alla rete di distribuzione realizzata dai vicini per le loro case. Preso atto dell'opposizione dipartimentale, il municipio ha negato la licenza edilizia. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. C. Con giudizio 3 marzo 1999 il Governo ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta, alla condizione che il serbatoio venisse interrato e che il ricorrente dimostrasse il diritto di prelevare l'acqua. In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il potenziamento dell'impianto fosse indispensabile per continuare ad utilizzare l'abitazione secondaria. D. Contro il predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone l'annullamento. In sostanza, l'insorgente ritiene che il resistente possa benissimo allacciarsi alla rete privata realizzata dai vicini. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente con argomenti che saranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Il comune è legittimato a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza è sufficientemente nota a questo tribunale e risulta in modo chiaro dagli atti. Il sopralluogo sollecitato dal resistente non è quindi necessario (art. 18 PAmm).
2. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). 2.1. Nelle zone agricole è in linea di massima ammessa soltanto la costruzione di edifici ed impianti connessi all’utilizzazione agricola del suolo. Le opere devono in sostanza servire all'economia agricola o perlomeno facilitare lo sfruttamento agricolo del terreno (DTF 117 Ib 503, 116 Ib 134). 2.2. Nel caso in esame, il potenziamento dell’impianto è essenzialmente destinato a migliorare l’approvvigionamento di acqua potabile della casa di vacanza del resistente. Non serve quindi alla gestione agricola del fondo. Il fatto che possa anche essere utilizzato per abbeverare alcuni asini nani, che il resistente alleva per hobby vicino a casa, quando viene in vacanza in Ticino, non porta a diversa conclusione. Ne discende che dal profilo dell’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'intervento non può essere autorizzato.
3. 3.1. In deroga al principio della conformità di zona sancito dalla norma succitata, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b); requisiti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (art. 24 cpv. 1 LPT). 3.2. Nel caso in esame, è evidente che l'intervento non può essere autorizzato in base all'art. 24 cpv. 1 LALPT. La posa di un serbatoio destinato ad accumulare l'acqua potabile necessaria ad una casa di vacanza situata fuori della zona edificabile non soddisfa in effetti il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT). Così come la destinazione della casa non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, nemmeno la destinazione dell’impianto per l’approvvigionamento dell’acqua potabile giustifica siffatta ubicazione.
4. 4.1. Giusta l’art. 24 cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, nella misura in cui risultino compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. In quest'ottica l'art. 75 LALPT permette di autorizzare in via eccezionale la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, a condizione che l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale dell’opera e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Per beneficiare di un'eccezione fondata su queste disposizioni, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Non deve insomma alterare in modo significativo, l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT è infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile. 4.2. Dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, occorre rilevare che la posa di un secondo serbatoio di capienza quasi tripla rispetto a quello esistente, ad una cinquantina di metri da quest'ultimo, costituisce una trasformazione che altera in misura assai rilevante l'identità dell'impianto originario. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che l’intervento non si limita alla posa del serbatoio, ma comprende anche la messa in opera di una seconda condotta di adduzione dell'acqua verso l'abitazione del resistente, parallela a quella che già esiste più a monte. Trattandosi di un intervento che sovverte in modo sostanziale l'identità dell'impianto esistente, l’ampliamento, così com'è stato concepito, non risponde pertanto alle condizioni poste dall'art. 24 cpv. 2 LPT. A maggior ragione si giustifica questa conclusione, ove si consideri che il potenziamento dell’impianto non soddisfa nemmeno il requisito dell'indispensabilità dell'intervento sancito dall'art. 75 LALPT. Anzitutto non è per nulla dimostrato che il nuovo serbatoio sia necessario per continuare ad utilizzare la casa di vacanza: basti, in proposito considerare che quello esistente prima serviva tre case, mentre ora serve solo la casa del resistente. Ma anche se fosse dimostrato che il serbatoio esistente è troppo piccolo, non è dato di vedere per qual motivo non si possa ingrandirlo e se ne debba posare un secondo, di capienza tripla, a distanza ragguardevole. Tanto meno è dato di vedere per qual motivo si renda necessario posare una seconda condotta, parallela a quella esistente.
5. Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione di diniego della licenza. Provvedimento, che si giustifica non già perché il resistente può allacciarsi alla rete privata realizzata dagli altri proprietari della zona, come ritengono le precedenti istanze, ma perché il potenziamento dell'impianto esistente può essere attuato o mediante l'ampliamento dell’attuale serbatoio, o, al limite, mediante la posa di un nuovo serbatoio sostitutivo di quest' ultimo. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE, 24 LPT, 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 3 marzo 1999, no. 938, del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la decisione 4 agosto 1998 del municipio di __________ è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del resistente.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario