Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 DLBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati senza il consenso
dell’autorità governativa.
L’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN precisa che il divieto di
alterazione dei siti pittoreschi è da intendere nel senso di un obbligo di
integrarvi convenientemente gli interventi edilizi, evitando di compromettere o
anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l’armonia
dell’ambiente naturale o antropico in genere.
3.2. Nell’evenienza concreta, la CBN ha ritenuto che la costruzione
di un muro di cinta tra due proprietà non fosse censurabile dal profilo
estetico paesaggistico. Pur manifestando perplessità sulle caratteristiche
architettoniche dell’opera, estranee all’ambiente residenziale in cui è
ubicata, l'autorità cantonale non vi ha ravvisato gli estremi di un’alterazione
di un sito pittoresco lesiva del divieto di alterazione sancito dalle norme
succitate.
Ai fini del presente giudizio non occorre verificare il
fondamento di questa discutibile conclusione. Non avendo l’opponente impugnato
la licenza parzialmente confermata del Consiglio di Stato e non essendo nemmeno
date le premesse per accogliere il ricorso inoltrato dai beneficiari della
stessa, la questione può rimanere indecisa.
4. 4.1. Giusta l'art. 18 NAPR
di __________ per le cinte tra due fondi privati valgono le norme del CCS e
della LAC. La norma in oggetto fa in sostanza proprie le regole del diritto
civile, che disciplinano queste opere edilizie. Regole che assumono pertanto
carattere di norme di diritto pubblico suppletorio.
In forza di tale rinvio, per l'altezza massima dei muri di
cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine fa quindi stato il limite di m
2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC.
Salvo diversa disposizione, l’altezza dei muri di cinta e di
sostegno è misurata conformemente all’art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal
livello del terreno sistemato. Analogamente richiamato dall’art. 18 NAPR, a
__________ è tuttavia applicabile l’art. 134 cpv. 3 LAC, in base al quale, se i
due fondi non sono posti sullo stesso piano, l'altezza è misurata dal piano più
elevato.
fondo A
confine
fondo
B
altezza max.
altezza
m 2.50
> m 2.50
t. sistemato
t. naturale
Questo particolare criterio di misurazione permette in
sostanza al proprietario del fondo più basso di costruire sul suo fondo muri di
cinta di altezza superiore a m 2.50 rispetto al livello del suo terreno, a
condizione che non superino tale limite per rapporto al livello del fondo
sovrastante (cfr. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino,
pag. 120, fig. 23).
L’art. 134 cpv. 3 LAC si prefigge in sostanza di permettere
al proprietario del fondo più basso di sottrarsi alla vista dal fondo
sovrastante, mediante l’erezione di muri di cinta che sporgono al massimo m
2.50, misurati a partire dal livello del terreno più alto. Prescindendo
dall’altezza, necessariamente maggiore, che tali manufatti presentano verso il
fondo sottostante, la norma assume pertanto le connotazioni di una
facilitazione destinata a tutelare la sfera privata del proprietario del fondo
più basso.
4.2. La giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 134 cpv.
E. 3 LAC ha stabilito che il limite di altezza non può essere eluso mediante
innalzamento artificiale del terreno (Rep. 1938, 131; 1940, 426). In caso di
precedente sistemazione del terreno, attuata mediante formazione di un
terrapieno sorretto da un muro di sostegno posto sul confine, l’altezza di un
muro di cinta costruito sul prolungamento verticale del muro di sostegno non va
quindi misurata a partire dal livello del terreno sistemato in precedenza, ma a
partire dal piano di campagna originario.
fondo A
confine
fondo
B
altezza
altezza
max.
<
m 2.50 m
2.50
t. sistemato
t. naturale
Analogamente, anche nel campo del diritto pubblico, la giurisprudenza
ha stabilito che l’altezza di un muro di cinta costruito mediante
sopraelevazione di un muro di sostegno non può essere misurata a partire dal
terreno sistemato anni addietro, ma dev’essere aggiunta a quella del manufatto
preesistente (BVR 1982, 168 ss.; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE,
n. 1191).
Queste regole giurisprudenziali sono perfettamente congruenti
con il particolare criterio di misurazione dell’altezza dei muri di cinta
sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC. Esse stabiliscono soltanto che il
proprietario di un fondo situato allo stesso livello di quello del vicino non
può prevalersi della facilitazione prevista da tale norma, innalzando
artificialmente il livello del proprio terreno per poi erigervi un muro alto
ulteriori m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno sistemato.
4.3. Dalle considerazioni sin qui esposte discende che determinante
ai fini della misurazione dell’altezza dei muri di cinta e di sostegno fra
fondi situati a quote diverse è in definitiva soltanto l’ingombro verticale
complessivo che queste opere rappresentano per il fondo del vicino. Ingombro,
che non deve superare il limite di m 2.50, misurati a partire dal livello del
fondo contermine.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la questione
a sapere se il muro viene eretto sul fondo più basso oppure su quello più alto
non è irrilevante.
Se il muro viene eretto sul fondo più basso, in contiguità
con un muro di sostegno del fondo sovrastante, il manufatto non deve superare
l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno più alto.
L’ingombro verticale rappresentato dal muro per rapporto al fondo sottostante
non è di principio soggetto a limiti. Basta che l’opera muraria non sporga più
di m 2.50 dal livello del terreno sovrastante.
Diversa, ma soltanto in apparenza, è invece la situazione nel
caso in cui il muro di cinta viene costruito mediante sopraelevazione di un
muro di sostegno eretto sul confine del fondo più alto. In base alle regole
giurisprudenziali sopra illustrate, in questi casi, l’altezza complessiva del
muro, misurata per rapporto al livello del terreno più basso, deve rispettare
il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. L’ingombro verticale del
nuovo muro va quindi aggiunto a quello del muro di sostegno preesistente. Irrilevante
è il fatto che l’altezza del muro di cinta, misurata per rapporto al livello
del terreno sistemato del fondo sovra-
stante, sul quale insiste, finisca in tal modo per essere
inferiore a m 2.50. Determinante è unicamente la sporgenza fuori terra del
manufatto rispetto al fondo inferiore, ossia l’ingombro complessivo che l’opera
di cinta ed preesistente muro di sostegno rappresentano per il vicino.
5. Nel caso in esame, occorre
anzitutto rilevare che il fondo del resistente __________ (part. n.
__________RFD) è stato sistemato alcuni anni orsono mediante formazione di un
terrapieno sorretto da un muro di sostegno, alto tra m 1.20 e m 1.40, situato
ad una distanza dal confine variante tra 0 e 5 cm.
Il controverso muro di cinta, dovrebbe sorgere sul fondo dei
ricorrenti sino ad un’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del
fondo così sistemato del resistente. Altezza, che per rapporto al fondo dei
ricorrenti, sarebbe invece di m 3.90.
Orbene, dalle considerazioni sin qui esposte discende chiaramente
che il criterio di misurazione sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC non può essere
applicato al caso in esame, perché, a parte il punto in cui il muro di sostegno
del fondo del resistente sorge esattamente sul confine, i due fondi non sono
situati su piani diversi, ma sullo stesso piano. Ad eccezione del punto in cui
le opere murarie sorgerebbero in contiguità, non è data l’ipotesi prefigurata
da tale norma per accordare la facilitazione prevista a favore del proprietario
del fondo più basso. Al di là del punto di contatto, l’altezza del muro di
cinta va quindi misurata a partire dal livello del terreno naturale del
resistente e non per rapporto al retrostante muro di sostegno.
Superando l’altezza del muro, così misurata, il limite di m
2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC, la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti
dal municipio di __________ si poneva pertanto in contrasto con il diritto. Pur
partendo da premesse erronee, bene ha fatto, di conseguenza, il Consiglio di
Stato a riformarla nel senso di limitare l’altezza del muro a m 2.50, misurata
a partire dalla quota dell’originario piano di campagna.
6. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, addebitando ai ricorrenti
le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 134 LAC; 18 NAPR di __________a; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. I ricorrenti rifonderanno in
solido fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00077 Lugano 5 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 di __________ patrocinati da: avv. __________ contro la decisione 24 febbraio 1999, n. 756, del Consiglio di Stato che riforma la licenza edilizia 15 maggio 1998 rilasciata loro dal municipio di __________per la costruzione di un muro di cinta sulla part. n. __________RFD; viste le risposte:
- 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
- 16 aprile 1999 di __________;
- 28 aprile 1999 del municipio di __________; preso atto della replica 10 maggio 1999 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 26 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
- 27 maggio 1999 del __________;
- 27 maggio 1999 di __________; raccolto il preavviso della CBN e le osservazioni delle parti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. I ricorrenti __________ ed __________ sono proprietari di un fondo (part. n. __________RFD), situato a __________, in località __________, sul quale sorge la loro casa d’abitazione. Verso W, il fondo confina con quello del resistente __________ (part. n. __________RFD), situato in posizione più elevata, in quanto sistemato mediante formazione di un terrapieno, sorretto da un muro di sostegno, di altezza variante tra m 1.20 e m 1.40. Il 26 marzo 1998 i ricorrenti hanno notificato al municipio l’intenzione di costruire lungo il confine verso la part. n. __________RFD un muro di cinta in lastre di cemento prefabbricate, alto m 2.50 a partire dal livello del terreno sistemato del fondo di proprietà del vicino qui resistente. Alla domanda si è opposto quest’ultimo, contestando l’altezza del manufatto ed obiettando che avrebbe invaso la sua proprietà. B. Con decisione 15 maggio 1998, il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia alla condizione che il muro non superasse l'altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno sistemato del fondo dell’opponente. Contro tale decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento. C. Con decisione 20 gennaio 1999 il Governo ha parzialmente accolto il gravame, confermando la licenza alla condizione che il muro non superasse l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno naturale, invece che dal livello del terreno sistemato di proprietà dell’insorgente (part. n. __________RFD). Respinta l’eccezione di abuso di diritto e le ulteriori censure sollevate dall’insorgente con riferimento alla procedura applicata ed all’estetica del manufatto, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’art. 134 LAC, richiamato dall’art. 18 NAPR di __________, imponesse di misurare l’altezza delle opere di cinta a partire dal terreno naturale. D. Contro tale pronuncia __________ ed __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino integrale della licenza rilasciata loro dal municipio di __________. Richiamandosi all’art. 134 LAC, i ricorrenti contestano il criterio di misurazione dell’altezza applicato dal Consiglio di Stato. A loro avviso l’altezza del manufatto andrebbe misurata a partire non già dal livello del terreno naturale, bensì da quello del terreno sistemato del vicino. E. All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il municipio di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso è parimenti avversato dall’opponente, che contesta partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso. F. In sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) senza assumere ulteriori prove.
2. 2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 cifra 4 RLE, le opere di cinta sono di principio soggette alla procedura della notifica. Il secondo capoverso di tale norma stabilisce tuttavia che il municipio non può autorizzare, senza l’approvazione dell’autore della restrizione, lavori di nessun genere comportanti l’applicazione delle leggi di cui all’allegato 1 dello stesso RLE. Ciò significa che il municipio deve comunque sottoporre all’autorità cantonale per preavviso le notifiche relative ad opere che richiamano l’applicazione di leggi rimesse al giudizio di quest’ultima (STA 27.10.95 in re __________). 2.2. Nell’evenienza concreta, il muro in contestazione è un’ope-ra di cinta. In quanto tale soggiace alla procedura di notifica. Il fondo su cui verrebbe a sorgere è incluso in un comprensorio dichiarato sito pittoresco secondo l’art. 1 lett. c DLBN. L’applicazione del DLBN è di competenza dell’autorità cantonale (RLE, allegato 1, cifra 9) . La domanda di costruzione doveva pertanto essere sottoposta al preavviso della CBN. Il municipio ha omesso di procedere in tal senso. All’omissione è stato tuttavia posto rimedio da parte di questo tribunale che ha interpellato la CBN, raccogliendo il preavviso mancante e dando la possibilità alle parti di formulare osservazioni al riguardo. Nulla osta pertanto, dal profilo procedurale, ad un esame del merito della controversa licenza.
3. 3.1. Secondo l’art. 2 cpv. 1 DLBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati senza il consenso dell’autorità governativa. L’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN precisa che il divieto di alterazione dei siti pittoreschi è da intendere nel senso di un obbligo di integrarvi convenientemente gli interventi edilizi, evitando di compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l’armonia dell’ambiente naturale o antropico in genere. 3.2. Nell’evenienza concreta, la CBN ha ritenuto che la costruzione di un muro di cinta tra due proprietà non fosse censurabile dal profilo estetico paesaggistico. Pur manifestando perplessità sulle caratteristiche architettoniche dell’opera, estranee all’ambiente residenziale in cui è ubicata, l'autorità cantonale non vi ha ravvisato gli estremi di un’alterazione di un sito pittoresco lesiva del divieto di alterazione sancito dalle norme succitate. Ai fini del presente giudizio non occorre verificare il fondamento di questa discutibile conclusione. Non avendo l’opponente impugnato la licenza parzialmente confermata del Consiglio di Stato e non essendo nemmeno date le premesse per accogliere il ricorso inoltrato dai beneficiari della stessa, la questione può rimanere indecisa.
4. 4.1. Giusta l'art. 18 NAPR di __________ per le cinte tra due fondi privati valgono le norme del CCS e della LAC. La norma in oggetto fa in sostanza proprie le regole del diritto civile, che disciplinano queste opere edilizie. Regole che assumono pertanto carattere di norme di diritto pubblico suppletorio. In forza di tale rinvio, per l'altezza massima dei muri di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine fa quindi stato il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. Salvo diversa disposizione, l’altezza dei muri di cinta e di sostegno è misurata conformemente all’art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal livello del terreno sistemato. Analogamente richiamato dall’art. 18 NAPR, a __________ è tuttavia applicabile l’art. 134 cpv. 3 LAC, in base al quale, se i due fondi non sono posti sullo stesso piano, l'altezza è misurata dal piano più elevato. fondo A confine fondo B altezza max. altezza m 2.50 > m 2.50
t. sistemato
t. naturale Questo particolare criterio di misurazione permette in sostanza al proprietario del fondo più basso di costruire sul suo fondo muri di cinta di altezza superiore a m 2.50 rispetto al livello del suo terreno, a condizione che non superino tale limite per rapporto al livello del fondo sovrastante (cfr. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 120, fig. 23). L’art. 134 cpv. 3 LAC si prefigge in sostanza di permettere al proprietario del fondo più basso di sottrarsi alla vista dal fondo sovrastante, mediante l’erezione di muri di cinta che sporgono al massimo m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno più alto. Prescindendo dall’altezza, necessariamente maggiore, che tali manufatti presentano verso il fondo sottostante, la norma assume pertanto le connotazioni di una facilitazione destinata a tutelare la sfera privata del proprietario del fondo più basso. 4.2. La giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 134 cpv. 3 LAC ha stabilito che il limite di altezza non può essere eluso mediante innalzamento artificiale del terreno (Rep. 1938, 131; 1940, 426). In caso di precedente sistemazione del terreno, attuata mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro di sostegno posto sul confine, l’altezza di un muro di cinta costruito sul prolungamento verticale del muro di sostegno non va quindi misurata a partire dal livello del terreno sistemato in precedenza, ma a partire dal piano di campagna originario. fondo A confine fondo B altezza altezza max. < m 2.50 m 2.50
t. sistemato
t. naturale Analogamente, anche nel campo del diritto pubblico, la giurisprudenza ha stabilito che l’altezza di un muro di cinta costruito mediante sopraelevazione di un muro di sostegno non può essere misurata a partire dal terreno sistemato anni addietro, ma dev’essere aggiunta a quella del manufatto preesistente (BVR 1982, 168 ss.; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE,
n. 1191). Queste regole giurisprudenziali sono perfettamente congruenti con il particolare criterio di misurazione dell’altezza dei muri di cinta sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC. Esse stabiliscono soltanto che il proprietario di un fondo situato allo stesso livello di quello del vicino non può prevalersi della facilitazione prevista da tale norma, innalzando artificialmente il livello del proprio terreno per poi erigervi un muro alto ulteriori m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno sistemato. 4.3. Dalle considerazioni sin qui esposte discende che determinante ai fini della misurazione dell’altezza dei muri di cinta e di sostegno fra fondi situati a quote diverse è in definitiva soltanto l’ingombro verticale complessivo che queste opere rappresentano per il fondo del vicino. Ingombro, che non deve superare il limite di m 2.50, misurati a partire dal livello del fondo contermine. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la questione a sapere se il muro viene eretto sul fondo più basso oppure su quello più alto non è irrilevante. Se il muro viene eretto sul fondo più basso, in contiguità con un muro di sostegno del fondo sovrastante, il manufatto non deve superare l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno più alto. L’ingombro verticale rappresentato dal muro per rapporto al fondo sottostante non è di principio soggetto a limiti. Basta che l’opera muraria non sporga più di m 2.50 dal livello del terreno sovrastante. Diversa, ma soltanto in apparenza, è invece la situazione nel caso in cui il muro di cinta viene costruito mediante sopraelevazione di un muro di sostegno eretto sul confine del fondo più alto. In base alle regole giurisprudenziali sopra illustrate, in questi casi, l’altezza complessiva del muro, misurata per rapporto al livello del terreno più basso, deve rispettare il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. L’ingombro verticale del nuovo muro va quindi aggiunto a quello del muro di sostegno preesistente. Irrilevante è il fatto che l’altezza del muro di cinta, misurata per rapporto al livello del terreno sistemato del fondo sovra- stante, sul quale insiste, finisca in tal modo per essere inferiore a m 2.50. Determinante è unicamente la sporgenza fuori terra del manufatto rispetto al fondo inferiore, ossia l’ingombro complessivo che l’opera di cinta ed preesistente muro di sostegno rappresentano per il vicino.
5. Nel caso in esame, occorre anzitutto rilevare che il fondo del resistente __________ (part. n. __________RFD) è stato sistemato alcuni anni orsono mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro di sostegno, alto tra m 1.20 e m 1.40, situato ad una distanza dal confine variante tra 0 e 5 cm. Il controverso muro di cinta, dovrebbe sorgere sul fondo dei ricorrenti sino ad un’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del fondo così sistemato del resistente. Altezza, che per rapporto al fondo dei ricorrenti, sarebbe invece di m 3.90. Orbene, dalle considerazioni sin qui esposte discende chiaramente che il criterio di misurazione sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC non può essere applicato al caso in esame, perché, a parte il punto in cui il muro di sostegno del fondo del resistente sorge esattamente sul confine, i due fondi non sono situati su piani diversi, ma sullo stesso piano. Ad eccezione del punto in cui le opere murarie sorgerebbero in contiguità, non è data l’ipotesi prefigurata da tale norma per accordare la facilitazione prevista a favore del proprietario del fondo più basso. Al di là del punto di contatto, l’altezza del muro di cinta va quindi misurata a partire dal livello del terreno naturale del resistente e non per rapporto al retrostante muro di sostegno. Superando l’altezza del muro, così misurata, il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC, la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti dal municipio di __________ si poneva pertanto in contrasto con il diritto. Pur partendo da premesse erronee, bene ha fatto, di conseguenza, il Consiglio di Stato a riformarla nel senso di limitare l’altezza del muro a m 2.50, misurata a partire dalla quota dell’originario piano di campagna.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, addebitando ai ricorrenti le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 134 LAC; 18 NAPR di __________a; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. I ricorrenti rifonderanno in solido fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario