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52.1999.77

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-10-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 DLBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati senza il consenso

dell’autorità governativa.

L’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN precisa che il divieto di

alterazione dei siti pittoreschi è da intendere nel senso di un obbligo di

integrarvi convenientemente gli interventi edilizi, evitando di compromettere o

anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l’armonia

dell’ambiente naturale o antropico in genere.

3.2. Nell’evenienza concreta, la CBN ha ritenuto che la costruzione

di un muro di cinta tra due proprietà non fosse censurabile dal profilo

estetico paesaggistico. Pur manifestando perplessità sulle caratteristiche

architettoniche dell’opera, estranee all’ambiente residenziale in cui è

ubicata, l'autorità cantonale non vi ha ravvisato gli estremi di un’alterazione

di un sito pittoresco lesiva del divieto di alterazione sancito dalle norme

succitate.

Ai fini del presente giudizio non occorre verificare il

fondamento di questa discutibile conclusione. Non avendo l’opponente impugnato

la licenza parzialmente confermata del Consiglio di Stato e non essendo nemmeno

date le premesse per accogliere il ricorso inoltrato dai beneficiari della

stessa, la questione può rimanere indecisa.

4.   4.1. Giusta l'art. 18 NAPR

di __________ per le cinte tra due fondi privati valgono le norme del CCS e

della LAC. La norma in oggetto fa in sostanza proprie le regole del diritto

civile, che disciplinano queste opere edilizie. Regole che assumono pertanto

carattere di norme di diritto pubblico suppletorio.

In forza di tale rinvio, per l'altezza massima dei muri di

cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine fa quindi stato il limite di m

2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC.

Salvo diversa disposizione, l’altezza dei muri di cinta e di

sostegno è misurata conformemente all’art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal

livello del terreno sistemato. Analogamente richiamato dall’art. 18 NAPR, a

__________ è tuttavia applicabile l’art. 134 cpv. 3 LAC, in base al quale, se i

due fondi non sono posti sullo stesso piano, l'altezza è misurata dal piano più

elevato.

fondo A

confine

fondo

B

altezza max.

altezza

m 2.50

> m 2.50

t. sistemato

t. naturale

Questo particolare criterio di misurazione permette in

sostanza al proprietario del fondo più basso di costruire sul suo fondo muri di

cinta di altezza superiore a m 2.50 rispetto al livello del suo terreno, a

condizione che non superino tale limite per rapporto al livello del fondo

sovrastante (cfr. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino,

pag. 120, fig. 23).

L’art. 134 cpv. 3 LAC si prefigge in sostanza di permettere

al proprietario del fondo più basso di sottrarsi alla vista dal fondo

sovrastante, mediante l’erezione di muri di cinta che sporgono al massimo m

2.50, misurati a partire dal livello del terreno più alto. Prescindendo

dall’altezza, necessariamente maggiore, che tali manufatti presentano verso il

fondo sottostante, la norma assume pertanto le connotazioni di una

facilitazione destinata a tutelare la sfera privata del proprietario del fondo

più basso.

4.2. La giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 134 cpv.

E. 3 LAC ha stabilito che il limite di altezza non può essere eluso mediante

innalzamento artificiale del terreno (Rep. 1938, 131; 1940, 426). In caso di

precedente sistemazione del terreno, attuata mediante formazione di un

terrapieno sorretto da un muro di sostegno posto sul confine, l’altezza di un

muro di cinta costruito sul prolungamento verticale del muro di sostegno non va

quindi misurata a partire dal livello del terreno sistemato in precedenza, ma a

partire dal piano di campagna originario.

fondo A

confine

fondo

B

altezza

altezza

max.

<

m 2.50                                                            m

2.50

t. sistemato

t. naturale

Analogamente, anche nel campo del diritto pubblico, la giurisprudenza

ha stabilito che l’altezza di un muro di cinta costruito mediante

sopraelevazione di un muro di sostegno non può essere misurata a partire dal

terreno sistemato anni addietro, ma dev’essere aggiunta a quella del manufatto

preesistente (BVR 1982, 168 ss.; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE,

n. 1191).

Queste regole giurisprudenziali sono perfettamente congruenti

con il particolare criterio di misurazione dell’altezza dei muri di cinta

sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC. Esse stabiliscono soltanto che il

proprietario di un fondo situato allo stesso livello di quello del vicino non

può prevalersi della facilitazione prevista da tale norma, innalzando

artificialmente il livello del proprio terreno per poi erigervi un muro alto

ulteriori m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno sistemato.

4.3. Dalle considerazioni sin qui esposte discende che determinante

ai fini della misurazione dell’altezza dei muri di cinta e di sostegno fra

fondi situati a quote diverse è in definitiva soltanto l’ingombro verticale

complessivo che queste opere rappresentano per il fondo del vicino. Ingombro,

che non deve superare il limite di m 2.50, misurati a partire dal livello del

fondo contermine.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la questione

a sapere se il muro viene eretto sul fondo più basso oppure su quello più alto

non è irrilevante.

Se il muro viene eretto sul fondo più basso, in contiguità

con un muro di sostegno del fondo sovrastante, il manufatto non deve superare

l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno più alto.

L’ingombro verticale rappresentato dal muro per rapporto al fondo sottostante

non è di principio soggetto a limiti. Basta che l’opera muraria non sporga più

di m 2.50 dal livello del terreno sovrastante.

Diversa, ma soltanto in apparenza, è invece la situazione nel

caso in cui il muro di cinta viene costruito mediante sopraelevazione di un

muro di sostegno eretto sul confine del fondo più alto. In base alle regole

giurisprudenziali sopra illustrate, in questi casi, l’altezza complessiva del

muro, misurata per rapporto al livello del terreno più basso, deve rispettare

il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. L’ingombro verticale del

nuovo muro va quindi aggiunto a quello del muro di sostegno preesistente. Irrilevante

è il fatto che l’altezza del muro di cinta, misurata per rapporto al livello

del terreno sistemato del fondo sovra-

stante, sul quale insiste, finisca in tal modo per essere

inferiore a m 2.50. Determinante è unicamente la sporgenza fuori terra del

manufatto rispetto al fondo inferiore, ossia l’ingombro complessivo che l’opera

di cinta ed preesistente muro di sostegno rappresentano per il vicino.

5.   Nel caso in esame, occorre

anzitutto rilevare che il fondo del resistente __________ (part. n.

__________RFD) è stato sistemato alcuni anni orsono mediante formazione di un

terrapieno sorretto da un muro di sostegno, alto tra m 1.20 e m 1.40, situato

ad una distanza dal confine variante tra 0 e 5 cm.

Il controverso muro di cinta, dovrebbe sorgere sul fondo dei

ricorrenti sino ad un’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del

fondo così sistemato del resistente. Altezza, che per rapporto al fondo dei

ricorrenti, sarebbe invece di m 3.90.

Orbene, dalle considerazioni sin qui esposte discende chiaramente

che il criterio di misurazione sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC non può essere

applicato al caso in esame, perché, a parte il punto in cui il muro di sostegno

del fondo del resistente sorge esattamente sul confine, i due fondi non sono

situati su piani diversi, ma sullo stesso piano. Ad eccezione del punto in cui

le opere murarie sorgerebbero in contiguità, non è data l’ipotesi prefigurata

da tale norma per accordare la facilitazione prevista a favore del proprietario

del fondo più basso. Al di là del punto di contatto, l’altezza del muro di

cinta va quindi misurata a partire dal livello del terreno naturale del

resistente e non per rapporto al retrostante muro di sostegno.

Superando l’altezza del muro, così misurata, il limite di m

2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC, la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti

dal municipio di __________ si poneva pertanto in contrasto con il diritto. Pur

partendo da premesse erronee, bene ha fatto, di conseguenza, il Consiglio di

Stato a riformarla nel senso di limitare l’altezza del muro a m 2.50, misurata

a partire dalla quota dell’originario piano di campagna.

6.   Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, addebitando ai ricorrenti

le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 134 LAC; 18 NAPR di __________a; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

3.   I ricorrenti rifonderanno in

solido fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.10.1999 52.1999.77

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00077 Lugano 5 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  16 marzo 1999 di __________ patrocinati da: avv. __________ contro la decisione 24 febbraio 1999, n. 756, del Consiglio di Stato che riforma la licenza edilizia 15 maggio 1998 rilasciata loro dal municipio di __________per la costruzione di un muro di cinta sulla part. n. __________RFD; viste le risposte:

- 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato;

- 16 aprile 1999 di __________;

- 28 aprile 1999 del municipio di __________; preso atto della replica 10 maggio 1999 dei ricorrenti e delle dupliche:

- 26 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

- 27 maggio 1999 del __________;

- 27 maggio 1999 di __________; raccolto il preavviso della CBN e le osservazioni delle parti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   I ricorrenti __________ ed __________ sono proprietari di un fondo (part. n. __________RFD), situato a __________, in località __________, sul quale sorge la loro casa d’abitazione. Verso W, il fondo confina con quello del resistente __________ (part. n. __________RFD), situato in posizione più elevata, in quanto sistemato mediante formazione di un terrapieno, sorretto da un muro di sostegno, di altezza variante tra m 1.20 e m 1.40. Il 26 marzo 1998 i ricorrenti hanno notificato al municipio l’intenzione di costruire lungo il confine verso la part. n. __________RFD un muro di cinta in lastre di cemento prefabbricate, alto m 2.50 a partire dal livello del terreno sistemato del fondo di proprietà del vicino qui resistente. Alla domanda si è opposto quest’ultimo, contestando l’altezza del manufatto ed obiettando che avrebbe invaso la sua proprietà. B.   Con decisione 15 maggio 1998, il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia alla condizione che il muro non superasse l'altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno sistemato del fondo dell’opponente. Contro tale decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento. C.   Con decisione 20 gennaio 1999 il Governo ha parzialmente accolto il gravame, confermando la licenza alla condizione che il muro non superasse l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno naturale, invece che dal livello del terreno sistemato di proprietà dell’insorgente (part. n. __________RFD). Respinta l’eccezione di abuso di diritto e le ulteriori censure sollevate dall’insorgente con riferimento alla procedura applicata ed all’estetica del manufatto, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’art. 134 LAC, richiamato dall’art. 18 NAPR di __________, imponesse di misurare l’altezza delle opere di cinta a partire dal terreno naturale. D.   Contro tale pronuncia __________ ed __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino integrale della licenza rilasciata loro dal municipio di __________. Richiamandosi all’art. 134 LAC, i ricorrenti contestano il criterio di misurazione dell’altezza applicato dal Consiglio di Stato. A loro avviso l’altezza del manufatto andrebbe misurata a partire non già dal livello del terreno naturale, bensì da quello del terreno sistemato del vicino. E.   All’accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il municipio di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso è parimenti avversato dall’opponente, che contesta partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso. F.   In sede di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm) senza assumere ulteriori prove.

2.   2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 cifra 4 RLE, le opere di cinta sono di principio soggette alla procedura della notifica. Il secondo capoverso di tale norma stabilisce tuttavia che il municipio non può autorizzare, senza l’approvazione dell’autore della restrizione, lavori di nessun genere comportanti l’applicazione delle leggi di cui all’allegato 1 dello stesso RLE. Ciò significa che il municipio deve comunque sottoporre all’autorità cantonale per preavviso le notifiche relative ad opere che richiamano l’applicazione di leggi rimesse al giudizio di quest’ultima (STA 27.10.95 in re __________). 2.2. Nell’evenienza concreta, il muro in contestazione è un’ope-ra di cinta. In quanto tale soggiace alla procedura di notifica. Il fondo su cui verrebbe a sorgere è incluso in un comprensorio dichiarato sito pittoresco secondo l’art. 1 lett. c DLBN. L’applicazione del DLBN è di competenza dell’autorità cantonale (RLE, allegato 1, cifra 9) . La domanda di costruzione doveva pertanto essere sottoposta al preavviso della CBN. Il municipio ha omesso di procedere in tal senso. All’omissione è stato tuttavia posto rimedio da parte di questo tribunale che ha interpellato la CBN, raccogliendo il preavviso mancante e dando la possibilità alle parti di formulare osservazioni al riguardo. Nulla osta pertanto, dal profilo procedurale, ad un esame del merito della controversa licenza.

3.   3.1. Secondo l’art. 2 cpv. 1 DLBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati senza il consenso dell’autorità governativa. L’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN precisa che il divieto di alterazione dei siti pittoreschi è da intendere nel senso di un obbligo di integrarvi convenientemente gli interventi edilizi, evitando di compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l’armonia dell’ambiente naturale o antropico in genere. 3.2. Nell’evenienza concreta, la CBN ha ritenuto che la costruzione di un muro di cinta tra due proprietà non fosse censurabile dal profilo estetico paesaggistico. Pur manifestando perplessità sulle caratteristiche architettoniche dell’opera, estranee all’ambiente residenziale in cui è ubicata, l'autorità cantonale non vi ha ravvisato gli estremi di un’alterazione di un sito pittoresco lesiva del divieto di alterazione sancito dalle norme succitate. Ai fini del presente giudizio non occorre verificare il fondamento di questa discutibile conclusione. Non avendo l’opponente impugnato la licenza parzialmente confermata del Consiglio di Stato e non essendo nemmeno date le premesse per accogliere il ricorso inoltrato dai beneficiari della stessa, la questione può rimanere indecisa.

4.   4.1. Giusta l'art. 18 NAPR di __________ per le cinte tra due fondi privati valgono le norme del CCS e della LAC. La norma in oggetto fa in sostanza proprie le regole del diritto civile, che disciplinano queste opere edilizie. Regole che assumono pertanto carattere di norme di diritto pubblico suppletorio. In forza di tale rinvio, per l'altezza massima dei muri di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine fa quindi stato il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. Salvo diversa disposizione, l’altezza dei muri di cinta e di sostegno è misurata conformemente all’art. 40 cpv. 1 LE, ovvero a partire dal livello del terreno sistemato. Analogamente richiamato dall’art. 18 NAPR, a __________ è tuttavia applicabile l’art. 134 cpv. 3 LAC, in base al quale, se i due fondi non sono posti sullo stesso piano, l'altezza è misurata dal piano più elevato. fondo A confine fondo B altezza max. altezza m 2.50 > m 2.50

t. sistemato

t. naturale Questo particolare criterio di misurazione permette in sostanza al proprietario del fondo più basso di costruire sul suo fondo muri di cinta di altezza superiore a m 2.50 rispetto al livello del suo terreno, a condizione che non superino tale limite per rapporto al livello del fondo sovrastante (cfr. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 120, fig. 23). L’art. 134 cpv. 3 LAC si prefigge in sostanza di permettere al proprietario del fondo più basso di sottrarsi alla vista dal fondo sovrastante, mediante l’erezione di muri di cinta che sporgono al massimo m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno più alto. Prescindendo dall’altezza, necessariamente maggiore, che tali manufatti presentano verso il fondo sottostante, la norma assume pertanto le connotazioni di una facilitazione destinata a tutelare la sfera privata del proprietario del fondo più basso. 4.2. La giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 134 cpv. 3 LAC ha stabilito che il limite di altezza non può essere eluso mediante innalzamento artificiale del terreno (Rep. 1938, 131; 1940, 426). In caso di precedente sistemazione del terreno, attuata mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro di sostegno posto sul confine, l’altezza di un muro di cinta costruito sul prolungamento verticale del muro di sostegno non va quindi misurata a partire dal livello del terreno sistemato in precedenza, ma a partire dal piano di campagna originario. fondo A confine fondo B altezza altezza max. < m 2.50                                                            m 2.50

t. sistemato

t. naturale Analogamente, anche nel campo del diritto pubblico, la giurisprudenza ha stabilito che l’altezza di un muro di cinta costruito mediante sopraelevazione di un muro di sostegno non può essere misurata a partire dal terreno sistemato anni addietro, ma dev’essere aggiunta a quella del manufatto preesistente (BVR 1982, 168 ss.; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE,

n. 1191). Queste regole giurisprudenziali sono perfettamente congruenti con il particolare criterio di misurazione dell’altezza dei muri di cinta sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC. Esse stabiliscono soltanto che il proprietario di un fondo situato allo stesso livello di quello del vicino non può prevalersi della facilitazione prevista da tale norma, innalzando artificialmente il livello del proprio terreno per poi erigervi un muro alto ulteriori m 2.50, misurati a partire dal livello del terreno sistemato. 4.3. Dalle considerazioni sin qui esposte discende che determinante ai fini della misurazione dell’altezza dei muri di cinta e di sostegno fra fondi situati a quote diverse è in definitiva soltanto l’ingombro verticale complessivo che queste opere rappresentano per il fondo del vicino. Ingombro, che non deve superare il limite di m 2.50, misurati a partire dal livello del fondo contermine. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la questione a sapere se il muro viene eretto sul fondo più basso oppure su quello più alto non è irrilevante. Se il muro viene eretto sul fondo più basso, in contiguità con un muro di sostegno del fondo sovrastante, il manufatto non deve superare l’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del terreno più alto. L’ingombro verticale rappresentato dal muro per rapporto al fondo sottostante non è di principio soggetto a limiti. Basta che l’opera muraria non sporga più di m 2.50 dal livello del terreno sovrastante. Diversa, ma soltanto in apparenza, è invece la situazione nel caso in cui il muro di cinta viene costruito mediante sopraelevazione di un muro di sostegno eretto sul confine del fondo più alto. In base alle regole giurisprudenziali sopra illustrate, in questi casi, l’altezza complessiva del muro, misurata per rapporto al livello del terreno più basso, deve rispettare il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC. L’ingombro verticale del nuovo muro va quindi aggiunto a quello del muro di sostegno preesistente. Irrilevante è il fatto che l’altezza del muro di cinta, misurata per rapporto al livello del terreno sistemato del fondo sovra- stante, sul quale insiste, finisca in tal modo per essere inferiore a m 2.50. Determinante è unicamente la sporgenza fuori terra del manufatto rispetto al fondo inferiore, ossia l’ingombro complessivo che l’opera di cinta ed preesistente muro di sostegno rappresentano per il vicino.

5.   Nel caso in esame, occorre anzitutto rilevare che il fondo del resistente __________ (part. n. __________RFD) è stato sistemato alcuni anni orsono mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro di sostegno, alto tra m 1.20 e m 1.40, situato ad una distanza dal confine variante tra 0 e 5 cm. Il controverso muro di cinta, dovrebbe sorgere sul fondo dei ricorrenti sino ad un’altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello del fondo così sistemato del resistente. Altezza, che per rapporto al fondo dei ricorrenti, sarebbe invece di m 3.90. Orbene, dalle considerazioni sin qui esposte discende chiaramente che il criterio di misurazione sancito dall’art. 134 cpv. 3 LAC non può essere applicato al caso in esame, perché, a parte il punto in cui il muro di sostegno del fondo del resistente sorge esattamente sul confine, i due fondi non sono situati su piani diversi, ma sullo stesso piano. Ad eccezione del punto in cui le opere murarie sorgerebbero in contiguità, non è data l’ipotesi prefigurata da tale norma per accordare la facilitazione prevista a favore del proprietario del fondo più basso. Al di là del punto di contatto, l’altezza del muro di cinta va quindi misurata a partire dal livello del terreno naturale del resistente e non per rapporto al retrostante muro di sostegno. Superando l’altezza del muro, così misurata, il limite di m 2.50 sancito dall’art. 134 cpv. 2 LAC, la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti dal municipio di __________ si poneva pertanto in contrasto con il diritto. Pur partendo da premesse erronee, bene ha fatto, di conseguenza, il Consiglio di Stato a riformarla nel senso di limitare l’altezza del muro a m 2.50, misurata a partire dalla quota dell’originario piano di campagna.

6.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, addebitando ai ricorrenti le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 134 LAC; 18 NAPR di __________a; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

3.   I ricorrenti rifonderanno in solido fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario