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52.1999.344

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-01-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 52.1999.344 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 52.1999.344 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 52.1999.344

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.1999.00344 Lugano 12 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999 di __________ contro la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A.   Il 20 dicembre 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato. Al ricorso non era allegata la decisione impugnata. B.   Il 21 dicembre 1999 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue: "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative. Richiamato l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile". C.   Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente. L'insorgente si è infatti limitata a produrre lo scritto 13 dicembre 1999 con cui il Consiglio di Stato la invitava ad inoltrare il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro i termini di legge. D.   La PAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità. E.   Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato. La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.– è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario