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52.1999.337

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-02-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta

l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non

appena lo straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente

all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata

prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere

una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due

anni. Per residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS si

intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo,

stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo

dell'interessato.

In effetti, per facilitare l'applicazione

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al

principio del trasferimento di domicilio e del centro di interessi, viste le

difficoltà di interpretazione che questi concetti comportano (112 Ib 1 consid.

2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il

fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,

senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri

interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice

fatto di mantenere un appartamento in Svizzera e alloggiarvi per brevi periodi,

oppure il ritorno in Svizzera per semplici soggiorni d'affari o di lavoro o per

visite (anche mediche) non bastano a evitare la decadenza del permesso di

domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello

straniero è determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il

nostro paese (DTF 112 Ib 3 ss, 120 Ib 369 ss, consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli

interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto

all'estero per oltre sei mesi, senza richiedere una proroga di tale termine. Le

cause che hanno determinato l'allontanamento dalla Svizzera rispettivamente i

motivi dell'interessato sono del tutto irrilevanti (DTF 120 Ib pag. 372).

3.   3.1. Nella

decisione impugnata il Consiglio di Stato ha lasciato inevasa la questione a

sapere se effettivamente __________ abbia soggiornato all'estero per un periodo

superiore ai 6 mesi previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'Esecutivo ha

invece fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze del sopralluogo 7

maggio 1999 esperito dalla Polizia cantonale, dal quale è risultato che

l'appartamento di __________ non conteneva alcun effetto personale della ricorrente

o suppellettili tali da far pensare che esso fosse effettivamente abitato.

3.2.

Dalla documentazione agli atti si rileva che il sopralluogo del 7 maggio 1999

costituisce il primo ed unico accertamento in merito alla presenza in Ticino di

__________. Viceversa né prima del maggio 1999 né successivamente, cioè fino

alla data della contestata decisione dipartimentale, è stato effettuato alcun

controllo in proposito. Neppure si è proceduto all'audizione della ricorrente.

Unico dato certo è che dal sopralluogo 7 maggio 1999 è risultato che

l'appartamento, locato dalla ricorrente a far tempo dal 1° aprile 1999, non era

di fatto abitato. Ciò desta effettivamente qualche dubbio riguardo ad una

stabile permanenza della ricorrente in Svizzera, tanto più se si considera che

il sopralluogo è avvenuto circa un mese dopo l'inizio della locazione. Le sole

risultanze del sopralluogo non sono tuttavia sufficienti, in mancanza di

ulteriori accertamenti ufficiali, per ritenere che l'insorgente risieda di

fatto in Italia, né tantomeno consentono di determinare a partire da quale

data. In assenza di dati precisi non si può pertanto stabilire se

effettivamente __________ sia rimasta assente dalla Svizzera ai sensi dell'art.

9 cpv. 3 lett. c LDDS per un periodo superiore ai sei mesi. Neppure è possibile

confutare le asserzioni ricorsuali della straniera, secondo cui essa, dopo aver

ottenuto il permesso di domicilio, ha sempre risieduto in Ticino, prima presso

gli zii e successivamente nell'appartamento di __________, rientrando in Italia

unicamente per i fine settimana, in occasione di festività particolari e per

alcuni periodi di ferie.

4.   Stante

quanto precede questo Tribunale ritiene che la decisione 18 agosto 1999 della

Sezioni dei permessi e dell'immigrazione non sia sostenuta da sufficienti accertamenti

probatori, in particolare circa la durata effettiva di un'eventuale residenza

prolungata all'estero della ricorrente. Pertanto la decisione dipartimentale 18

agosto 1999 e la risoluzione governativa 24 novembre 1999 devono essere

annullate.

5.   Visto

l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle

spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà a __________, assistita da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4 e 9 cpv. 3 lett. c. LDDS; 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a) la decisione 24 novembre 1999, n. 4975, del

Consiglio di Stato;

b) la

decisione 18 agosto 1999, n. Rev. 8, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

2.   Non si

prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________

fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2000 52.1999.337 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2000 52.1999.337 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.02.2000 52.1999.337

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.1999.00337 Lugano 23 febbraio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo Composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi Segretaria: Ursula Züblin statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 di __________ patr. da: avv. __________ Contro la risoluzione 24 novembre 1999, n. 4975, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 18 agosto 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio; viste le risposte:

-    22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

-    28 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Il 1° settembre 1993 la cittadina italiana __________ è giunta in Svizzera, dove ha raggiunto il padre, __________, titolare di un permesso di domicilio dal 20 marzo

1984. Essa è stata quindi posta al beneficio di un permesso di domicilio, il cui prossimo termine di controllo è stato fissato al 20 marzo 2002.

b) A far tempo dal 1° aprile 1999 __________, sino ad allora residente presso gli zii a __________, ha locato, unitamente al padre, un appartamento ammobiliato di un locale a __________. Attualmente è impiegata quale segretaria presso lo studio legale dell'avv. __________ a __________.

c) La madre ed i fratelli continuano a vivere in Italia, a __________. B.   Il 7 maggio 1999, __________, interrogato dalla polizia cantonale in merito alla sua presenza in Svizzera, ha dichiarato di recarsi in Italia per il fine settimana, cioè tutti i venerdì sera o vigilia di giorni festivi infrasettimanali, e tutti i mercoledì. Preso atto delle suddette asserzioni, la sera stessa la polizia ha proceduto ad un sopralluogo presso l'appartamento di __________, al quale era presente anche __________. Gli agenti hanno constatato che l'unico armadio ed il frigorifero erano vuoti, i due lettini erano sprovvisti di lenzuola e che non vi erano né suppellettili (televisione o altro), né effetti personali (spazzolino da denti, sapone ecc.) (cfr. rapporto di polizia 10 maggio 1999). C.   a) In considerazione di quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla polizia cantonale, con decisione 28 giugno 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, argomentando che il domicilio di quest'ultima in Svizzera sarebbe unicamente di comodo. L'autorità le ha pertanto fatto ordine di lasciare il territorio elvetico entro il 30 settembre 1999. Il provvedimento è stato adottato in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

b) Con giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame 2 settembre 1999 inoltrato da __________ contro la decisione dipartimentale. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha confermato la decadenza del permesso di domicilio in quanto la straniera risiede di fatto all'estero, dove ha trasferito il centro dei suoi interessi. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'appartamento, seppure locato dalla ricorrente a far tempo dal 1° aprile 1999, al momento del sopralluogo 7 maggio 1999 risultava spoglio di qualsiasi effetto personale. D.   Con ricorso di diritto amministrativo 14 dicembre 1999 __________ insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento e postulando che venga ripristinato il suo permesso di domicilio. Censura la superficialità e l'incompletezza degli accertamenti esperiti da parte dell'Ufficio degli stranieri. Evidenzia inoltre che è sua abitudine rientrare in Italia unicamente per i week-end, in occasione di festività particolari e per alcuni periodi di ferie. Produce varie foto atte a dimostrare la sua effettiva residenza presso l'appartamento di __________. E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato, in diritto

1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). 1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., c. ib con rif.). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data. 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Per residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento di domicilio e del centro di interessi, viste le difficoltà di interpretazione che questi concetti comportano (112 Ib 1 consid. 2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera e alloggiarvi per brevi periodi, oppure il ritorno in Svizzera per semplici soggiorni d'affari o di lavoro o per visite (anche mediche) non bastano a evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero è determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 112 Ib 3 ss, 120 Ib 369 ss, consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza richiedere una proroga di tale termine. Le cause che hanno determinato l'allontanamento dalla Svizzera rispettivamente i motivi dell'interessato sono del tutto irrilevanti (DTF 120 Ib pag. 372).

3.   3.1. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha lasciato inevasa la questione a sapere se effettivamente __________ abbia soggiornato all'estero per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'Esecutivo ha invece fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze del sopralluogo 7 maggio 1999 esperito dalla Polizia cantonale, dal quale è risultato che l'appartamento di __________ non conteneva alcun effetto personale della ricorrente o suppellettili tali da far pensare che esso fosse effettivamente abitato. 3.2. Dalla documentazione agli atti si rileva che il sopralluogo del 7 maggio 1999 costituisce il primo ed unico accertamento in merito alla presenza in Ticino di __________. Viceversa né prima del maggio 1999 né successivamente, cioè fino alla data della contestata decisione dipartimentale, è stato effettuato alcun controllo in proposito. Neppure si è proceduto all'audizione della ricorrente. Unico dato certo è che dal sopralluogo 7 maggio 1999 è risultato che l'appartamento, locato dalla ricorrente a far tempo dal 1° aprile 1999, non era di fatto abitato. Ciò desta effettivamente qualche dubbio riguardo ad una stabile permanenza della ricorrente in Svizzera, tanto più se si considera che il sopralluogo è avvenuto circa un mese dopo l'inizio della locazione. Le sole risultanze del sopralluogo non sono tuttavia sufficienti, in mancanza di ulteriori accertamenti ufficiali, per ritenere che l'insorgente risieda di fatto in Italia, né tantomeno consentono di determinare a partire da quale data. In assenza di dati precisi non si può pertanto stabilire se effettivamente __________ sia rimasta assente dalla Svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per un periodo superiore ai sei mesi. Neppure è possibile confutare le asserzioni ricorsuali della straniera, secondo cui essa, dopo aver ottenuto il permesso di domicilio, ha sempre risieduto in Ticino, prima presso gli zii e successivamente nell'appartamento di __________, rientrando in Italia unicamente per i fine settimana, in occasione di festività particolari e per alcuni periodi di ferie.

4.   Stante quanto precede questo Tribunale ritiene che la decisione 18 agosto 1999 della Sezioni dei permessi e dell'immigrazione non sia sostenuta da sufficienti accertamenti probatori, in particolare circa la durata effettiva di un'eventuale residenza prolungata all'estero della ricorrente. Pertanto la decisione dipartimentale 18 agosto 1999 e la risoluzione governativa 24 novembre 1999 devono essere annullate.

5.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà a __________, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 Pamm). Per questi motivi, visti gli art. 4 e 9 cpv. 3 lett. c. LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. Pamm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza sono annullate:

a) la decisione 24 novembre 1999, n. 4975, del Consiglio di Stato;

b) la decisione 18 agosto 1999, n. Rev. 8, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

2.   Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria