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52.1999.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 settembre 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2.   Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.33 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.33 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00033 Lugano 26 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  1° febbraio 1999 di __________ patrocinata dall'avv. __________ contro la risoluzione 14 gennaio 1999 (n. 56) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora; viste le risposte:

-    3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato,

-    5 febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) __________ (1971), cittadina bulgara, è entrata la prima volta in Svizzera il 1° aprile 1992. A partire da questa data e fino al 31 ottobre 1992, essa ha ottenuto diversi permessini per esibirsi in alcuni locali notturni in qualità di artista. La ricorrente è ritornata sul suolo svizzero il 1° febbraio 1993 per esercitare la medesima attività lavorativa fino al 31 maggio 1993, sempre tramite successivi permessi di breve durata. Il 1° settembre 1993 essa è rientrata nuovamente in Svizzera per lavorare in qualità di ballerina tramite un permesso L fino al 30 settembre successivo.

b) Il 28 settembre 1993 il cittadino svizzero __________ (1970) ha dichiarato all'autorità cantonale competente in materia di stranieri l'intenzione di sposare la ricorrente. Alla stessa è stato pertanto rilasciato un permessino con scadenza fissata al 30 novembre 1993. Il matrimonio è stato celebrato il 27 novembre 1993. A seguito delle nozze __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 31 agosto 1998. Nel corso dell'aprile 1995 i coniugi si sono separati di fatto; la moglie si è trasferita a __________, il marito è rimasto a __________. Il 30 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo determinato (24 mesi). B.   Il 21 settembre 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. Il dipartimento ha considerato che l'interessata aveva ottenuto l'autorizzazione per soggiornare in Svizzera al fine di vivere con il coniuge cittadino elvetico. Ha rilevato come per contro essa, dall'aprile 1995, vivesse separata dal marito e non vi fossero elementi atti a ritenere che i coniugi volessero riprendere la convivenza. Di conseguenza non era più rispettata la condizione posta per il rilascio del permesso. L'autorità di prime cure ha pure tenuto conto che dal matrimonio non erano nati figli. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. C.   Con giudizio 14 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata. In estrema sintesi, il Governo ha posto in rilievo il fatto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera almeno a decorrere dall'aprile 1995. Ha escluso l'esistenza di un matrimonio fittizio, ma ha considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. D.   Contro la predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi gli art. 7 LDDS e 8 CEDU. Ritiene che il Governo si sia fondato su fragili indizi, i quali sarebbero insufficienti per rifiutarle il rinnovo del permesso. Chiede pertanto che venga esperita un'indagine affinché si faccia luce sui veri motivi che hanno portato i coniugi ad unirsi in matrimonio. Indica che i problemi coniugali sono nati a causa di una sua malattia, nonché a seguito dei problemi economici della ditta del marito, asserendo tuttavia di non escludere una riconciliazione. Pone in rilievo il fatto di aver sempre lavorato nonostante le sue precarie condizioni di salute, e di non essere mai stata a carico della collettività. Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo. E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. F.   In sede istruttoria, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Città l'incarto concernente la procedura di separazione dei coniugi __________ (inc. n. OA.97.22). In merito a tale richiamo, l'interessata ha osservato di non opporvisi e ha in sostanza ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali. Considerato, in diritto

1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). 1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). 1.3. Tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bulgari, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora. 1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 27 novembre 1993. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità. 1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere alle indagini richieste dalla ricorrente volte a determinare i motivi che hanno dato origine all'unione coniugale. Esse non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Del resto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso del diritto e non sulla natura fittizia del matrimonio (v. risoluzione governativa, consid. C pag. 7).

2.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma

- non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,

p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

3.   3.1. In concreto, a partire dalle nozze, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto per 1 anno e 5 mesi. Dagli atti risulta infatti che essi vivono ormai separati dall'aprile 1995, legalmente dal 24 giugno 1997. Va osservato che la ricorrente ha aderito alla domanda di separazione di durata determinata promossa dal marito (v. incarto richiamato presso la Pretura di Locarno-Città). Il 21 novembre 1996 i coniugi avevano del resto già sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, in seguito omologata dal Pretore, dandosi vicendevole atto che le loro relazioni coniugali erano profondamente turbate e scosse (v. pto 2.1. del dispositivo della sentenza 30 maggio 1997 di separazione). La separazione di fatto, pronunciata dal Pretore per tempo determinato (24 mesi), non porta a diversa conclusione. I coniugi non hanno mai manifestato l'intenzione di riprendere la vita in comune. Il vincolo matrimoniale sussiste pertanto solo dal lato formale già da più di 4 anni. Stante tutto quanto precede, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il matrimonio al fine di poter continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. 3.2. L'insorgente asserisce che i problemi coniugali sono riconducibili alle difficoltà economiche del marito, titolare di un'impresa di costruzioni, come pure ai problemi di salute di cui essa soffre: indica di essersi ammalata di tumore alla laringe nel 1995 e che la malattia le avrebbe provocato dei disturbi fisici e depressivi, tanto da necessitare il suo ricovero presso il Centro psichiatrico cantonale a __________ (doc. C prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Ci si può invero chiedere se la separazione fosse effettivamente dovuta per le ragioni esposte dalla ricorrente. Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita. Difatti essa non ha mai preteso che il marito, durante la convivenza, si comportasse in maniera scorretta nei suoi confronti. Non risulta infatti che siano state adottate delle misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente la separazione ai sensi dell'art. 175 CC. La ricorrente pone inoltre in rilievo il fatto di aver sempre lavorato nonostante le sue precarie condizioni di salute e di non essere mai stata a carico della collettività. Tali argomenti non possono esserle di soccorso ai fini del presente giudizio. Essa ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. Dall'incarto risulta per contro che durante il suo soggiorno, l'insorgente è rimasta anche senza lavoro e ha percepito le indennità di disoccupazione (v. dichiarazione 31 luglio 1997 della ricorrente alla Sezione degli stranieri).

4.   La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.

5.   Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9,12  LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b

n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. §.  Di conseguenza __________ (12 aprile 1971), cittadina bulgara, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 20 settembre 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2.   Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario