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52.1999.309

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.11.1999 52.1999.309 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.11.1999 52.1999.309 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.11.1999 52.1999.309

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.1999.00309 Lugano 23 novembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 12 novembre 1999 dell' __________ rappr. da __________ contro la decisione 9 novembre 1999 dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) che la esclude dal concorso indetto per la fornitura di generi alimentari alla stessa OSC, alla __________ di __________ e al __________ di __________ per l'anno 2000; vista la risposta 18 novembre 1999 dell'OSC Mendrisio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 19 ottobre 1999 l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) ha pubblicato sul Foglio Ufficiale un concorso per la fornitura di generi alimentari per l'anno 2000 alla stessa OSC, alla __________ e al __________ di __________; che il bando di concorso prescriveva, tra l'altro, che "per evitare l'annullamento dell'offerta" i partecipanti dovevano indicare sulla busta, oltre alla dicitura "Concorso generi alimentari", il nome e l'indirizzo della ditta; che l'__________ (__________) ha inoltrato un'offerta per la fornitura di 2700 kg di zucchero in bustine al prezzo di fr. 1.80 al kg; che la busta contenente l'offerta inoltrata dall'__________ recava la dicitura "Concorso per generi alimentari", ma non il nome e l'indirizzo della ditta; che con decisione 9 novembre 1999 l'OSC ha "annullato" l'offerta dell'__________ a causa di questa omissione; che contro questa decisione l'__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere riammessa la concorso; che l'insorgente allega di aver tralasciato l'indicazione prescritta, in considerazione del fatto che l'__________ è un'associazione e non una ditta; che l'OSC chiede la conferma della decisione impugnata senza particolari osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP: l'importo globale delle forniture messe a concorso supera infatti il valore soglia di fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, notoriamente, le condizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso; la loro stretta osservanza si impone ai fini di assicurare la parità di trattamento fra concorrenti; che l'OSC ha in concreto escluso l'offerta dell'__________, poiché la ricorrente ha disatteso la condizione che imponeva ai concorrenti di indicare sulla busta il mittente dell'offerta; che le giustificazioni addotte dall'insorgente non inficiano la legittimità della decisione impugnata: nella misura in cui svolge un'attività commerciale, anche l'__________ è infatti una ditta con tanto di ragione sociale; che le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento all'utilità ed alla rilevanza di questa indicazione vanno disattese; se l'__________ non intendeva assoggettarvisi, poiché la considerava priva di significato, avrebbe dovuto insorgere contro questa condizione impugnando tempestivamente il bando di concorso; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; Per questi motivi, visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario