Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 cpv. 2 lett. b LFo; che la questione a sapere se il dissodamento comporti o meno seri pericoli per l’ambiente può rimanere indecisa, poiché anche se non dovesse comportarne, l’autorizzazione richiesta non potrebbe essere concessa, non rimanendo comunque soddisfatte le altre condizioni cumulativamente poste dall’art. 5 cpv. 2 LFo; che all’accoglimento della domanda di dissodamento ostano infine le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, che postulano l’integrale rispetto dei vincoli sanciti dalla zona di protezione della zona dell’__________, alla quale è attribuito il fondo del ricorrente (art. 5 cpv. 4 LFo); che il permesso di dissodamento accordato per un modico ampliamento del piccolo posteggio situato a valle del fondo del ricorrente non permette a quest’ultimo di invocare con successo il principio della parità di trattamento per ottenere l'autorizzazione a dissodare una superficie nove volte maggiore per la costruzione di una casa d’abitazione; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente; Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 5 LFo; 42 LCFo; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2000 52.1999.299 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2000 52.1999.299 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2000 52.1999.299
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.1999.00299 Lugano 30 maggio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 4 novembre 1999 di __________ rappr. da: arch. __________, Contro la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4302) che nega all'insorgente il permesso di dissodare 1300 mq della part. n. __________ RF di __________; viste le risposte:
- 3 dicembre 1999 della Divisione dell'ambiente;
- 16 maggio 2000 della __________ e la __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1971 il ricorrente __________ ed i suoi genitori hanno acquistato la part. n. __________ RF di __________ per costruirvi una casa di vacanza; che, contrariamente alle aspettative, il progetto non ha potuto essere realizzato, perché il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento presentata dalla venditrice del fondo; che il diniego dell’autorizzazione è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza del 1° dicembre 1972; che, contando sull'inclusione del fondo nella zona edificabile successivamente prospettata dall'autorità comunale, il 30 maggio 1983 il ricorrente ha presentato una nuova domanda per dissodare una superficie boschiva di 1160 mq; che il Consiglio di Stato ha respinto anche questa domanda con decisione 13 gennaio 1987; che il ricorso di diritto amministrativo, inoltrato dall'insorgente contro questa decisione, è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 16 novembre seguente; che la prevista attribuzione del fondo all'adiacente zona edificabile non si è concretizzata, poiché il Consiglio di Stato non ha approvato la relativa variante di PR; che il 5 aprile 1999 __________ ha inoltrato un'ulteriore domanda per disboscare una superficie di mq 1320 del suo fondo allo scopo di costruirvi una casa d'abitazione; che alla domanda si è opposta la Pro Natura, rilevando l'assoluta mancanza dei presupposti per la concessione del permesso; che, raccolti i preavvisi negativi della Sezione della pianificazione urbanistica, dell'Ufficio protezione natura e della Sezione forestale, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza con decisione 13 ottobre 1999; che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 5 cpv. 2 LFo; che contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di autorizzare il dissodamento; che, rievocati i fatti sin qui riassunti, l'insorgente pone in evidenza lo stato di avanzato degrado in cui verserebbe il bosco, contesta le deduzioni delle istanze di preavviso, ricorda che a valle del suo fondo è stato nel frattempo autorizzato un dissodamento per realizzare un posteggio ed osserva che la prevista edificazione risponderebbe alla necessità di migliorare l'attuale assetto ambientale; che all'accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione dell'ambiente e la __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 LCFo, la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso tempestivo (art. 46 PAmm); che il ricorso è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali: un sopralluogo non è quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che, come giustamente ricorda la Divisione dell’ambiente nelle sue osservazioni, riallacciandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, l’area forestale non va diminuita; il bosco deve essere conservato quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica; deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (art. 3 LFo DTF 117 Ib 327 consid. 2); che i dissodamenti sono per principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo); deroghe al divieto possono essere accordate soltanto per gravi motivi, preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: (a) l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto, (b) l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio e (c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente (art. 5 cpv. 2 LFo); che interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali non sono considerati gravi motivi (art. 5 cpv. 3 LFo); che nella concessione di permessi di dissodamento occorre infine tenere debitamente conto delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo); che la decisione sulla domanda di dissodamento deve scaturire da un’accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, che non si limiti a considerare il dissodamento in quanto tale, ma anche l’opera che verrà realizzata sulla superficie dissodata e l’impatto che ne deriva all’ambiente (messaggio del CF del 29.6.88 accompagnante la LFo in FF 1988 III 155 seg.; DTF 117 Ib 325 consid. 2); che nell’evenienza concreta è di meridiana evidenza che i motivi addotti dall’insorgente non prevalgono su quelli riferiti alla conservazione del bosco; che la casa d’abitazione per la quale il ricorrente sollecita nuovamente il permesso di dissodamento non risponde affatto al requisito dell’ubicazione vincolata; anche se la procedura di rilascio del permesso di costruzione non è stata esperita, si può sin d’ora affermare - senza tema di smentita - che l’opera prevista non esige affatto di essere realizzata in quel luogo a causa della sua destinazione; che la manifesta inadempienza delle condizioni poste dall’art. 24 cpv. 1 LPT permette di prescindere dall’esperimento di una procedura di rilascio del permesso volta ad ossequiare l’obbligo di coordinamento sancito dall’art. 25a LPT; che, essendo l’area da dissodare esclusa dal perimetro della zona edificabile e non essendo d’altro canto date le premesse per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale retta dall’art. 24 cpv. 1 LPT, ben si deve ritenere che non è nemmeno soddisfatto il requisito posto dall’art. 5 cpv. 2 lett. b LFo; che la questione a sapere se il dissodamento comporti o meno seri pericoli per l’ambiente può rimanere indecisa, poiché anche se non dovesse comportarne, l’autorizzazione richiesta non potrebbe essere concessa, non rimanendo comunque soddisfatte le altre condizioni cumulativamente poste dall’art. 5 cpv. 2 LFo; che all’accoglimento della domanda di dissodamento ostano infine le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, che postulano l’integrale rispetto dei vincoli sanciti dalla zona di protezione della zona dell’__________, alla quale è attribuito il fondo del ricorrente (art. 5 cpv. 4 LFo); che il permesso di dissodamento accordato per un modico ampliamento del piccolo posteggio situato a valle del fondo del ricorrente non permette a quest’ultimo di invocare con successo il principio della parità di trattamento per ottenere l'autorizzazione a dissodare una superficie nove volte maggiore per la costruzione di una casa d’abitazione; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz’altro respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente; Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 5 LFo; 42 LCFo; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario