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Incarto n.52.1999.00275
Lugano
24 novembre 1999
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 1999 di
Comunione ereditaria fu __________,
__________,
__________,
__________,
__________,
tutti patrocinati da: avv. __________,
Contro
la decisione 29 gennaio 1997, no 400, del Consiglio di Stato, con la quale accertava che il mappale __________ di __________ era di natura boschiva;
preso atto che con risoluzione 9 novembre 1999, no 4621, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione impugnata;
rilevato quanto sopra i ricorrenti con lettera 11 novembre 1999 hanno chiesto lo stralcio della procedura poiché il ricorso è da considerarsi evaso;
ritenuto il vizio di natura formale che ha costretto i ricorrenti ad interporre ricorso si giustifica pertanto l'assegnazione di un'indennità per ripetibili;
considerato che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario