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52.1999.227

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali

autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di

un’indennità alla controparte.

Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 4 Cost. fed. esige

che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72).

Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il

diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio:

il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente

indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in

giudizio.

Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non

contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare

l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque

appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte

vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver

riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione della

pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla

diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito

conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).

3.   Il ricorrente contesta

l’ammontare delle ripetibili assegnategli dal Governo, sostenendo che la

preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbe richiesto al

suo patrocinatore circa dieci ore di lavoro: onere lavorativo che, a fr. 300.--

l’ora, equivale ad un onorario di fr. 3’000.--, a cui vanno ancora aggiunte le

spese di trasferta, di scritturazione, quelle telefoniche e postali, nonché

quelle relative all’apertura e all’archiviazione dell’incarto, oltre ovviamente

all’IVA. Ritiene pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima

parte, le spese di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia

i propri interessi.

La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato

concerneva la sospensione di un’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico,

decretata a causa di un'utilizzazione impropria dello stabilimento. Si tratta,

a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà

di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale

esperto qual è il patrocinatore del ricorrente. Ne fa fede l'atto ricorsuale

inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di poco più di tre pagine, volte a

contestare le tesi dell'autorità decidente alla luce di una recente sentenza

del Tribunale federale.

Sulla scorta di queste premesse, questo tribunale ritiene che

il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e la redazione della

memoria ricorsuale non abbia superato le tre ore. Vista la tariffa oraria

prevista dall’art. 10 cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in

fr. 600.--; somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 100.-- per le spese

vive e l'IVA.

Risultando l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato

palesemente inferiore all'importo così determinato, il ricorso va accolto,

riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.

4.   Dato l'esito, si prescinde

dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di questa sede sono poste

a carico dello Stato (art. 31 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 4 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto .

§.  Il dispositivo no. 3 della risoluzione 25 agosto 1999 (no. 3327)

del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che:

“3.   Lo Stato

rifonderà al signor __________ fr. 700.-- a titolo di ripetibili”.

2.   Lo Stato rifonderà

all’insorgente fr. 200.-- per ripetibili della presente sede.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.11.1999 52.1999.227 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.11.1999 52.1999.227 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.11.1999 52.1999.227

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00227 Lugano 24 novembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Campana Liebi, vicecancelliera statuendo sul ricorso  2 settembre 1999 di __________ patr. Da: avv. __________, Contro la decisione 25 agosto 1999, no 3327, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del ricorrente avverso la decisione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio permessi, in materia di sospensione dell’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico; viste le risposte:

- 10 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

- 15 settembre 1999 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ è gestore dell'osteria "__________ ”, a __________. Da un’operazione di polizia effettuata il 24 giugno 1998 è risultato che le numerose cittadine straniere alloggiate nelle camere dell’osteria vi esercitavano la prostituzione. Il 23 settembre 1998 la Sezione dei permessi e dell’immi-grazione, gli ha comminato la sospensione dell’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico, siccome utilizzato per scopi estranei all’attività ammessa dalla patente. B.   Preso atto delle osservazioni presentate dal patrocinatore di __________, il 25 gennaio 1999 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di sospendere l’autorizzazione a gestire il locale per un periodo di dieci giorni, perché nelle camere si esercitava regolarmente la prostituzione. __________ ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento. C.   Con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, ritenendo che la notorietà del fatto che nell’osteria viene esercitata la prostituzione non bastasse a suffragare la conclusione del Dipartimento. Il Governo ha assegnato al ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili. D.   Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di aumentare l'indennità riconosciutagli dal Consiglio di Stato a titolo di ripetibili. Sostiene che la preparazione del ricorso inoltrato avrebbe richiesto al proprio patrocinatore una decina di ore di lavoro, motivo per cui la nota d’onorario non sarà certamente inferiore a fr. 3’000.--, a cui vanno tuttavia ancora aggiunte le spese vive e l’IVA. E.   Il Consiglio di Stato chiede il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, sostenendo che il patrocinatore del ricorrente, in quanto proprietario dell’immobile in cui è ubicato l’esercizio pubblico, avrebbe comunque impugnato la decisione di prima istanza. Tesi, questa, che l'insorgente ha immediatamente contestato con replica del 21 settembre 1999. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPub. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

2.   In applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte. Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 4 Cost. fed. esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72). Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio: il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in giudizio. Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione della pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).

3.   Il ricorrente contesta l’ammontare delle ripetibili assegnategli dal Governo, sostenendo che la preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbe richiesto al suo patrocinatore circa dieci ore di lavoro: onere lavorativo che, a fr. 300.-- l’ora, equivale ad un onorario di fr. 3’000.--, a cui vanno ancora aggiunte le spese di trasferta, di scritturazione, quelle telefoniche e postali, nonché quelle relative all’apertura e all’archiviazione dell’incarto, oltre ovviamente all’IVA. Ritiene pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima parte, le spese di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia i propri interessi. La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato concerneva la sospensione di un’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, decretata a causa di un'utilizzazione impropria dello stabilimento. Si tratta, a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale esperto qual è il patrocinatore del ricorrente. Ne fa fede l'atto ricorsuale inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di poco più di tre pagine, volte a contestare le tesi dell'autorità decidente alla luce di una recente sentenza del Tribunale federale. Sulla scorta di queste premesse, questo tribunale ritiene che il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e la redazione della memoria ricorsuale non abbia superato le tre ore. Vista la tariffa oraria prevista dall’art. 10 cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in fr. 600.--; somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 100.-- per le spese vive e l'IVA. Risultando l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato palesemente inferiore all'importo così determinato, il ricorso va accolto, riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.

4.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di questa sede sono poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto . §.  Il dispositivo no. 3 della risoluzione 25 agosto 1999 (no. 3327) del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che: “3.   Lo Stato rifonderà al signor __________ fr. 700.-- a titolo di ripetibili”.

2.   Lo Stato rifonderà all’insorgente fr. 200.-- per ripetibili della presente sede.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria