Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.10.1999 52.1999.204 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.10.1999 52.1999.204 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.10.1999 52.1999.204
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.1999.00204 Lugano 20 ottobre 1999,.- In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di __________, patr. da: avv. __________ Contro la decisione 6 luglio 1999, no. 2950, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 maggio 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha rilasciato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina, subordinandola al pagamento di una tassa di allacciamento di fr. 80.-- e di una tassa d'uso di fr. 186.--; viste le risposte:
- 5 agosto 1999 del municipio di __________;
- 25 agosto 1999 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 21 luglio 1998 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria per la piscina circolare per bambini (m 3.60 x 0.92) dotata di un sistema autonomo di filtraggio dell'acqua, che aveva posato nel giardino di casa (part. n. __________ RF); che con decisione 2 ottobre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato all'istante la licenza edilizia, sottoponendola fra l’altro all’obbligo di chiedere l'autorizzazione dell'Azienda acqua potabile (AAP); che con ricorso 5 ottobre 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della condizione impostagli; che il 3 febbraio 1999 il Governo ha annullato il provvedimento e ritornato gli atti al municipio di __________ per nuova decisione, ritenendo che incombesse all'autorità comunale e non al ricorrente, il compito d'interpellare l'AAP prima di rilasciare la licenza edilizia; che il 4 maggio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato una nuova licenza edilizia, indicando alla voce "Tasse" (cifra 8), l'obbligo di pagare una tassa di allacciamento di fr. 80.-- ed una tassa d'uso di fr. 186.--; che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro l'imposizione di tali oneri; che con giudizio 6 luglio 1999 il Governo ha accolto parzialmente il gravame, annullando la tassa di allacciamento di fr. 80.-- e confermando la tassa d'uso di fr. 186.--; che contro tale giudicato il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere mandato esente anche dal pagamento della tassa d'uso; delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito; che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, riconfermandosi nelle precedenti allegazioni; Considerato, in diritto che oggetto del ricorso in esame è il giudizio con cui il Consiglio di Stato conferma la tassa d’uso di fr. 186.- imposta dal municipio al ricorrente nell’ambito del rilascio della licenza edilizia che gli ha rilasciato per la posa di una piscina per bambini; che la predetta risoluzione governativa è per contro cresciuta in giudicato nella misura in cui il Consiglio di Stato ha annullato la tassa d’allacciamento di fr. 80.-, applicata dal municipio a carico dell’insorgente; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data tanto dall’art. 21 LE, quanto dall’art. 40 LMSP; che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente gravato dal giudizio impugnato, è certa; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza assumere le prove notificate dall'insorgente, inidonee a procurare la conoscenza di fatti rilievanti per il giudizio (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 40 LMSP le contestazioni tra utenti e aziende municipalizzate o concessionarie sono risolte in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni, con decisione impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo; che l'AAP di __________ è un'azienda municipalizzata (cfr. art. 1 Regolamento AAP; in seguito: RAAP), che svolge un servizio d'interesse pubblico, somministrando l'acqua potabile agli utenti allacciati alla sua rete di distribuzione; in quanto tale essa è assoggettata al diritto pubblico, in particolare alla LMSP; che secondo l'art. 73.5 RAAP contro le decisioni del municipio concernenti "l'errata fatturazione" è dato ricorso secondo le norme della legislazione cantonale; che nella fattispecie la tassa d'uso fissata dal municipio nel quadro della licenza edilizia rilasciata al ricorrente si fonda sul RAAP di __________ e non sulla LE; che contro tale imposizione era pertanto dato ricorso al Dipartimento delle istituzioni e non al Consiglio di Stato; che l'Esecutivo cantonale non era dunque competente a statuire nel merito della vertenza; che il ricorso va pertanto accolto, annullando la sentenza impugnata e trasmettendo gli atti al Dipartimento delle istituzioni affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato nella misura in cui ha per oggetto la tassa d’uso fissata dal municipio di __________; che visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. Per questi motivi, visti gli 40 LMSP; 21 LE; 73.5 del Regolamento AAP di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61,65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 6 luglio 1999 no. 2950 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui conferma la tassa d’uso fissata dal municipio di __________ con decisione 4 maggio 1999. 1.2. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione dell'interno, affinché statuisca sul ricorso 19 maggio 1999 inoltrato da __________ contro la tassa d’uso di cui sopra.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a: __________, __________, __________ __________; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria