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52.1999.194

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte dell'autorità di ricorso è quindi limitato. Ciò significa che l'autorità di ricorso deve astenersi dal sostituire il suo apprezzamento a quello dell'ente committente, limitandosi a verificare che questo non sia incorso in un abuso o in un eccesso di tale potere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 61 PAmm, N. 2 d e rimandi). V'è abuso di potere quando l'apprezzamento ha luogo in spregio ai principi fondamentali del diritto o quando si fonda su considerazioni estranee alla materia o porta a risultati manifestamente insostenibili. Evenienza, questa, che in concreto non si verifica. Una garanzia assicurativa di 20 milioni di franchi non appare invero manifestamente insufficiente per rapporto ai rischi connessi alla fornitura di carburante ad un aeroporto di modeste dimensioni qual è quello di __________. Benché opinabile, la valutazione espressa dall'autorità cantonale non appare insostenibile. Il ricorso va quindi respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 13, 15, 16 CIAP; 4 DLCIP; 3, 18, 28, 31, 60. 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia in fr. 800.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 52.1999.194 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 52.1999.194 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 52.1999.194

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00194 Lugano 27 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 1° luglio 1999 di __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 16 giugno 1999 (no. 2645) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato alla __________ la fornitura di carburante per l'aeroporto cantonale per il periodo 1998-2000; viste le risposte:

-    13 luglio 1999 della __________;

-    21 luglio 1999 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Con decisione __________, pubblicata sul __________ n. __________ del 9 seguente, il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso per la fornitura in esclusiva all'aeroporto cantonale di __________ di cherosene (Jet A1) e di benzina d'aviazione (Agas 100 LL). Il bando di concorso esigeva fra l'altro che all'offerta fosse allegata "una dichiarazione di copertura assicurativa RC secondo le norme internazionali e adeguata alla situazione specifica" (pto. 8.5). Al concorso hanno partecipato la __________, la ricorrente __________ e la __________, con le seguenti offerte (fr. /100 l): Jet A 1             Avgas              assicurazione

- __________               7.90               29.35 20 mio fr.

- __________               8.33               37.30 100 mio fr.

- __________             11.50               44.00               1’400 mio $ Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla resistente __________ (ris. gov. no. 2645/99). B.   Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera a suo favore. L'insorgente contesta in sostanza l'adeguatezza della copertura assicurativa RC dell'aggiudicataria, ritenendola insufficiente a coprire i rischi derivanti dalla fornitura di carburante. C.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Dipartimento del territorio e la __________, con argomenti che verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP (RL 7.1.4.1.3) e 4 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici (DLCIAP; RL 7.1.4.1.3). La legittimazione attiva dell’insorgente, partecipante al concorso e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è certa. Il valore delle forniture messe a concorso sull'arco di due anni supera la soglia di fr. 383'000.-- fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP. In quanto volto a censurare un provvedimento fondato sul CIAP, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La domanda di sentire come teste il direttore dell'aeroporto cantonale va respinta, siccome riferita ad una prova inidonea a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio sull'adeguatezza della copertura assicurativa RC indicata dall'aggiudicataria.

2.   Il bando di concorso stabilisce le condizioni che le offerte devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini dell’aggiudicazione. La stazione appaltante, nel giudizio di delibera, deve attenersi alle condizioni prestabilite, pena la violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti (RDAT 1996 II N. 40; 1993 I N. 31). Offerte che non soddisfano le condizioni poste dal bando vanno quindi eliminate.

3.   Nell'evenienza concreta, il bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio stabiliva, a titolo di condizione, che le offerte dovevano essere corredate da una ”dichiarazione di copertura assicurativa RC secondo le norme internazionali ed adeguata alla situazione specifica” . Controversa è la questione a sapere se la copertura assicurativa presentata dalla resistente risponda alla predetta condizione dal profilo dell’adeguatezza alla situazione specifica. La ricorrente non pretende in effetti che non sia conforme alle norme internazionali. Stabilendo che la copertura assicurativa doveva essere adeguata alla situazione specifica, l'autorità cantonale ha rinunciato a fissare una copertura assicurativa minima. Ha in sostanza preferito riservarsi un certo margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione della congruità di tale parametro. Secondo l'insorgente, considerando sufficiente la copertura assicurativa di 20 milioni di franchi svizzeri della resistente il Consiglio di Stato avrebbe violato le condizioni del bando. Il rimprovero va disatteso. L'autorità di ricorso può in effetti censurare le decisioni dell'autorità deliberante soltanto nella misura in cui sono inficiate da violazione del diritto o si fondano su fatti accertati in modo errato o incompleto (art. 16 CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte dell'autorità di ricorso è quindi limitato. Ciò significa che l'autorità di ricorso deve astenersi dal sostituire il suo apprezzamento a quello dell'ente committente, limitandosi a verificare che questo non sia incorso in un abuso o in un eccesso di tale potere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 61 PAmm, N. 2 d e rimandi). V'è abuso di potere quando l'apprezzamento ha luogo in spregio ai principi fondamentali del diritto o quando si fonda su considerazioni estranee alla materia o porta a risultati manifestamente insostenibili. Evenienza, questa, che in concreto non si verifica. Una garanzia assicurativa di 20 milioni di franchi non appare invero manifestamente insufficiente per rapporto ai rischi connessi alla fornitura di carburante ad un aeroporto di modeste dimensioni qual è quello di __________. Benché opinabile, la valutazione espressa dall'autorità cantonale non appare insostenibile. Il ricorso va quindi respinto, addebitando all'insorgente tassa di giustizia e ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 13, 15, 16 CIAP; 4 DLCIP; 3, 18, 28, 31, 60. 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia in fr. 800.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario