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52.1999.174

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CPC; cfr. pure Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 144 ad art. 30). Nella presente fattispecie occorre dunque innanzitutto

esaminare se la decisione governativa fosse impugnabile - per quanto concerne

il merito - davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto in questo

caso questo tribunale è competente a decidere in merito alle domande formulate

dalla ricorrente.

1.2. In materia di diritto

degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato

è data, soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate

con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.

a LALPS).

1.3. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di

polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento

la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che

l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della

legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di

dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un

simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,

388 consid. 1a con rinvii).

1.4. Nel caso concreto la legislazione federale non

conferisce all'insorgente alcun diritto al rilascio del permesso richiesto.

1.5. Non esiste inoltre alcun trattato conchiuso tra la

Confederazione svizzera e l'Italia, dal quale scaturisce un diritto al rilascio

o al rinnovo di un permesso di dimora per la ricorrente ed i propri figli. In

particolare non torna applicabile nella presente fattispecie l'Accordo fra la

Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in

Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma, a torto richiamato dall'insorgente.

L'Accordo concerne unicamente i

"lavoratori italiani in Svizzera"

(cfr. art. 1 dell'Accordo), ossia i cittadini italiani che entrano nel nostro

paese per esercitare un'attività lucrativa. L'Accordo non trova invece

applicazione ai cittadini italiani che per altri motivi sono emigrati in Svizzera.

__________ è entrata nel nostro paese per ricongiungersi con

il marito e non per svolgervi un'attività lucrativa. Essa ed i due figli hanno

ottenuto il rilascio di un permesso di dimora solo per poter raggiungere e

risiedere con il capofamiglia (art. 13 Accordo). Tuttavia ora la

situazione è radicalmente mutata: il matrimonio tra i coniugi __________ è

stato sciolto per divorzio e Fabio __________ è stato allontanato dalla

Svizzera ed ormai risiede all'estero. L'insorgente ed i suoi figli non possono

quindi più vantare alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora sulla

base di tale Accordo. A mente della ricorrente l'aver iniziato un'attività

lavorativa a tempo pieno la porrebbe al beneficio della regolamentazione qui in

discussione (cfr. art. 11 cifra 1 dell'Accordo). La tesi non può essere

condivisa, in quanto l'insorgente non può essere considerata

"lavoratrice"

ai sensi dell'Accordo per i motivi esposti in precedenza.

1.5. Da quanto esposto, discende che __________ ed i suoi due

figli non hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso richiesto. Non

essendo questo tribunale competente a statuire nel merito della decisione

governativa, ne discende che pure il ricorso relativo alla concessione

dell'assistenza giudiziaria dev'essere dichiarato irricevibile, per carenza di

competenza.

2.   Considerato che il

Consiglio di Stato aveva giustamente indicato che la sua decisione era

definitiva, si giustifica porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia

e le spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1 segg. dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo

all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964

a Roma; 4 e 10 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 30

cpv. 3 PAmm; art. 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2 CPC

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.174 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.174 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.174

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00174 Lugano 26 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso  16 giugno 1999 di __________, __________, patr. da: avv. __________, Contro la decisione 26 maggio 1999, no. 2249, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso, respingendo tuttavia la sua richiesta relativa alla concessione dell'assistenza giudiziaria; viste le risposte:

-    22 giugno 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

-    24 giugno 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 30 agosto 1991 la cittadina italiana __________ (1957) è entrata in Svizzera, unitamente ai figli __________ (1982) e __________ (1987) per ricongiungersi con il marito __________, titolare di un permesso di dimora annuale. In ragione di ciò è stato loro rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza il 31 ottobre 1997. B.   a) A partire dal 1. ottobre 1993 la famiglia __________ ha percepito prestazioni assistenziali in ragione di fr. 61'834.10 (cfr. scritto 1. luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza sociale).

b) Con decreto d'accusa 21 febbraio 1995, cresciuto in giudicato, la ricorrente è stata condannata a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuto furto. A seguito di ciò, il 10 aprile 1995 la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha pronunciato nei suoi confronti un ammonimento.

c) Il 9 dicembre 1996 il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto per divorzio.

d) Con risoluzione 7 gennaio 1998, cresciuta in giudicato, è stato negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora e lo stesso è stato tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino entro il 30 aprile 1998. C.   Il 28 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 9 settembre 1997 da __________ volta al rilascio di un permesso di dimora con modifica dello stato civile per poter lavorare a tempo parziale. Richiamato l'art. 10 LDDS, l'ingente carico assistenziale prestato in favore della famiglia __________, la condanna penale pronunciata nei confronti della ricorrente e lo scioglimento del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha ordinato il rimpatrio dell'insorgente. D.   Con ricorso 13 gennaio febbraio 1998 __________ ha impugnato la predetta decisione, postulandone l'annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora per sé e per i propri figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con designazione dell'avv. __________ quale patrocinatore d'ufficio. Nell'allegato di replica 20 aprile 1998 la ricorrente ha sottolineato che dal 1. aprile 1998 la sua famiglia non faceva più capo a prestazioni assistenziali, avendo iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno. In un successivo scritto essa si è poi impegnata a rifondere il debito contratto verso lo Stato con versamenti mensili di fr. 300.--. E.   In considerazione di questa nuova circostanza il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed ordinato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare i permessi postulati, alla condizione che __________ ossequiasse l'impegno assunto e che si comportasse in modo irreprensibile. Non ritenendo adempiuto il presupposto dell'indigenza, vista la nuova attività lavorativa della ricorrente, il Governo ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria. L'Esecutivo cantonale ha indicato che la decisione era definitiva. F.   Con ricorso 16 giugno 1999 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la modifica della risoluzione impugnata nel senso di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle motivazioni da essa addotte se ne dirà, per quanto necessario, nel seguito. G.   Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia dichiarato irricevibile. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ne ha invece postulato la reiezione, per quanto ricevibile. Considerato, in diritto

1.   1.1. Contro decisioni relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto che per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; art. 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2 CPC; cfr. pure Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 144 ad art. 30). Nella presente fattispecie occorre dunque innanzitutto esaminare se la decisione governativa fosse impugnabile - per quanto concerne il merito - davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto in questo caso questo tribunale è competente a decidere in merito alle domande formulate dalla ricorrente. 1.2. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data, soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). 1.3. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). 1.4. Nel caso concreto la legislazione federale non conferisce all'insorgente alcun diritto al rilascio del permesso richiesto. 1.5. Non esiste inoltre alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e l'Italia, dal quale scaturisce un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per la ricorrente ed i propri figli. In particolare non torna applicabile nella presente fattispecie l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma, a torto richiamato dall'insorgente. L'Accordo concerne unicamente i "lavoratori italiani in Svizzera" (cfr. art. 1 dell'Accordo), ossia i cittadini italiani che entrano nel nostro paese per esercitare un'attività lucrativa. L'Accordo non trova invece applicazione ai cittadini italiani che per altri motivi sono emigrati in Svizzera. __________ è entrata nel nostro paese per ricongiungersi con il marito e non per svolgervi un'attività lucrativa. Essa ed i due figli hanno ottenuto il rilascio di un permesso di dimora solo per poter raggiungere e risiedere con il capofamiglia (art. 13 Accordo). Tuttavia ora la situazione è radicalmente mutata: il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto per divorzio e Fabio __________ è stato allontanato dalla Svizzera ed ormai risiede all'estero. L'insorgente ed i suoi figli non possono quindi più vantare alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora sulla base di tale Accordo. A mente della ricorrente l'aver iniziato un'attività lavorativa a tempo pieno la porrebbe al beneficio della regolamentazione qui in discussione (cfr. art. 11 cifra 1 dell'Accordo). La tesi non può essere condivisa, in quanto l'insorgente non può essere considerata "lavoratrice" ai sensi dell'Accordo per i motivi esposti in precedenza. 1.5. Da quanto esposto, discende che __________ ed i suoi due figli non hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso richiesto. Non essendo questo tribunale competente a statuire nel merito della decisione governativa, ne discende che pure il ricorso relativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria dev'essere dichiarato irricevibile, per carenza di competenza.

2.   Considerato che il Consiglio di Stato aveva giustamente indicato che la sua decisione era definitiva, si giustifica porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese. Per questi motivi, visti gli art. 1 segg. dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma; 4 e 10 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 30 cpv. 3 PAmm; art. 96 cpv. 3 e 158 cpv. 2 CPC dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria