Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal giudice
secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della
difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463).
In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria
dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti
dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso
chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese
peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia
esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no.
381).
3. Nella fattispecie
__________ contesta l'ammontare delle spese peritali poste a suo carico.
Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie
solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a
fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente
dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel
primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa
un'ora. Nel caso in esame l'onere lavorativo e l'impegno profuso dal perito
sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in
circa venticinque ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato
per stendere il referto.
L'insorgente contesta tale valutazione, definendola
esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, va disattesa.
Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa un'ora per prendere
visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il ricorrente, una nota
d'onorario di fr. 1'950.-- appare tutto sommato ragionevole. Si deve infatti
considerare che il referto peritale conta di 13 pagine, scritte con carattere
minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile che il
perito abbia necessitato 10 ore circa. Fatturando un onorario di fr. 150.--
all'ora, per un totale di circa 13 ore, la nota emessa per l'allestimento della
contestata perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso.
Ciò vale a maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di
aver impiegato circa venticinque ore.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene
che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente
proporzionata al lavoro svolto.
Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46
cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.1999 52.1999.173 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.1999 52.1999.173 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.1999 52.1999.173
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00173 Lugano 19 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 15 giugno 1999 di __________, patr. da: avv. __________, contro la decisione 26 maggio 1999, no. 2257, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 novembre 1998, no. 2365, della Sezione della circolazione che gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese peritali; visti:
- la risposta 17 giugno 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- gli scritti 15 luglio e 10 agosto 1999 del perito lic. psic. __________;
- le osservazioni 20 agosto 1999 del ricorrente; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 5 agosto 1998 __________ è stato sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrietà (alcolemia: 0.97-1.40 g ‰) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Preso atto dei contenuti della perizia psicotecnica 3 novembre 1998 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA), con risoluzione 19 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio
2000. La riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psicotecnico, nonché alla presentazione di un certificato medico internistico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad uso/abuso di bevande alcoliche e di un certificato medico d'idoneità comprovante la mantenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. B. a) Il 2 dicembre 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, postulandone in via principale la riforma nel senso di pronunciare una revoca ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr (revoca per malattia psichica) senza subordinare un possibile riesame ad un periodo di prova. In via subordinata ha chiesto che un riesame della situazione sia concesso già a partire dal mese di luglio 1999. Egli ha inoltre sollecitato l'allestimento di una perizia psichiatrica in merito alla sua idoneità caratteriale a condurre veicoli a motore.
b) Il Consiglio di Stato ha dato mandato al lic. psic. __________ di allestire una perizia psichica, il quale il 5 marzo 1999 ha presentato il proprio referto. In sostanza il perito ha ritenuto che __________ non era idoneo alla guida di veicoli a motore.
c) Con decisione 26 maggio 1999 il Governo ha respinto il gravame, ponendo a carico dell'insorgente il pagamento delle spese peritali ammontanti a fr. 1'950.-- e fr. 200.-- per tassa di giustizia. C. Il 15 giugno 1999 il ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione a fr. 200.--delle spese peritali poste a suo carico. Ciò corrisponderebbe all'importo usualmente fatturato dalla Sezione della circolazione per l'allestimento di una perizia da parte dello psicologo del traffico lic. psic. __________ (fr. 350.--), ridotto proporzionalmente in ragione del parziale accoglimento del gravame. Andrebbe inoltre considerato che il colloquio è durato poco meno di due ore e le valutazioni, a cui è giunto il perito, sono in netto contrasto con la diagnosi del dott. med. psic. __________, che segue da tempo il ricorrente. Considerato infine che egli aveva postulato di essere sottoposto ad una perizia psichiatrica e non psichica, i costi addebitatigli sarebbero sproporzionati e lesivi dell'art. 4 Cost. D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata. E. a) Su richiesta di questo tribunale il perito lic. psic. __________ ha precisato di aver fatturato fr. 150.-- per pagina (fr. 150.-- x 13 pagine = fr. 1950.--) e che l'adempimento del mandato ha comportato un dispendio lavorativo di circa 25 ore.
b) Dal canto suo il ricorrente si è riconfermato nelle sue precedenti allegazioni, contestando il numero delle ore fatturate, a suo dire esorbitante per rapporto al referto steso. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può condannare la parte soccombente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Le indennità (…) ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 29 PAmm), la quale all'art. 33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463). In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no. 381).
3. Nella fattispecie __________ contesta l'ammontare delle spese peritali poste a suo carico. Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa un'ora. Nel caso in esame l'onere lavorativo e l'impegno profuso dal perito sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in circa venticinque ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato per stendere il referto. L'insorgente contesta tale valutazione, definendola esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, va disattesa. Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa un'ora per prendere visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il ricorrente, una nota d'onorario di fr. 1'950.-- appare tutto sommato ragionevole. Si deve infatti considerare che il referto peritale conta di 13 pagine, scritte con carattere minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile che il perito abbia necessitato 10 ore circa. Fatturando un onorario di fr. 150.-- all'ora, per un totale di circa 13 ore, la nota emessa per l'allestimento della contestata perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso. Ciò vale a maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di aver impiegato circa venticinque ore. Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente proporzionata al lavoro svolto. Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese. Per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46 cpv. 1 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria