Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 46 PAmm.
3. Nell'evenienza concreta, la Sezione dell'agricoltura ha omesso di notificare al ricorrente la decisione 30 settembre 1997 con cui ha autorizzato il resistente __________ ad acquistare la part. n. __________ RF di __________, di cui lo stesso insorgente era affittuario. Nei suoi confronti il termine di ricorso non ha quindi iniziato a decorrere. E' comunque certo e pacifico che il resistente ha avuto piena conoscenza del provvedimento al più tardi il 24 dicembre 1997, data alla quale l'ha prodotto davanti alla Pretura di Mendrisio Nord in allegato all'istanza di accertamento della nullità della disdetta del contratto di affitto che gli era stata notificata dal resistente. Tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il termine di ricorso di 30 giorni, fissato dall'art. 13 cpv. 3 LALDFR, è quindi iniziato a decorrere nell'ipotesi più favorevole al ricorrente al più tardi venerdì 2 gennaio 1998. Di conseguenza il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato il 9 marzo 1999 era chiaramente tardivo. Il fatto che il 6 febbraio 1999 la Sezione dell'agricoltura abbia posto rimedio all'omissione in cui era incorsa, notificando al ricorrente la decisione in oggetto, non ha ovviamente determinato la decorrenza di un nuovo termine di ricorso. Invano pretende il ricorrente che il termine abbia iniziato a decorrere soltanto a partire da quel momento, poiché soltanto attraverso la notifica della decisione si sarebbe reso conto di essere legittimato ad impugnarla. La giustificazione non regge. La legittimazione attiva non dipende dall’intimazione del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorrente era inoltre patrocinato da un legale che non poteva ignorare questa possibilità.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 700.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al resistente __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.142 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.142 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.1999 52.1999.142
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00142 Lugano 26 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 10 maggio 1999 di __________, patr. da: avv. __________, contro la decisione 31 marzo 1999, no. 1454, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile siccome tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 1997 con cui la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato __________ ad acquistare alcuni fondi agricoli a __________, __________ e __________; viste le risposte:
- 21 maggio 1999 del Dipartimento del territorio, sez. agricoltura, Bellinzona;
- 25 maggio 1999 di __________, __________;
- 26 maggio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con decisione 30 settembre 1997 la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato il resistente __________ ad acquistare le part. no. ____________________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ RF di __________, __________ e __________ RF di __________ e __________ RF di __________. L'autorità ha omesso di notificare la decisione al ricorrente __________, affittuario della part. no. __________ RF di __________. B. Con istanza 24 dicembre 1997 __________, assistito dall'attuale patrocinatore, ha convenuto in giudizio __________ davanti al Pretore di Mendrisio Nord per contestare la legittimità della disdetta del contratto d'affitto che gli era stata nel frattempo notificata. In quella sede ha prodotto copia della decisione 30 settembre 1997 della Sezione dell'agricoltura, della quale era venuto in possesso in tempi e modi che non emergono dagli atti. Il 12 gennaio 1998 lo stesso ricorrente si è poi rivolto alla Sezione dell'agricoltura per rivendicare un diritto di prelazione sul fondo succitato. Per tutta risposta, il 6 febbraio 1999 la Sezione dell'agricoltura gli ha formalmente notificato la decisione 30 settembre 1997 di cui si è detto sopra. Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato con ricorso del 10 marzo 1998. C. Con giudizio 31 marzo 1999 il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa siccome tardiva. In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine di ricorso avesse iniziato a decorrere prima della notifica formale del provvedimento, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione impugnata. D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza l'insorgente ammette di essere venuto a conoscenza della decisione prima del 24 dicembre 1997. Ritiene nondimeno che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere soltanto a partire dal momento in cui la Sezione dell'agricoltura gliel’ha formalmente notificata, rimediando all’omissione in cui era incorsa. E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale (LALDFR; RL 8.1.3.1). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa nella misura in cui l'impugnativa ha per oggetto la decisione di autorizzare la vendita della part. no __________ RF di __________, di cui questi è affittuario (art. 83 cpv. 2 LDFR; RS 211.412.11). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Da questa norma si deduce chiaramente che il termine di ricorso inizia a decorrere dall'intimazione del provvedimento oppure, ove questa faccia difetto, dalla presa di conoscenza dello stesso da parte dell’insorgente. Ciò significa che la presa di conoscenza del provvedimento supplisce alla mancata o difettosa notifica (cfr. Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, N 1). Il principio succitato vale ovviamente anche nel caso in cui il termine d'impugnazione risulti più lungo o più breve di quello indicato dall'art. 46 PAmm.
3. Nell'evenienza concreta, la Sezione dell'agricoltura ha omesso di notificare al ricorrente la decisione 30 settembre 1997 con cui ha autorizzato il resistente __________ ad acquistare la part. n. __________ RF di __________, di cui lo stesso insorgente era affittuario. Nei suoi confronti il termine di ricorso non ha quindi iniziato a decorrere. E' comunque certo e pacifico che il resistente ha avuto piena conoscenza del provvedimento al più tardi il 24 dicembre 1997, data alla quale l'ha prodotto davanti alla Pretura di Mendrisio Nord in allegato all'istanza di accertamento della nullità della disdetta del contratto di affitto che gli era stata notificata dal resistente. Tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il termine di ricorso di 30 giorni, fissato dall'art. 13 cpv. 3 LALDFR, è quindi iniziato a decorrere nell'ipotesi più favorevole al ricorrente al più tardi venerdì 2 gennaio 1998. Di conseguenza il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato il 9 marzo 1999 era chiaramente tardivo. Il fatto che il 6 febbraio 1999 la Sezione dell'agricoltura abbia posto rimedio all'omissione in cui era incorsa, notificando al ricorrente la decisione in oggetto, non ha ovviamente determinato la decorrenza di un nuovo termine di ricorso. Invano pretende il ricorrente che il termine abbia iniziato a decorrere soltanto a partire da quel momento, poiché soltanto attraverso la notifica della decisione si sarebbe reso conto di essere legittimato ad impugnarla. La giustificazione non regge. La legittimazione attiva non dipende dall’intimazione del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorrente era inoltre patrocinato da un legale che non poteva ignorare questa possibilità.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 700.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al resistente __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario