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52.1999.139

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.139 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.139 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.139

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00139 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di __________, __________, patr. da: avv. __________; contro la decisione 15 aprile 1999 (no. 1767), con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d’impiego dell’insorgente a decorrere dal 1. marzo 1999; vista la risposta 26 maggio 1999 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   La ricorrente __________ (1946) ha insegnato quale docente di educazione fisica presso le scuole medie superiori del cantone dal 1968 al 31 agosto 1985: dapprima come incaricata (1968-1971), poi come nominata a tempo pieno (1971-1984), rispettivamente parziale (1984-1985). A partire dal 1. settembre 1985 è stata pensionata per invalidità nella misura del 100%. B.   Con decisione 12 maggio 1995 la commissione amministrativa della Cassa Pensioni dello Stato ha ridotto la rendita dal 100 al 50%. Il 5 settembre 1995 la prof. __________ ha manifestato al Dipartimento dell’istruzione e della cultura (DIC) l’intenzione di riprendere ad insegnare. L'autorità cantonale le ha attribuito qualche supplenza. Visti i rapporti positivi dei direttori delle scuole presso le quali aveva svolto supplenze e del medico cantonale, il 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha deciso di “reintegrare” la ricorrente nella funzione di docente di educazione fisica a tempo pieno, conferendole per l’anno scolastico 1996/97 un incarico di docente di educazione fisica nelle scuole medie, a orario parziale (9 ore settimanali) e con corresponsione dello stipendio proporzionale al rapporto d’impiego previsto per i docenti di scuola media portatori di un titolo di studio intermedio. La predetta risoluzione faceva obbligo alla ricorrente di frequentare l’istituto per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti (IAA) al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media. C.   Durante l’anno scolastico 1996/97 la commissione abilitante ha effettuato tre visite, rassegnando tre rapporti: due positivi ed uno negativo. Non avendo l’insorgente prodotto la documentazione necessaria, con decisione 9 giugno 1997 la direzione dell’IAA le ha negato l’ammissione agli esami. Con decisione 9 luglio 1997 il Consiglio di Stato le ha comunque conferito un nuovo incarico a orario parziale (12 ore settimanali) presso le scuole medie per l’anno scolastico 1997/98. Anche questa risoluzione imponeva alla ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento presso l’IAA. Nel corso del seguente anno scolastico la commissione abilitante ha effettuato altre tre visite, tutte con esito negativo. Reputando insufficiente l’attività professionale svolta dalla prof. __________, il 30 maggio 1998 la direzione dell’IAA ha quindi deciso di escluderla nuovamente dagli esami. D.   Preso atto dell’ulteriore insuccesso, il 19 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha prospettato all’insorgente di rescindere il rapporto d’impiego. Fallito il tentativo di conciliazione da questa promosso, il 15 aprile 1999 il Governo ha quindi notificato alla prof. __________ la disdetta del rapporto d’impiego con effetto al 1. marzo precedente, ritenendo in sostanza soddisfatti i presupposti dell’art. 60 cpv. 3 lett c LOrd. E.   Contro questa risoluzione la prof. __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla e di ripristinare la nomina a metà tempo nel settore delle scuole medie superiori. Secondo l’insorgente, il pensionamento per invalidità non avrebbe posto fine al rapporto d’impiego. La reintegrazione disposta dal Consiglio di Stato le avrebbe pertanto riconferito lo statuto di docente nominata presso le scuole medie superiori. Il mancato conseguimento dell’abilitazione non giustificherebbe d’altro canto la rescissione del rapporto d’impiego. Questo titolo sarebbe infatti necessario solo per l’ottenimento della nomina nelle scuole medie. Da qui la richiesta di reintegrazione nel posto di docente nominata a metà tempo presso le scuole medie superiori. F.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato con argomenti che saranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa. In linea di massima, il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine. Proponibile è tuttavia soltanto l’implicita richiesta di accertamento dell’illegittimità della decisione con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d’impiego. Improponibile è la domanda di annullamento della decisione censurata e di reintegrazione nella funzione di docente nominata a metà tempo presso le scuole medie superiori. Giusta l’art. 69 PAmm, dichiarato applicabile alla disdetta ordinaria dall’art. 67 cpv. 2 LOrd, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificato il licenziamento, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può annullare il provvedimento ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 69 PAmm, N. 1 e 6). 1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Gli accertamenti auspicati dalla ricorrente in ordine all’esistenza di ore attribuibili per nomina presso le scuole medie superiori non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.   Ai fini del giudizio occorre anzitutto definire lo statuto giuridico dell’insorgente. 2.1. Sino alla fine dell’anno scolastico 1984/85 la prof. __________ era docente di educazione fisica nominata a tempo parziale presso le scuole medie superiori. Con il 1. settembre 1985 è stata pensionata per invalidità. Contrariamente a quanto assume l’insorgente, a quel momento il rapporto d’impiego è cessato per pensionamento amministrativo. Le eccezioni che essa solleva con riferimento agli art. 58 LOrd 1995 e 32 LCP vanno disattese. La fattispecie è esclusivamente retta dall’art. 15 LOrd 1954 (BU 1954, 248), in vigore sino al 1987, che conferiva al Consiglio di Stato la facoltà di procedere al pensionamento amministrativo dei dipendenti che non erano più “in grado di assolvere al loro compito con profitto”. L’art. 32 LCP non è applicabile. Questa norma si limita in effetti a regolare lo statuto del pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo, ricollocandolo nella situazione che aveva nella cassa all’atto del pensionamento. Non conferisce al pensionato per invalidità alcun diritto alla reintegrazione nella funzione occupata prima del pensionamento in caso di cessazione dello stato invalidante. 2.2. Con decisione 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha “reintegrato” la ricorrente “nella funzione di docente di educazione fisica nominata a metà tempo”, attribuendole un incarico nel settore delle scuole medie con l’obbligo di conseguire l’abilitazione. Il provvedimento è contraddittorio ed incongruente. La reintegrazione nella funzione di docente nominata a metà tempo induce in effetti a ritenere che il Consiglio di Stato abbia riconferito alla ricorrente lo statuto di docente nominata presso le scuole medie superiori. L’assegnazione di un incarico presso le scuole medie con l’obbligo di conseguire l’abilitazione necessaria per la nomina in questo settore sembra invece accreditare la tesi di una riassunzione a titolo di semplice incarico presso le scuole medie, ove la ricorrente avrebbe potuto essere nominata una volta conseguita l’abilitazione. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia avviato una procedura di disdetta, del tutto inutile in caso di incarico, porta comunque a concludere che l'autorità abbia effettivamente riconferito alla ricorrente lo statuto di docente nominata a metà tempo presso le scuole medie superiori. Lo riconosce, d’altronde, esplicitamente lo stesso Consiglio di Stato nel provvedimento impugnato, laddove afferma che “solamente il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola media avrebbe consentito di tramutare la nomina dalle scuole medie superiori alla scuola media” (cfr. ris. gov. pag. 7). La contestuale attribuzione di un incarico presso le scuole medie assume quindi il significato di un semplice rimedio, volto ad ovviare alla mancanza di ore disponibili per la nomina presso questo settore scolastico.

3.   3.1. Giusta l'art. 60 LOrd, l’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un mese con un preavviso variante da tre a sei mesi, prevalendosi di giustificati motivi. E’, fra l’altro, considerata giustificato motivo “qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti” (art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd). 3.2. Nell’evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d’impiego perché la ricorrente, oltre a fornire prestazioni lavorative considerate insufficienti, non aveva conseguito dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie. La giustificazione addotta regge alla critica dell’insorgente. Il mancato conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola media di per sé costituisce soltanto un impedimento alla nomina presso le scuole medie. In quanto tale, questa circostanza non costituisce invero un motivo sufficiente per rescindere il rapporto d’impiego della ricorrente, il cui statuto è quello di docente nominata a metà tempo presso le scuole medie superiori. L’insuccesso non è tuttavia dovuto a fattori esterni, non imputabili alla ricorrente, ma all’insufficiente qualità delle prestazioni lavorative da questa fornite nell’ambito dell’incarico d’insegnamento che le era stato assegnato presso la scuola media. I rapporti della commissione abilitante, in particolare quelli relativi all’anno scolastico 1997/98, attestano chiaramente l’esistenza di gravi lacune a livello di preparazione, di organizzazione e di conduzione delle lezioni. Significativa è soprattutto la mancanza di autorità rilevata a più riprese dagli esperti. Decisamente negativa è la valutazione espressa dai commissari nel corso delle ultime due visite (22.1. e 25.3.98), ove vengono denunciate senza mezzi termini importanti carenze d’ordine didattico. Orbene, questi giudizi negativi, anche se espressi in un contesto finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, possono essere considerati nel loro insieme alla stregua di una circostanza, data la quale, non si può pretendere in buona fede la continuazione del rapporto d’impiego, né nella funzione di docente nominata presso le scuole medie superiori, né in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti. Questi accertamenti permettono in effetti di esprimere un giudizio sfavorevole di carattere generale sulle attitudini della ricorrente all’insegnamento della materia: non solo per rapporto al livello della scuola media, ma anche - ed a maggior ragione - per rapporto al livello della scuola media superiore. Non è invero dato di vedere come una docente che fornisce a più riprese prestazioni lavorative qualitativamente insufficienti nel settore delle scuole medie possa invece fornire prestazioni accettabili in un settore più impegnativo, qual’è quello delle scuole medie superiori. Una docente che non è in grado di imporsi nei confronti di allievi di scuola media, non è certo in grado di gestire con la dovuta fermezza allievi di scuola media superiore. In quanto volta a contestare la congruenza e la sufficienza del motivo addotto dal Consiglio di Stato per giustificare il licenziamento, l’impugnativa va quindi disattesa.

4.   Illegittimo è soltanto il termine di disdetta, che la risoluzione impugnata ha fissato a decorrere dal 1. marzo 1999, ovvero con effetto retroattivo. Il termine semestrale di disdetta, stabilito dall’art. 60 cpv. 2 LOrd per i dipendenti con più di 15 anni di servizio o 45 anni di età, decorre infatti dalla notifica della decisione di licenziamento e non da una data fissata dall’autorità a proprio piacimento. Non può quindi decorrere dal 1. marzo 1999, data che addirittura precede l’adozione del provvedimento con cui il Consiglio di Stato ha deciso di rescindere il rapporto d’impiego. Pervenuta alla ricorrente il 21 aprile 1999, la disdetta in esame produce quindi i suoi effetti soltanto alla scadenza del sesto mese successivo alla notifica, ovvero il 31 ottobre 1999. Da questo profilo e nei termini sopra indicati il ricorso va quindi parzialmente accolto. Dato l’esito, la tassa di giustizia è compensata con le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 69 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   In quanto proponibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. §.  di conseguenza è accertato che il rapporto d’impiego della ricorrente è disdetto per il 31 ottobre 1999.

2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3.   Non si assegnano ripetibili.

4.   Intimazione a: __________, __________ __________; __________ . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario