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52.1999.138

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 cpv. 1 lett. b LPT, previo accertamento degli elementi di valutazione illustrati al consid. 3.2. che precede (art. 65 cpv. 2 PAmm).

4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, viste le norme di legge sopraricordate dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.  E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.

1619) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità affinché proceda come indicato al consid. 3.3. e relativo rinvio.

2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.09.1999 52.1999.138 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.09.1999 52.1999.138 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.1999 52.1999.138

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00138 Lugano 30 settembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  4 maggio 1999 del Comune di Lugano, 6900 Lugano, contro la risoluzione 13 aprile 1999, n. 1619, con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso 16 settembre 1998 dell'avv. __________, __________, ed annullato la decisione 20/28 agosto 1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato all'omonimo comune la licenza edilizia per la costruzione di un pontile galleggiante per l'ormeggio temporaneo di 8 natanti sul lago Ceresio lungo riva __________; viste le risposte:

-   12 maggio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-   21 maggio 1999 dell'avv. __________;

-   31 maggio 1999  del Dipartimento del territorio, ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, Bellinzona; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Il 19 giugno 1998 il comune di __________ ha inoltrato al suo municipio una domanda di licenza edilizia concernente la costruzione sul lago Ceresio di un pontile galleggiante per l'ormeggio temporaneo di 8 natanti, da realizzare lungo riva __________, in corrispondenza di piazza __________. La domanda è stata pubblicata nel periodo 25 giugno - 10 luglio 1998. Con memoria 7 luglio 1998 l'avv. __________, proprietario del mapp. __________ di Lugano, posto lungo riva __________, di fronte allo specchio d'acqua interessato dalla costruzione, ha formulato opposizione al rilascio del permesso. Egli ha affermato che il progetto non soddisfaceva i requisiti posti dall'art. 24 LPT, perché gli attracchi temporanei per natanti dovevano essere opportunamente concentrati, se necessario presso strutture portuali già esistenti. L'opponente ha anche obiettato che il pontile in esame avrebbe ostacolato la circolazione dei battelli di linea e compromesso la sicurezza di quello dei piccoli natanti per i turisti (mosconi ecc.) a disposizione sul lungolago cittadino.

b) Il 9 luglio 1998 il comune di __________ ha inoltrato un'ulteriore domanda di licenza edilizia concernente la costruzione di un pontile analogo al menzionato, da ubicare lungo la riva __________, dinanzi alla rivetta __________. Tale domanda è stata pubblicata nel periodo 13 luglio

- 28 luglio 1998. Il 21 luglio 1998 l'avv. __________ ha contestato, per gli stessi motivi, anche il rilascio del permesso per questo secondo manufatto. B.   Raccolti gli avvisi favorevoli del dipartimento del territorio, entrambi del 14 agosto 1998, con decisioni del 20 agosto 1998, stese il giorno 28 successivo, il municipio di __________ ha rilasciato a favore del comune le licenze edilizie. Le opposizioni dell'avv. __________ sono invece state respinte. Affermata l'ubicazione vincolata dei manufatti, il municipio ha considerato che la loro realizzazione presso gli impianti portuali esistenti non entrasse in linea di conto, poiché troppo discosti dal centro cittadino. L'aumento del carico inquinante era inoltre limitato. La sicurezza della navigazione pubblica non veniva infine pregiudicata. C.   a) Con unico ricorso di data 16 settembre 1998 l'avv. __________ è insorto contro il rilascio delle licenze edilizie innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarle. Il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che il permesso di costruzione dovesse essere negato in attuazione della politica di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, messa in atto dopo l'entrata in vigore della LPT, la quale implicava, quale misura complementare, il divieto di realizzare nuovi pontili ad uso di ormeggio temporaneo. Il ricorrente ha inoltre criticato l'inserimento paesaggistico degli impianti e, infine, ha chiesto una verifica dell'inquinamento fonico generato dal loro esercizio.

b) Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto volto a contestare la licenza edilizia relativa al pontile da realizzare lungo la riva __________, presso la rivetta __________, per difetto di interesse legittimo dell'insorgente, dal momento che la sua proprietà è situata a 500 m da quel luogo. Il Governo ha invece accolto il gravame ed annullato il permesso edilizio per quanto concerneva l'altro pontile, in quanto in contrasto con il principio della concentrazione degli impianti di stazionamento dei natanti. D.   Con ricorso 4 maggio 1999 il comune di __________ si è aggravato davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento e la conferma della licenza edilizia 20/28 agosto 1998 relativa alla costruzione del pontile lungo riva __________. L'insorgente contesta il fondamento del divieto di realizzare nuovi attracchi per l'ormeggio temporaneo di natanti aperti al pubblico: tale divieto - sostiene - vige, di principio, nei soli confronti dei pontili ad uso privato. La rinuncia ad inserire il controverso attracco nell'impianto portuale più prossimo, ubicato di fronte all'immobile __________, è giustificata dalla sfavorevole esposizione al vento (Porlezzina) di quest'ultimo. Il Consiglio di Stato e l'avv. __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. Edifici od impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT). L'autorizzazione è rilasciata solo se (art. 22 cpv. 2 LPT): gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) ed il fondo è urbanizzato (lett. b). Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT per la costruzione od il cambiamento di destinazione di edifici od impianti se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). 2.2. L'avversato pontile è collegato al lungolago, dal quale si diparte, ed è costituito da una passerella d'accesso e da un elemento di camminamento, da cui fuoriescono 3 bracci oscillanti. Il manufatto, che presenta una sagoma tipo candelabro a tre bracci, si insinua nel lago ad una distanza massima di m 30,45 rispetto al ciglio del lungolago. Lo specchio d'acqua interessato dall'impianto, situato fuori delle zone edificabili, non è oggetto di pianificazione. La costruzione del pontile in rassegna non può dunque avvenire in forza di un permesso di costruzione ordinario bensì eccezionale: devono cioè essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 cpv. 1 LPT. Come hanno rettamente considerato municipio e Consiglio di Stato, il vincolo di ubicazione fuori delle zone edificabili ai sensi della lett. a della precitata disposizione legale è senz'altro dato: in effetti un pontile, per assolvere alle sue funzioni, deve necessariamente essere realizzato sulla superficie del lago (RDAT I-1998 N. 55 consid. 6, pag. 211). Il rilascio della controversa licenza edilizia dipende pertanto dall'assenza di preponderanti interessi contrari alla sua realizzazione, come stabilisce l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. La relativa, necessaria valutazione da effettuare per determinarsi in merito deve essere ispirata, in primo luogo, alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio prescritti agli art. 1 e 3 LPT (RDAT cit., ibidem).

3.   3.1. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui vanno protette le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica volta al raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione - risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte su lago (pesca, nuoto ecc.) - agevolare infine al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993 (RCNav). Coerentemente con quella politica le autorità cantonali vietano anche la costruzione di nuovi pontili, che pur servono semplicemente per un ormeggio temporaneo dei natanti: quel divieto costituisce infatti una valida misura complementare di detta politica, poiché riduce le occasioni di sfruttamento dei natanti in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione sul lago (cfr. a quest'ultimo riguardo art. 53 Ordinanza 8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere, ONI, e 3 RCNav) indotte dalla presenza di simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà privata (approdo, partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.; cfr. RDAT II-1994 N. 70 consid. 3.3.); l'approvazione di simili manufatti costituisce poi indubitabilmente un nuovo, ulteriore ostacolo al perseguimento del già di per sé arduo obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso alle rive dei laghi. L'appena descritta politica perseguita dalle autorità cantonali costituisce un interesse (pubblico) preponderante ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi della detta disposizione per la costruzione di un attracco privato per natanti sul lago (cfr. RDAT II-1994 N. 70 cit. consid. 4; 1986 N. 33; STA inedita 30 agosto 1996 in re fondazione di famiglia R. D.; STA inedita 15 luglio 1997 in re G. e M. B., confermata dal Tribunale federale con sentenza pubbl. in RDAT I-1998 N. 55). 3.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appena illustrata politica deve trovare applicazione anche nel concreto caso. Il Tribunale non condivide tuttavia questa deduzione. In effetti, come risulta già dalla lettura del consid. 3.1., il principio - non assoluto - che discende dall'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT di vietare nuovi attracchi temporanei sul lago è stato dedotto ed applicato nei casi in cui era in discussione la costruzione di pontili per soddisfare dei bisogni meramente individuali, principalmente voluttuari o economici, come ad esempio quando si è trattato di posare un pontile nello specchio d'acqua antistante una villa a lago, un albergo o un ristorante. La fattispecie si presenta invece diversamente. La città di __________ intende in effetti realizzare il controverso pontile per metterlo a disposizione, quale parcheggio temporaneo, di tutti gli utenti che circolano sul lago. L'impianto non è pertanto volto a soddisfare dei bisogni particolari ed esclusivi, ma una precisa necessità collettiva. La costruzione costituisce in effetti un'offerta per i conducenti dei natanti che intendono recarsi in città di una effettiva, sicura e regolare possibilità di parcheggio degli stessi. Essa permette altresì, diversamente dagli impianti privati, di concentrare in un unico punto, debitamente sorvegliato, la circolazione dei natanti verso e dalla riva. Nella fattispecie, all'obiettivo di tenere libere le rive dei laghi non si contrappongono dei semplici interessi privati di una miriade di proprietari di ottenere a tutti i costi un pontile innanzi alla propria villa o commercio, ma quello, significativo dell'ente pubblico di creare degli ormeggi per tutte le imbarcazioni che intendono accostare a riva per un periodo di tempo limitato per permettere ai loro occupanti di raggiungere il centro della città. Il Consiglio di Stato ha pertanto preteso di applicare al controverso impianto la prassi sviluppata per fattispecie assai differenti. Esso ha nel contempo trascurato di chiarire gli aspetti più importanti per decidere circa la legittimità del controverso impianto in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, come la sua necessità ed estensione per rapporto al bisogno di ormeggi temporanei ed alle possibilità già esistenti, la sua collocazione rispetto ai porti comunali esistenti, ove potrebbe essere eventualmente integrato, il suo inserimento paesaggistico nonché l'inquinamento provocato, assumendo - laddove necessario - le necessarie prove ed interpellando i servizi cantonali competenti. Invero, per confortare l'annullamento del permesso l'istanza inferiore ha affermato che il controverso pontile potrebbe essere realizzato mediante ampliamento del porto posto di fronte al __________, da cui dista solo poche centinaia di metri: questa motivazione è contraddetta dal fatto, sostenuto dal ricorrente e che dovrà essere verificato, secondo cui questa struttura portuale ha sempre causato problemi di sicurezza dei natanti ed importanti costi di manutenzione a seguito del vento (Porlezzina), al punto che era addirittura stato studiato un suo spostamento. 3.3. Il giudizio governativo, viziato, deve pertanto essere annullato e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché affronti nuovamente il problema della legittimità del controverso impianto in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, previo accertamento degli elementi di valutazione illustrati al consid. 3.2. che precede (art. 65 cpv. 2 PAmm).

4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, viste le norme di legge sopraricordate dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.  E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.

1619) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità affinché proceda come indicato al consid. 3.3. e relativo rinvio.

2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario