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52.1999.123

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 lett. d LCStr).

La revoca della licenza a

titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi

colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di

recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di

condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle

circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della

sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33

cpv. 2 OAC).

4.   4.1. La legislazione

federale considera la guida in stato di ebrietà come una  grave minaccia per la

sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è

perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole

particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457).

Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per

la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del

tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per

questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del

periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffauser,

op. cit., vol. III, n. 2458).

4.2. La colpa del ricorrente, che ha circolato con un tasso

di alcol nel sangue tra l'1,18 e 1,65 per mille, è indubbiamente grave, a

maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e

sanzionato per questa infrazione.

La sua reputazione come conducente non è esemplare. In passato

gli sono già state inflitte due revoche a scopo di ammonimento, un ammonimento

e una revoca a scopo di sicurezza, nello spazio di tempo di 5 anni,

relativamente breve per rapporto ai numerosi provvedimenti presi nei suoi

confronti. In un'occasione, poi, è stato colto mentre circolava in stato di

ebrietà.

Contrariamente a quanto adduce, sono proprio questi

importanti precedenti che devono essere considerati per determinare

la durata dell'ultimo provvedimento qui in esame, non tanto

l'eventuale prognosi positiva che egli si impegna a garantire, giacché, come ha

riscontrato anche il perito, egli ha tradito la fiducia concessagli

dall'autorità amministrativa che lo aveva riammesso alla guida dopo una revoca

a scopo di sicurezza durata circa un anno e due mesi.

A ragione dunque l'autorità inferiore si è pronunciata

tenendo in considerazione questi precedenti, conformemente tra l'altro a quanto

prevede l'art. 33 cpv. 2 OAC.

In tal senso va perciò disattesa la censura del ricorrente

secondo il quale l'Esecutivo ha violato il suo diritto di essere sentito perché

ha attribuito a questi dati un'importanza eccessiva.

4.3. Dagli accertamenti peritali non si rileva alcun dato

favorevole al ricorrente. Lo psicologo del traffico ha anzi indicato che nella

sua personalità preoccupa "

la lacuna che fa sì che non sia ancora

riuscito ad assegnare alla norma che proibisce la guida in stato di ebrietà

quell'importanza che essa ha e che deve avere

". Il perito ha perciò

così concluso il suo referto:

Una prognosi favorevole implica, quale premessa,

un periodo di riflessione idoneo, cioè sufficientemente lungo. La misura

adeguata alla recidiva risulterà dall'analisi delle infrazioni precedenti,

delle misure prese per ottenere dall'interessato la metamorfosi necessaria, dei

risultati degli interventi fin qui provati. Non esistono più spazi per

scorciatoie e bizantinismi".

4.4. Il ricorrente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1

lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebrietà a poco più di un anno dalla

scadenza della precedente revoca della patente che gli era stata inflitta per

ebrezza al volante. Ma ha anche altri precedenti alle sue spalle, tra i quali

una disobbedienza ad un ordine dell'autorità per aver circolato malgrado la

revoca del permesso di condurre.

Nel suo caso si giustifica perciò di estendere il periodo di

revoca oltre il minimo legale di un anno indicato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d

LCStr, poiché si è in presenza, oltre che della recidiva, anche di circostanze

aggravanti. In passato egli è già stato colpito con una revoca a scopo di

sicurezza e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge.

6.   Tenuto conto della gravità

dell'infrazione, della colpa effettiva e del fatto che non sussiste necessità non

inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33

cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di

__________ appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente

adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in due anni

la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.

Pertanto il ricorso è respinto.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2

OAC, 10 LALCStr, 3, 18,28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente

decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di

__________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

,

__________;

____________________

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.08.1999 52.1999.123 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.08.1999 52.1999.123 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.08.1999 52.1999.123

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00123 Lugano 16 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Giovanna Canepa Meuli statuendo sul ricorso  30 aprile 1999 di __________, patr. da: avv. __________, Contro la decisione 13 aprile 1999, n. 1637, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 ottobre 1998 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre; vista la risposta 6 maggio 1999 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Nella notte del 6 giugno 1998, __________ è fuoriuscito di strada in territorio di __________ con l'autovettura Ford TI __________. La Polizia, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha indicato che __________ ha perso la padronanza del veicolo, a suo dire per evitare un animale sul campo stradale, e dopo aver urtato due pali dell'illuminazione pubblica ha terminato la sua corsa contro un albero. Egli è stato sottoposto alla prova dell'alcolemia con prelievo di sangue, in base alla quale si è potuto stabilire che il suo tasso di concentrazione alcolica al momento dello sbandamento era dell'ordine dell'1,18 -1,65 per mille. B.   Con decisione 22 ottobre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due anni, dal 6 giugno 1998 al 5 giugno 2000, subordinando l'esame di un'eventuale riammissione alla guida prima di tale data alla presentazione di un preavviso favorevole del Servizio __________ di cura dell'alcolismo (__________), dopo un periodo di astinenza controllata dal consumo di bevande alcoliche. Nell'ambito della sua decisione l'autorità dipartimentale ha tenuto in considerazione la gravità dell'infrazione commessa, l'esito di un esame psicotecnico, nonché i provvedimenti amministrativi già adottati in precedenza nei suoi confronti e più precisamente:

- 9 settembre 1993: revoca della licenza di condurre veicoli a motore della durata di un mese, per avere prodotto rumore evitabile con l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni a __________ il __________ 1993

- 12 novembre 1993: ammonimento per superamento di velocità a __________ il __________ 1993;

- __________ 1994: revoca licenza di condurre per la durata di 8 mesi per aver circolato con un'autovettura con targhe abusive a velocità eccessiva, producendo rumore molesto, per perdita di padronanza in curva, urto di una scala, occultamento e abbandono del veicolo a __________ il __________ 1994.

- __________ 1995: revoca a tempo indeterminato per aver circolato con un'autovettura in stato di ebrietà il __________ 1995 e ancora per aver circolato malgrado la revoca della licenza di condurre il __________ 1995. La riammissione alla guida, previo superamento di un esame  psicotecnico, è stata decisa il __________ 1997. C.   Contro la decisione dipartimentale di revoca della licenza di condurre, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato. In quella sede ha argomentato, in buona sostanza, che la durata del provvedimento di revoca era sproporzionata. Ne ha quindi chiesto la riduzione ad un anno. D.   Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, giudicando che la durata temporale del provvedimento amministrativo fosse adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, in considerazione della colpa del ricorrente e del cumulo di infrazioni da lui commesse. L'Esecutivo ha pure evidenziato che dalla scadenza dell'ultimo periodo di revoca era trascorso soltanto poco più di un anno e due mesi e che il ricorrente aveva comunque riservata la possibilità di chiedere la restituzione anticipata della licenza di condurre dietro presentazione di un preavviso favorevole del __________. E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale la riduzione della durata del periodo di revoca inflittogli da due anni ad un anno ed in via subordinata un'equa riduzione. Sostiene che il Consiglio di Stato ha considerato unicamente i suoi precedenti, senza tenere conto degli argomenti da lui sollevati, violando così il principio della proporzionalità e il suo diritto di essere sentito. Reputa che nel suo caso il periodo di revoca dovrebbe essere fissato al massimo ad un anno, corrispondente al minimo previsto dalla legge, poiché non sussisterebbero circostanze aggravanti rispetto alla semplice recidiva, già considerata nel minimo legale. Sminuisce la portata dei suoi precedenti, a suo dire "ragazzate" compiute quando aveva vent'anni. Ritiene che il perito lo abbia considerato idoneo alla guida, ciò che non era stato il caso in passato, in relazione alle precedenti revoche inflittegli. Il perito lo avrebbe giudicato maturo e tutto sommato avrebbe espresso una prognosi a lui favorevole. F.   Il Consiglio di Stato propone invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.   Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisone sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere  penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul ricorso in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).

3.   La licenza di condurre  o la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

4.   4.1. La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una  grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457). Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffauser, op. cit., vol. III, n. 2458). 4.2. La colpa del ricorrente, che ha circolato con un tasso di alcol nel sangue tra l'1,18 e 1,65 per mille, è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e sanzionato per questa infrazione. La sua reputazione come conducente non è esemplare. In passato gli sono già state inflitte due revoche a scopo di ammonimento, un ammonimento e una revoca a scopo di sicurezza, nello spazio di tempo di 5 anni, relativamente breve per rapporto ai numerosi provvedimenti presi nei suoi confronti. In un'occasione, poi, è stato colto mentre circolava in stato di ebrietà. Contrariamente a quanto adduce, sono proprio questi importanti precedenti che devono essere considerati per determinare la durata dell'ultimo provvedimento qui in esame, non tanto l'eventuale prognosi positiva che egli si impegna a garantire, giacché, come ha riscontrato anche il perito, egli ha tradito la fiducia concessagli dall'autorità amministrativa che lo aveva riammesso alla guida dopo una revoca a scopo di sicurezza durata circa un anno e due mesi. A ragione dunque l'autorità inferiore si è pronunciata tenendo in considerazione questi precedenti, conformemente tra l'altro a quanto prevede l'art. 33 cpv. 2 OAC. In tal senso va perciò disattesa la censura del ricorrente secondo il quale l'Esecutivo ha violato il suo diritto di essere sentito perché ha attribuito a questi dati un'importanza eccessiva. 4.3. Dagli accertamenti peritali non si rileva alcun dato favorevole al ricorrente. Lo psicologo del traffico ha anzi indicato che nella sua personalità preoccupa " la lacuna che fa sì che non sia ancora riuscito ad assegnare alla norma che proibisce la guida in stato di ebrietà quell'importanza che essa ha e che deve avere ". Il perito ha perciò così concluso il suo referto: Una prognosi favorevole implica, quale premessa, un periodo di riflessione idoneo, cioè sufficientemente lungo. La misura adeguata alla recidiva risulterà dall'analisi delle infrazioni precedenti, delle misure prese per ottenere dall'interessato la metamorfosi necessaria, dei risultati degli interventi fin qui provati. Non esistono più spazi per scorciatoie e bizantinismi". 4.4. Il ricorrente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebrietà a poco più di un anno dalla scadenza della precedente revoca della patente che gli era stata inflitta per ebrezza al volante. Ma ha anche altri precedenti alle sue spalle, tra i quali una disobbedienza ad un ordine dell'autorità per aver circolato malgrado la revoca del permesso di condurre. Nel suo caso si giustifica perciò di estendere il periodo di revoca oltre il minimo legale di un anno indicato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, poiché si è in presenza, oltre che della recidiva, anche di circostanze aggravanti. In passato egli è già stato colpito con una revoca a scopo di sicurezza e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge.

6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e del fatto che non sussiste necessità non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in due anni la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità. Pertanto il ricorso è respinto. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2 OAC, 10 LALCStr, 3, 18,28, 43, 46, 60 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________, __________; ____________________ . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria