Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.117 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.117 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.117
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00117 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 26 aprile 1999 di __________, contro la decisione 13 aprile 1999, no. 1648, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 1999 con cui il Consorzio servizio autolettiga __________ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura dell'arredamento d'ufficio del nuovo centro di pronto intervento; viste le risposte:
- 12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
- 15 maggio 1999 della __________;
- 10 giugno 1999 del servizio Ambulanza __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 20 gennaio 1999 la delegazione del Consorzio servizio autolettiga __________ (__________) ha deliberato alla ditta __________, la fornitura dei mobili occorrenti per arredare la nuova sede del servizio presso il centro di pronto intervento a __________; che contro questa decisione, adottata a maggioranza, __________, membro della delegazione consortile, è insorto davanti al Consiglio di Stato per chiederne l'annullamento; che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, respingendo nel merito le censure sollevate dall’insorgente contro la delibera in questione; che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa decisione; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il __________ e la ditta aggiudicataria senza formulare particolari osservazioni; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 cpv. 1 LOC; che ad __________, insorgente in difesa di interessi generali nella sua qualità di membro della delegazione, va invece negata la legittimazione attiva; che l'art. 209 LOC riconosce la legittimazione a ricorrere al cittadino del comune (lett. a) e a chi dimostra un interesse legittimo (lett. b); che in materia di consorzi di comuni la potestà ricorsuale può essere riconosciuta solo a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC; che in effetti i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom), con personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom); che, di conseguenza, deve essere negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte, cioè non è membro, del consorzio (nello stesso senso: Spartaco Chiesa, Il Consorziamento dei comuni nel Cantone Ticino, 1975, pag. 115 seg.); che la cosiddetta actio popularis è data solo contro decisioni rese da organi comunali (cfr. Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; inoltre Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 43 N. 9); che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, non essendovi analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) per rapporto al suo comune di domicilio e quello dello stesso cittadino per rapporto ad un consorzio di cui tale comune è membro (STA 20.9.93 in re __________); che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato di essere portatore di un interesse legittimo; in effetti, non è toccato dalle decisioni impugnate più di qualsiasi altro cittadino o della collettività; che lo scopo del suo ricorso è solo quello di far rispettare l'applicazione delle leggi: fine principale di chi ricorre in virtù dell’actio popularis; che il fatto che il Consiglio di Stato sia a torto entrato nel merito dell’impugnativa non porta a diversa conclusione; che sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 1, 9, 38 LCCom, 11, 208, 209 LOC, 46 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario