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52.1999.112

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 febbraio 1995, prevede la realizzazione di un attracco temporaneo

(turistico) dimensionato per 40-50 natanti all'estremità ovest della piazza G.

__________, ove inizia via __________ (cfr. risoluzione citata cifra. 4.3.,

pag. 9 e relativo rinvio alle rappresentazioni grafiche; inoltre evasione del

ricorso n. 1, inoltrato dal qui insorgente, cifra 3., pag. 17 seg.). Tale

impianto è frattanto già stato parzialmente eseguito mediante la creazione di

22 attracchi temporanei, autorizzati con licenza edilizia 11 aprile 1995. La

sua utilizzazione è regolamentata mediante l'ordinanza municipale per

l'esercizio dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località porto

__________ __________, parimenti dell'11 aprile 1995. Quest'ultima limita la

possibilità di attracco alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore

01'00 e per quattro ore consecutive al massimo (art. 2), fissa inoltre le tasse

di parcheggio (art. 2) e prescrive una serie di divieti, tra cui quello di eseguire

lavori di riparazione e manutenzione dei natanti che possono causare

inquinamenti o rumori eccessivi e quello di pernottare sugli stessi (art. 4).

Affida indi alla polizia comunale il compito di assicurare il suo rispetto

(art. 6), comminando la sanzione della multa sino a fr. 1'000.-- nel caso di

sua violazione (art. 7). La costruzione dell'avversato molo frangionda è volta

a proteggere adeguatamente l'attracco esistente dagli effetti dannosi provocati

dal moto ondoso e dal vento. La necessità di questa opera è stata ripetutamente

ribadita dai tecnici consultati dal municipio (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 annessi

alla risposta del municipio al Consiglio di Stato), il quale ha già dovuto

ordinare dei lavori di riparazione urgenti dell'esistente pontile per prevenire

situazioni di pericolo (cfr. doc. 6 e 7). La realizzazione del molo frangionda

permette nel contempo di ricavare, al suo interno, 10 ulteriori attracchi

temporanei per imbarcazioni di grandi dimensioni, ampliando e completando

l'offerta dell'impianto esistente. Tale realizzazione, oltretutto necessaria,

non disattende pertanto in alcun modo, ma semmai attua correttamente il PR

vigente. Nulla induce, per il rimanente, a ritenere che il nuovo pontile,

insieme a quello esistente, verranno utilizzati quale porto per il ricovero permanente

di natanti. La regolamentazione vigente per l'attracco già realizzato, che si

applicherà anche alla controversa estensione, garantisce invece che l'ormeggio

di imbarcazioni è limitato a 4 ore (anche se l'avviso del dipartimento

autorizzerebbe lo stazionamento sino ad un massimo di 5 ore) ed è vietato di

notte. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la polizia

comunale abbia dimostrato tolleranza verso che non si è attenuto agli orari di

stazionamento prescritti, non permette di mutare questa conclusione.

3.   3.1. Il ricorrente ritiene

indi che il molo __________ deturpi il lungolago. Anche questa censura non può

però essere ascoltata.

3.2. La legislazione

cantonale stabilisce che i punti di vista, come le rive dei laghi, devono

rimanere accessibili e aperti (art. 1 lett. b, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. b, 3 cpv.

2 lett. b RBN), che i siti pittoreschi, come i laghi, non devono essere

alterati e che pertanto ogni intervento vi si deve integrare convenientemente

(art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. c, 3 cpv. 2 lett. c RBN) ed infine che

i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati (art. 1 lett.

d, 2 cpv. 2 DLBN, 2 lett. d, 3 cpv. 2 lett. d RBN).

Nella fattispecie la

__________ ha esaminato la compatibilità del molo frangionda con la

legislazione appena descritta, formulando un giudizio positivo e rinunciando a

porre specifiche condizioni. Quel giudizio è stato successivamente ribadito in

occasione della presentazione delle risposte ai ricorsi inoltrati da __________

al Consiglio di Stato ed in questa sede. Avuto riguardo al margine di

interpretazione che spetta alla __________ nel contesto dell'applicazione della

normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi

dalla sua valutazione. Il molo __________, di semplice concezione architettonica

(si tratta in pratica di un unico pontile) e che sporge appena dalla superficie

lacuale, viene infatti realizzato in prossimità di un porticciolo (porto

__________) e di un attracco per la sosta di natanti, di cui costituisce la

completazione. La sua integrazione paesaggistica è pertanto sensibilmente

agevolata. La costruzione del manufatto non preclude inoltre l'accessibilità

delle rive e del lago.

4.   4.1. Il ricorrente contesta

infine la compatibilità ambientale dell'impianto, reclamando l'allestimento di

un esame di impatto sull'ambiente. In merito il Tribunale considera quanto segue.

4.2. Il progetto in esame

prevede la creazione di un attracco temporaneo per sole 10 imbarcazioni.

Sommando a questi posti di stazionamento quelli analoghi già realizzati sulla

scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, si raggiungono i 32 posti d'ormeggio.

L'avversato intervento edilizio non soggiace pertanto all'esame di impatto

sull'ambiente, che è esatto quando si raggiunge la soglia dei 100 posti

d'ormeggio (art. 9 cpv. 1 LPAmb, 1 OEIA, e cifra 13.3 del relativo allegato).

L'impianto è inoltre regolamentato in modo da prevenire ogni sorta di pericolo

per le acque del lago: in esso sono segnatamente vietati tutti quei lavori di

riparazione e manutenzione dei natanti atti a provocare un inquinamento, come

travasare carburanti, eseguire il cambio dell'olio dei motori, pulire le

imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche, scaricare le acque luride ecc.

(cfr. art. 4 dell'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco 11 aprile

1995, già citata; inoltre l'art. 17 del regolamento 31 marzo 1993 della legge

cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna). Il

timore di accumulo detriti e di imputridimento delle acque paventato dall'insorgente

appare inoltre eccessivo, sia perché il molo frangionda lascia più che sufficiente

spazio per la circolazione delle acque, sia perché questo interferisce solo sulla

parte più superficiale delle stesse (i corpi galleggianti risultano immersi

nell'acqua per una profondità di circa 1,40 m, secondo i piani annessi al progetto).

4.3. Per quanto concerne

il rumore, l'istante non ha fatto allestire una valutazione prognostica

dell'inquinamento fonico dovuto alla costruzione e messa in esercizio

dell'impianto, né tale valutazione gli é stata richiesta dall'autorità

competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale. In

sede di rilascio della licenza edilizia quest'ultima autorità ha genericamente

richiamato la strategia a due tempi istituita all'art. 11 LPAmb (cfr. sul

concetto RDAT II-1998 N. 54 consid. 3.1.) nonché l'obbligo di rispettare l'OIF,

specificando inoltre - per quanto concerneva i provvedimenti della seconda fase

- la necessità di ossequiare, laddove applicabili (art. 41 OIF), i valori

limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. In

buona sostanza, l'avviso del dipartimento del 20 novembre 1998 si limita ad illustrare

in modo generico la legislazione ambientale applicabile alla domanda di

costruzione per quanto concerne il rumore. Non procede anche ad una effettiva,

puntuale verifica circa la conformità della stessa, sotto questo specifico

aspetto, con la LPAmb e l'OIF. E questo, oltretutto, malgrado l'esplicita

richiesta di verifica dell'inquinamento fonico formulata in sede di opposizione

dall'insorgente. Attraverso le osservazioni al ricorso inoltrato innanzi al

Consiglio di Stato, la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha

tuttavia presentato una valutazione dettagliata del rumore causato dalla messa

in esercizio del nuovo attracco, la quale conclude che le immissioni foniche

prodotte verso l'adiacente abitazione del ricorrente, al mapp. __________, sono

contenute entro i valori di pianificazione diurni e notturni fissati per le

zone con grado di sensibilità II, tale quello assegnato dal PR a detta

proprietà. Sulla scorta di tale referto il Governo ha ammesso la compatibilità

ambientale dell'impianto, respingendo la corrispondente contestazione formulata

dall'insorgente. Sennonché la valutazione effettuata dalla sezione della

protezione dell'acqua e dell'aria è viziata nell'impostazione, poiché si limita

a stimare il rumore che sarà prodotto dai natanti che usufruiranno dei 10 nuovi

approdi che potranno essere creati grazie alla costruzione del molo __________.

Questo nuovo manufatto, che deve essere costruito per proteggere l'attracco per

22 natanti già realizzato sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995,

completa invece e nel contempo amplia l'offerta del predetto impianto. Ora,

l'attracco esistente è stato approvato e realizzato quando la LPAmb era già in

vigore, ovvero dopo il 1 gennaio 1985: esso deve essere considerato quale

impianto fisso nuovo e pertanto interamente assoggettato all'ossequio dei

valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 OIF; DTF 123 II 325, in

particolare 330 segg. consid 4c, cc). Per questo motivo la verifica circa

l'inquinamento fonico non può essere circoscritta al solo ampliamento

dell'attracco ma deve estendersi all'intero impianto (esistente + ampliamento),

prendere cioè in considerazione il rumore provocato dal complesso dei 32 posti

di ormeggio che saranno a disposizione degli utenti dopo l'approvazione

l'attuazione del controverso intervento. Una verifica limitata al solo

ampliamento dell'impianto è invece lesiva dell'art. 25 cpv. 1 LPAmb.

4.4. Non é compito del

Tribunale di supplire alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze

inferiori. Visto lo sforzo messo in atto per rimediarvi, per lo meno a livello

di ricorso, il Tribunale si limita ad annullare la risoluzione governativa. Gli

atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato affinché faccia

allestire una nuova, accurata valutazione del rumore del controverso impianto

(esistente + ampliamento) riferita agli orari ammissibili d'esercizio, offra

alle parti la possibilità di determinarsi in merito ed emetta un nuovo giudizio

sull'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).

5.   Sulla scorta di quanto

precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve

essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di

interessi propri (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a versare al

ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente

accolto.

§   E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.

1642) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità

affinché proceda come indicato al consid. 4.4..

2.   La tassa di giudizio, di

fr. 800.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é altresì

condannato a versare identico importo per ripetibili al ricorrente.

3.   Contro la presente

decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale __________, nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

,

patr.

da: avv__________

__________

;

__________

;

__________

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00112 Lugano 20 settembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  23 aprile 1999 di __________, patr. da: avv. __________, contro la risoluzione 13 aprile 1999, no. 1642, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 16 dicembre 1998 dell'insorgente contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici); viste le risposte:

-    10 maggio 1999 del Municipio di __________;

-    12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

-    01 giugno 1999 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) Nel settembre 1998 il comune di __________ ha inoltrato al suo municipio una domanda di licenza edilizia concernente un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici) da realizzare all'estremità ovest della piazza __________, dinanzi al porto __________. La domanda, ricevuta dal municipio il 7 settembre 1998, é stata pubblicata nel periodo 12 - 26 ottobre 1998.

b) In data 26 ottobre 1998 __________, proprietario del mapp. __________, posto nelle vicinanze dell'impianto, ha inoltrato opposizione al rilascio della licenza edilizia. Egli ha lamentato una violazione del PR, ha criticato l'inserimento paesaggistico dell'impianto, la cui realizzazione non era sorretta da alcun interesse pubblico e, infine, ha denunciato un'insopportabile inquinamento dovuto al suo esercizio.

c) Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio del 20 novembre 1998, con decisione 2 dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a favore del comune la licenza edilizia. L'opposizione di __________ è invece stata respinta. Il municipio ha segnatamente considerato che l'impianto, necessario, ossequiasse tanto il PR che la legislazione ambientale. Del pari esso aveva ottenuto l'incondizionato avallo da parte della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN). B.   a) Con ricorso 16 dicembre 1998 __________ é insorto contro il rilascio della licenza edilizia innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla, ribadendo le censure già sottoposte all'esame delle autorità inferiori.

b) Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, condividendo le motivazioni addotte dal dipartimento e dal municipio. C.   a) Con ricorso 23 aprile 1999 __________ si é aggravato davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, di cui ha postulato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia. L'insorgente riprende gli argomenti già sottoposti all'esame del Governo. Il Consiglio di Stato, il dipartimento del territorio ed il comune di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Delle rispettive ragioni, così come dei motivi alla base del giudizio governativo, si dirà, per quanto necessario, nel seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale é data in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LE. Il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del giudizio non appare necessario di acquisire agli atti, come richiede l'insorgente, la distinta degli incassi derivanti dall'esercizio dell'attracco turistico già realizzato in loco, oltretutto annessa spontaneamente dal municipio alla risposta inoltrata al Consiglio di Stato, e delle contravvenzioni elevate nei confronti degli utenti che non hanno rispettato le limitazioni d'orario fissate per lo stesso.

2.   2.1. Il ricorrente sostiene che il comune non intende realizzare un attracco temporaneo, ma un vero e proprio porto per ricoverare i natanti. L'atteggiamento oltremodo tollerante mostrato dal municipio di __________ nei confronti degli utenti dell'attracco già esistente in loco, che può ormeggiare sino a 22 imbarcazioni, confermerebbe questa ipotesi. A maggior ragione se si tien conto che un ormeggio temporaneo non necessiterebbe di un molo frangionda di importanti dimensioni come quello avversato. Le tesi del ricorrente non possono tuttavia essere tutelate. 2.2. La variante del PR di __________ concernente la riva del lago, approvata dal Governo con risoluzione 14 febbraio 1995, prevede la realizzazione di un attracco temporaneo (turistico) dimensionato per 40-50 natanti all'estremità ovest della piazza G. __________, ove inizia via __________ (cfr. risoluzione citata cifra. 4.3., pag. 9 e relativo rinvio alle rappresentazioni grafiche; inoltre evasione del ricorso n. 1, inoltrato dal qui insorgente, cifra 3., pag. 17 seg.). Tale impianto è frattanto già stato parzialmente eseguito mediante la creazione di 22 attracchi temporanei, autorizzati con licenza edilizia 11 aprile 1995. La sua utilizzazione è regolamentata mediante l'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località porto __________ __________, parimenti dell'11 aprile 1995. Quest'ultima limita la possibilità di attracco alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 01'00 e per quattro ore consecutive al massimo (art. 2), fissa inoltre le tasse di parcheggio (art. 2) e prescrive una serie di divieti, tra cui quello di eseguire lavori di riparazione e manutenzione dei natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi e quello di pernottare sugli stessi (art. 4). Affida indi alla polizia comunale il compito di assicurare il suo rispetto (art. 6), comminando la sanzione della multa sino a fr. 1'000.-- nel caso di sua violazione (art. 7). La costruzione dell'avversato molo frangionda è volta a proteggere adeguatamente l'attracco esistente dagli effetti dannosi provocati dal moto ondoso e dal vento. La necessità di questa opera è stata ripetutamente ribadita dai tecnici consultati dal municipio (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 annessi alla risposta del municipio al Consiglio di Stato), il quale ha già dovuto ordinare dei lavori di riparazione urgenti dell'esistente pontile per prevenire situazioni di pericolo (cfr. doc. 6 e 7). La realizzazione del molo frangionda permette nel contempo di ricavare, al suo interno, 10 ulteriori attracchi temporanei per imbarcazioni di grandi dimensioni, ampliando e completando l'offerta dell'impianto esistente. Tale realizzazione, oltretutto necessaria, non disattende pertanto in alcun modo, ma semmai attua correttamente il PR vigente. Nulla induce, per il rimanente, a ritenere che il nuovo pontile, insieme a quello esistente, verranno utilizzati quale porto per il ricovero permanente di natanti. La regolamentazione vigente per l'attracco già realizzato, che si applicherà anche alla controversa estensione, garantisce invece che l'ormeggio di imbarcazioni è limitato a 4 ore (anche se l'avviso del dipartimento autorizzerebbe lo stazionamento sino ad un massimo di 5 ore) ed è vietato di notte. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la polizia comunale abbia dimostrato tolleranza verso che non si è attenuto agli orari di stazionamento prescritti, non permette di mutare questa conclusione.

3.   3.1. Il ricorrente ritiene indi che il molo __________ deturpi il lungolago. Anche questa censura non può però essere ascoltata. 3.2. La legislazione cantonale stabilisce che i punti di vista, come le rive dei laghi, devono rimanere accessibili e aperti (art. 1 lett. b, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. b, 3 cpv. 2 lett. b RBN), che i siti pittoreschi, come i laghi, non devono essere alterati e che pertanto ogni intervento vi si deve integrare convenientemente (art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. c, 3 cpv. 2 lett. c RBN) ed infine che i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati (art. 1 lett. d, 2 cpv. 2 DLBN, 2 lett. d, 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nella fattispecie la __________ ha esaminato la compatibilità del molo frangionda con la legislazione appena descritta, formulando un giudizio positivo e rinunciando a porre specifiche condizioni. Quel giudizio è stato successivamente ribadito in occasione della presentazione delle risposte ai ricorsi inoltrati da __________ al Consiglio di Stato ed in questa sede. Avuto riguardo al margine di interpretazione che spetta alla __________ nel contesto dell'applicazione della normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla sua valutazione. Il molo __________, di semplice concezione architettonica (si tratta in pratica di un unico pontile) e che sporge appena dalla superficie lacuale, viene infatti realizzato in prossimità di un porticciolo (porto __________) e di un attracco per la sosta di natanti, di cui costituisce la completazione. La sua integrazione paesaggistica è pertanto sensibilmente agevolata. La costruzione del manufatto non preclude inoltre l'accessibilità delle rive e del lago.

4.   4.1. Il ricorrente contesta infine la compatibilità ambientale dell'impianto, reclamando l'allestimento di un esame di impatto sull'ambiente. In merito il Tribunale considera quanto segue. 4.2. Il progetto in esame prevede la creazione di un attracco temporaneo per sole 10 imbarcazioni. Sommando a questi posti di stazionamento quelli analoghi già realizzati sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, si raggiungono i 32 posti d'ormeggio. L'avversato intervento edilizio non soggiace pertanto all'esame di impatto sull'ambiente, che è esatto quando si raggiunge la soglia dei 100 posti d'ormeggio (art. 9 cpv. 1 LPAmb, 1 OEIA, e cifra 13.3 del relativo allegato). L'impianto è inoltre regolamentato in modo da prevenire ogni sorta di pericolo per le acque del lago: in esso sono segnatamente vietati tutti quei lavori di riparazione e manutenzione dei natanti atti a provocare un inquinamento, come travasare carburanti, eseguire il cambio dell'olio dei motori, pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche, scaricare le acque luride ecc. (cfr. art. 4 dell'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco 11 aprile 1995, già citata; inoltre l'art. 17 del regolamento 31 marzo 1993 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna). Il timore di accumulo detriti e di imputridimento delle acque paventato dall'insorgente appare inoltre eccessivo, sia perché il molo frangionda lascia più che sufficiente spazio per la circolazione delle acque, sia perché questo interferisce solo sulla parte più superficiale delle stesse (i corpi galleggianti risultano immersi nell'acqua per una profondità di circa 1,40 m, secondo i piani annessi al progetto). 4.3. Per quanto concerne il rumore, l'istante non ha fatto allestire una valutazione prognostica dell'inquinamento fonico dovuto alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto, né tale valutazione gli é stata richiesta dall'autorità competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale. In sede di rilascio della licenza edilizia quest'ultima autorità ha genericamente richiamato la strategia a due tempi istituita all'art. 11 LPAmb (cfr. sul concetto RDAT II-1998 N. 54 consid. 3.1.) nonché l'obbligo di rispettare l'OIF, specificando inoltre - per quanto concerneva i provvedimenti della seconda fase

- la necessità di ossequiare, laddove applicabili (art. 41 OIF), i valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. In buona sostanza, l'avviso del dipartimento del 20 novembre 1998 si limita ad illustrare in modo generico la legislazione ambientale applicabile alla domanda di costruzione per quanto concerne il rumore. Non procede anche ad una effettiva, puntuale verifica circa la conformità della stessa, sotto questo specifico aspetto, con la LPAmb e l'OIF. E questo, oltretutto, malgrado l'esplicita richiesta di verifica dell'inquinamento fonico formulata in sede di opposizione dall'insorgente. Attraverso le osservazioni al ricorso inoltrato innanzi al Consiglio di Stato, la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha tuttavia presentato una valutazione dettagliata del rumore causato dalla messa in esercizio del nuovo attracco, la quale conclude che le immissioni foniche prodotte verso l'adiacente abitazione del ricorrente, al mapp. __________, sono contenute entro i valori di pianificazione diurni e notturni fissati per le zone con grado di sensibilità II, tale quello assegnato dal PR a detta proprietà. Sulla scorta di tale referto il Governo ha ammesso la compatibilità ambientale dell'impianto, respingendo la corrispondente contestazione formulata dall'insorgente. Sennonché la valutazione effettuata dalla sezione della protezione dell'acqua e dell'aria è viziata nell'impostazione, poiché si limita a stimare il rumore che sarà prodotto dai natanti che usufruiranno dei 10 nuovi approdi che potranno essere creati grazie alla costruzione del molo __________. Questo nuovo manufatto, che deve essere costruito per proteggere l'attracco per 22 natanti già realizzato sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, completa invece e nel contempo amplia l'offerta del predetto impianto. Ora, l'attracco esistente è stato approvato e realizzato quando la LPAmb era già in vigore, ovvero dopo il 1 gennaio 1985: esso deve essere considerato quale impianto fisso nuovo e pertanto interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330 segg. consid 4c, cc). Per questo motivo la verifica circa l'inquinamento fonico non può essere circoscritta al solo ampliamento dell'attracco ma deve estendersi all'intero impianto (esistente + ampliamento), prendere cioè in considerazione il rumore provocato dal complesso dei 32 posti di ormeggio che saranno a disposizione degli utenti dopo l'approvazione l'attuazione del controverso intervento. Una verifica limitata al solo ampliamento dell'impianto è invece lesiva dell'art. 25 cpv. 1 LPAmb. 4.4. Non é compito del Tribunale di supplire alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Visto lo sforzo messo in atto per rimediarvi, per lo meno a livello di ricorso, il Tribunale si limita ad annullare la risoluzione governativa. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato affinché faccia allestire una nuova, accurata valutazione del rumore del controverso impianto (esistente + ampliamento) riferita agli orari ammissibili d'esercizio, offra alle parti la possibilità di determinarsi in merito ed emetta un nuovo giudizio sull'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).

5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi propri (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a versare al ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopraricordati dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §   E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.

1642) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità affinché proceda come indicato al consid. 4.4..

2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é altresì condannato a versare identico importo per ripetibili al ricorrente.

3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale __________, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________, patr. da: avv__________ __________; __________; __________ . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario