Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 febbraio 1995, prevede la realizzazione di un attracco temporaneo
(turistico) dimensionato per 40-50 natanti all'estremità ovest della piazza G.
__________, ove inizia via __________ (cfr. risoluzione citata cifra. 4.3.,
pag. 9 e relativo rinvio alle rappresentazioni grafiche; inoltre evasione del
ricorso n. 1, inoltrato dal qui insorgente, cifra 3., pag. 17 seg.). Tale
impianto è frattanto già stato parzialmente eseguito mediante la creazione di
22 attracchi temporanei, autorizzati con licenza edilizia 11 aprile 1995. La
sua utilizzazione è regolamentata mediante l'ordinanza municipale per
l'esercizio dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località porto
__________ __________, parimenti dell'11 aprile 1995. Quest'ultima limita la
possibilità di attracco alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore
01'00 e per quattro ore consecutive al massimo (art. 2), fissa inoltre le tasse
di parcheggio (art. 2) e prescrive una serie di divieti, tra cui quello di eseguire
lavori di riparazione e manutenzione dei natanti che possono causare
inquinamenti o rumori eccessivi e quello di pernottare sugli stessi (art. 4).
Affida indi alla polizia comunale il compito di assicurare il suo rispetto
(art. 6), comminando la sanzione della multa sino a fr. 1'000.-- nel caso di
sua violazione (art. 7). La costruzione dell'avversato molo frangionda è volta
a proteggere adeguatamente l'attracco esistente dagli effetti dannosi provocati
dal moto ondoso e dal vento. La necessità di questa opera è stata ripetutamente
ribadita dai tecnici consultati dal municipio (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 annessi
alla risposta del municipio al Consiglio di Stato), il quale ha già dovuto
ordinare dei lavori di riparazione urgenti dell'esistente pontile per prevenire
situazioni di pericolo (cfr. doc. 6 e 7). La realizzazione del molo frangionda
permette nel contempo di ricavare, al suo interno, 10 ulteriori attracchi
temporanei per imbarcazioni di grandi dimensioni, ampliando e completando
l'offerta dell'impianto esistente. Tale realizzazione, oltretutto necessaria,
non disattende pertanto in alcun modo, ma semmai attua correttamente il PR
vigente. Nulla induce, per il rimanente, a ritenere che il nuovo pontile,
insieme a quello esistente, verranno utilizzati quale porto per il ricovero permanente
di natanti. La regolamentazione vigente per l'attracco già realizzato, che si
applicherà anche alla controversa estensione, garantisce invece che l'ormeggio
di imbarcazioni è limitato a 4 ore (anche se l'avviso del dipartimento
autorizzerebbe lo stazionamento sino ad un massimo di 5 ore) ed è vietato di
notte. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la polizia
comunale abbia dimostrato tolleranza verso che non si è attenuto agli orari di
stazionamento prescritti, non permette di mutare questa conclusione.
3. 3.1. Il ricorrente ritiene
indi che il molo __________ deturpi il lungolago. Anche questa censura non può
però essere ascoltata.
3.2. La legislazione
cantonale stabilisce che i punti di vista, come le rive dei laghi, devono
rimanere accessibili e aperti (art. 1 lett. b, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. b, 3 cpv.
2 lett. b RBN), che i siti pittoreschi, come i laghi, non devono essere
alterati e che pertanto ogni intervento vi si deve integrare convenientemente
(art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. c, 3 cpv. 2 lett. c RBN) ed infine che
i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati (art. 1 lett.
d, 2 cpv. 2 DLBN, 2 lett. d, 3 cpv. 2 lett. d RBN).
Nella fattispecie la
__________ ha esaminato la compatibilità del molo frangionda con la
legislazione appena descritta, formulando un giudizio positivo e rinunciando a
porre specifiche condizioni. Quel giudizio è stato successivamente ribadito in
occasione della presentazione delle risposte ai ricorsi inoltrati da __________
al Consiglio di Stato ed in questa sede. Avuto riguardo al margine di
interpretazione che spetta alla __________ nel contesto dell'applicazione della
normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi
dalla sua valutazione. Il molo __________, di semplice concezione architettonica
(si tratta in pratica di un unico pontile) e che sporge appena dalla superficie
lacuale, viene infatti realizzato in prossimità di un porticciolo (porto
__________) e di un attracco per la sosta di natanti, di cui costituisce la
completazione. La sua integrazione paesaggistica è pertanto sensibilmente
agevolata. La costruzione del manufatto non preclude inoltre l'accessibilità
delle rive e del lago.
4. 4.1. Il ricorrente contesta
infine la compatibilità ambientale dell'impianto, reclamando l'allestimento di
un esame di impatto sull'ambiente. In merito il Tribunale considera quanto segue.
4.2. Il progetto in esame
prevede la creazione di un attracco temporaneo per sole 10 imbarcazioni.
Sommando a questi posti di stazionamento quelli analoghi già realizzati sulla
scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, si raggiungono i 32 posti d'ormeggio.
L'avversato intervento edilizio non soggiace pertanto all'esame di impatto
sull'ambiente, che è esatto quando si raggiunge la soglia dei 100 posti
d'ormeggio (art. 9 cpv. 1 LPAmb, 1 OEIA, e cifra 13.3 del relativo allegato).
L'impianto è inoltre regolamentato in modo da prevenire ogni sorta di pericolo
per le acque del lago: in esso sono segnatamente vietati tutti quei lavori di
riparazione e manutenzione dei natanti atti a provocare un inquinamento, come
travasare carburanti, eseguire il cambio dell'olio dei motori, pulire le
imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche, scaricare le acque luride ecc.
(cfr. art. 4 dell'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco 11 aprile
1995, già citata; inoltre l'art. 17 del regolamento 31 marzo 1993 della legge
cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna). Il
timore di accumulo detriti e di imputridimento delle acque paventato dall'insorgente
appare inoltre eccessivo, sia perché il molo frangionda lascia più che sufficiente
spazio per la circolazione delle acque, sia perché questo interferisce solo sulla
parte più superficiale delle stesse (i corpi galleggianti risultano immersi
nell'acqua per una profondità di circa 1,40 m, secondo i piani annessi al progetto).
4.3. Per quanto concerne
il rumore, l'istante non ha fatto allestire una valutazione prognostica
dell'inquinamento fonico dovuto alla costruzione e messa in esercizio
dell'impianto, né tale valutazione gli é stata richiesta dall'autorità
competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale. In
sede di rilascio della licenza edilizia quest'ultima autorità ha genericamente
richiamato la strategia a due tempi istituita all'art. 11 LPAmb (cfr. sul
concetto RDAT II-1998 N. 54 consid. 3.1.) nonché l'obbligo di rispettare l'OIF,
specificando inoltre - per quanto concerneva i provvedimenti della seconda fase
- la necessità di ossequiare, laddove applicabili (art. 41 OIF), i valori
limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. In
buona sostanza, l'avviso del dipartimento del 20 novembre 1998 si limita ad illustrare
in modo generico la legislazione ambientale applicabile alla domanda di
costruzione per quanto concerne il rumore. Non procede anche ad una effettiva,
puntuale verifica circa la conformità della stessa, sotto questo specifico
aspetto, con la LPAmb e l'OIF. E questo, oltretutto, malgrado l'esplicita
richiesta di verifica dell'inquinamento fonico formulata in sede di opposizione
dall'insorgente. Attraverso le osservazioni al ricorso inoltrato innanzi al
Consiglio di Stato, la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha
tuttavia presentato una valutazione dettagliata del rumore causato dalla messa
in esercizio del nuovo attracco, la quale conclude che le immissioni foniche
prodotte verso l'adiacente abitazione del ricorrente, al mapp. __________, sono
contenute entro i valori di pianificazione diurni e notturni fissati per le
zone con grado di sensibilità II, tale quello assegnato dal PR a detta
proprietà. Sulla scorta di tale referto il Governo ha ammesso la compatibilità
ambientale dell'impianto, respingendo la corrispondente contestazione formulata
dall'insorgente. Sennonché la valutazione effettuata dalla sezione della
protezione dell'acqua e dell'aria è viziata nell'impostazione, poiché si limita
a stimare il rumore che sarà prodotto dai natanti che usufruiranno dei 10 nuovi
approdi che potranno essere creati grazie alla costruzione del molo __________.
Questo nuovo manufatto, che deve essere costruito per proteggere l'attracco per
22 natanti già realizzato sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995,
completa invece e nel contempo amplia l'offerta del predetto impianto. Ora,
l'attracco esistente è stato approvato e realizzato quando la LPAmb era già in
vigore, ovvero dopo il 1 gennaio 1985: esso deve essere considerato quale
impianto fisso nuovo e pertanto interamente assoggettato all'ossequio dei
valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 OIF; DTF 123 II 325, in
particolare 330 segg. consid 4c, cc). Per questo motivo la verifica circa
l'inquinamento fonico non può essere circoscritta al solo ampliamento
dell'attracco ma deve estendersi all'intero impianto (esistente + ampliamento),
prendere cioè in considerazione il rumore provocato dal complesso dei 32 posti
di ormeggio che saranno a disposizione degli utenti dopo l'approvazione
l'attuazione del controverso intervento. Una verifica limitata al solo
ampliamento dell'impianto è invece lesiva dell'art. 25 cpv. 1 LPAmb.
4.4. Non é compito del
Tribunale di supplire alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori. Visto lo sforzo messo in atto per rimediarvi, per lo meno a livello
di ricorso, il Tribunale si limita ad annullare la risoluzione governativa. Gli
atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato affinché faccia
allestire una nuova, accurata valutazione del rumore del controverso impianto
(esistente + ampliamento) riferita agli orari ammissibili d'esercizio, offra
alle parti la possibilità di determinarsi in merito ed emetta un nuovo giudizio
sull'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).
5. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di
interessi propri (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a versare al
ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.
1642) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità
affinché proceda come indicato al consid. 4.4..
2. La tassa di giudizio, di
fr. 800.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é altresì
condannato a versare identico importo per ripetibili al ricorrente.
3. Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale __________, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
,
patr.
da: avv__________
__________
;
__________
;
__________
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.09.1999 52.1999.112
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00112 Lugano 20 settembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 23 aprile 1999 di __________, patr. da: avv. __________, contro la risoluzione 13 aprile 1999, no. 1642, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 16 dicembre 1998 dell'insorgente contro la licenza edilizia rilasciata il 2 dicembre 1998 al comune di __________ da parte del suo municipio per la costruzione di un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici); viste le risposte:
- 10 maggio 1999 del Municipio di __________;
- 12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
- 01 giugno 1999 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) Nel settembre 1998 il comune di __________ ha inoltrato al suo municipio una domanda di licenza edilizia concernente un molo frangionda e 10 attracchi temporanei (turistici) da realizzare all'estremità ovest della piazza __________, dinanzi al porto __________. La domanda, ricevuta dal municipio il 7 settembre 1998, é stata pubblicata nel periodo 12 - 26 ottobre 1998.
b) In data 26 ottobre 1998 __________, proprietario del mapp. __________, posto nelle vicinanze dell'impianto, ha inoltrato opposizione al rilascio della licenza edilizia. Egli ha lamentato una violazione del PR, ha criticato l'inserimento paesaggistico dell'impianto, la cui realizzazione non era sorretta da alcun interesse pubblico e, infine, ha denunciato un'insopportabile inquinamento dovuto al suo esercizio.
c) Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio del 20 novembre 1998, con decisione 2 dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato a favore del comune la licenza edilizia. L'opposizione di __________ è invece stata respinta. Il municipio ha segnatamente considerato che l'impianto, necessario, ossequiasse tanto il PR che la legislazione ambientale. Del pari esso aveva ottenuto l'incondizionato avallo da parte della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN). B. a) Con ricorso 16 dicembre 1998 __________ é insorto contro il rilascio della licenza edilizia innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla, ribadendo le censure già sottoposte all'esame delle autorità inferiori.
b) Con risoluzione 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, condividendo le motivazioni addotte dal dipartimento e dal municipio. C. a) Con ricorso 23 aprile 1999 __________ si é aggravato davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, di cui ha postulato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia. L'insorgente riprende gli argomenti già sottoposti all'esame del Governo. Il Consiglio di Stato, il dipartimento del territorio ed il comune di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Delle rispettive ragioni, così come dei motivi alla base del giudizio governativo, si dirà, per quanto necessario, nel seguito. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LE. Il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del giudizio non appare necessario di acquisire agli atti, come richiede l'insorgente, la distinta degli incassi derivanti dall'esercizio dell'attracco turistico già realizzato in loco, oltretutto annessa spontaneamente dal municipio alla risposta inoltrata al Consiglio di Stato, e delle contravvenzioni elevate nei confronti degli utenti che non hanno rispettato le limitazioni d'orario fissate per lo stesso.
2. 2.1. Il ricorrente sostiene che il comune non intende realizzare un attracco temporaneo, ma un vero e proprio porto per ricoverare i natanti. L'atteggiamento oltremodo tollerante mostrato dal municipio di __________ nei confronti degli utenti dell'attracco già esistente in loco, che può ormeggiare sino a 22 imbarcazioni, confermerebbe questa ipotesi. A maggior ragione se si tien conto che un ormeggio temporaneo non necessiterebbe di un molo frangionda di importanti dimensioni come quello avversato. Le tesi del ricorrente non possono tuttavia essere tutelate. 2.2. La variante del PR di __________ concernente la riva del lago, approvata dal Governo con risoluzione 14 febbraio 1995, prevede la realizzazione di un attracco temporaneo (turistico) dimensionato per 40-50 natanti all'estremità ovest della piazza G. __________, ove inizia via __________ (cfr. risoluzione citata cifra. 4.3., pag. 9 e relativo rinvio alle rappresentazioni grafiche; inoltre evasione del ricorso n. 1, inoltrato dal qui insorgente, cifra 3., pag. 17 seg.). Tale impianto è frattanto già stato parzialmente eseguito mediante la creazione di 22 attracchi temporanei, autorizzati con licenza edilizia 11 aprile 1995. La sua utilizzazione è regolamentata mediante l'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località porto __________ __________, parimenti dell'11 aprile 1995. Quest'ultima limita la possibilità di attracco alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 01'00 e per quattro ore consecutive al massimo (art. 2), fissa inoltre le tasse di parcheggio (art. 2) e prescrive una serie di divieti, tra cui quello di eseguire lavori di riparazione e manutenzione dei natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi e quello di pernottare sugli stessi (art. 4). Affida indi alla polizia comunale il compito di assicurare il suo rispetto (art. 6), comminando la sanzione della multa sino a fr. 1'000.-- nel caso di sua violazione (art. 7). La costruzione dell'avversato molo frangionda è volta a proteggere adeguatamente l'attracco esistente dagli effetti dannosi provocati dal moto ondoso e dal vento. La necessità di questa opera è stata ripetutamente ribadita dai tecnici consultati dal municipio (cfr. doc. 2, 3, 4, 7 annessi alla risposta del municipio al Consiglio di Stato), il quale ha già dovuto ordinare dei lavori di riparazione urgenti dell'esistente pontile per prevenire situazioni di pericolo (cfr. doc. 6 e 7). La realizzazione del molo frangionda permette nel contempo di ricavare, al suo interno, 10 ulteriori attracchi temporanei per imbarcazioni di grandi dimensioni, ampliando e completando l'offerta dell'impianto esistente. Tale realizzazione, oltretutto necessaria, non disattende pertanto in alcun modo, ma semmai attua correttamente il PR vigente. Nulla induce, per il rimanente, a ritenere che il nuovo pontile, insieme a quello esistente, verranno utilizzati quale porto per il ricovero permanente di natanti. La regolamentazione vigente per l'attracco già realizzato, che si applicherà anche alla controversa estensione, garantisce invece che l'ormeggio di imbarcazioni è limitato a 4 ore (anche se l'avviso del dipartimento autorizzerebbe lo stazionamento sino ad un massimo di 5 ore) ed è vietato di notte. La circostanza, asserita dall'insorgente, secondo cui la polizia comunale abbia dimostrato tolleranza verso che non si è attenuto agli orari di stazionamento prescritti, non permette di mutare questa conclusione.
3. 3.1. Il ricorrente ritiene indi che il molo __________ deturpi il lungolago. Anche questa censura non può però essere ascoltata. 3.2. La legislazione cantonale stabilisce che i punti di vista, come le rive dei laghi, devono rimanere accessibili e aperti (art. 1 lett. b, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. b, 3 cpv. 2 lett. b RBN), che i siti pittoreschi, come i laghi, non devono essere alterati e che pertanto ogni intervento vi si deve integrare convenientemente (art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 2 lett. c, 3 cpv. 2 lett. c RBN) ed infine che i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati (art. 1 lett. d, 2 cpv. 2 DLBN, 2 lett. d, 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nella fattispecie la __________ ha esaminato la compatibilità del molo frangionda con la legislazione appena descritta, formulando un giudizio positivo e rinunciando a porre specifiche condizioni. Quel giudizio è stato successivamente ribadito in occasione della presentazione delle risposte ai ricorsi inoltrati da __________ al Consiglio di Stato ed in questa sede. Avuto riguardo al margine di interpretazione che spetta alla __________ nel contesto dell'applicazione della normativa cantonale di tutela del paesaggio, il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla sua valutazione. Il molo __________, di semplice concezione architettonica (si tratta in pratica di un unico pontile) e che sporge appena dalla superficie lacuale, viene infatti realizzato in prossimità di un porticciolo (porto __________) e di un attracco per la sosta di natanti, di cui costituisce la completazione. La sua integrazione paesaggistica è pertanto sensibilmente agevolata. La costruzione del manufatto non preclude inoltre l'accessibilità delle rive e del lago.
4. 4.1. Il ricorrente contesta infine la compatibilità ambientale dell'impianto, reclamando l'allestimento di un esame di impatto sull'ambiente. In merito il Tribunale considera quanto segue. 4.2. Il progetto in esame prevede la creazione di un attracco temporaneo per sole 10 imbarcazioni. Sommando a questi posti di stazionamento quelli analoghi già realizzati sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, si raggiungono i 32 posti d'ormeggio. L'avversato intervento edilizio non soggiace pertanto all'esame di impatto sull'ambiente, che è esatto quando si raggiunge la soglia dei 100 posti d'ormeggio (art. 9 cpv. 1 LPAmb, 1 OEIA, e cifra 13.3 del relativo allegato). L'impianto è inoltre regolamentato in modo da prevenire ogni sorta di pericolo per le acque del lago: in esso sono segnatamente vietati tutti quei lavori di riparazione e manutenzione dei natanti atti a provocare un inquinamento, come travasare carburanti, eseguire il cambio dell'olio dei motori, pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche, scaricare le acque luride ecc. (cfr. art. 4 dell'ordinanza municipale per l'esercizio dell'attracco 11 aprile 1995, già citata; inoltre l'art. 17 del regolamento 31 marzo 1993 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna). Il timore di accumulo detriti e di imputridimento delle acque paventato dall'insorgente appare inoltre eccessivo, sia perché il molo frangionda lascia più che sufficiente spazio per la circolazione delle acque, sia perché questo interferisce solo sulla parte più superficiale delle stesse (i corpi galleggianti risultano immersi nell'acqua per una profondità di circa 1,40 m, secondo i piani annessi al progetto). 4.3. Per quanto concerne il rumore, l'istante non ha fatto allestire una valutazione prognostica dell'inquinamento fonico dovuto alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto, né tale valutazione gli é stata richiesta dall'autorità competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale. In sede di rilascio della licenza edilizia quest'ultima autorità ha genericamente richiamato la strategia a due tempi istituita all'art. 11 LPAmb (cfr. sul concetto RDAT II-1998 N. 54 consid. 3.1.) nonché l'obbligo di rispettare l'OIF, specificando inoltre - per quanto concerneva i provvedimenti della seconda fase
- la necessità di ossequiare, laddove applicabili (art. 41 OIF), i valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. In buona sostanza, l'avviso del dipartimento del 20 novembre 1998 si limita ad illustrare in modo generico la legislazione ambientale applicabile alla domanda di costruzione per quanto concerne il rumore. Non procede anche ad una effettiva, puntuale verifica circa la conformità della stessa, sotto questo specifico aspetto, con la LPAmb e l'OIF. E questo, oltretutto, malgrado l'esplicita richiesta di verifica dell'inquinamento fonico formulata in sede di opposizione dall'insorgente. Attraverso le osservazioni al ricorso inoltrato innanzi al Consiglio di Stato, la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha tuttavia presentato una valutazione dettagliata del rumore causato dalla messa in esercizio del nuovo attracco, la quale conclude che le immissioni foniche prodotte verso l'adiacente abitazione del ricorrente, al mapp. __________, sono contenute entro i valori di pianificazione diurni e notturni fissati per le zone con grado di sensibilità II, tale quello assegnato dal PR a detta proprietà. Sulla scorta di tale referto il Governo ha ammesso la compatibilità ambientale dell'impianto, respingendo la corrispondente contestazione formulata dall'insorgente. Sennonché la valutazione effettuata dalla sezione della protezione dell'acqua e dell'aria è viziata nell'impostazione, poiché si limita a stimare il rumore che sarà prodotto dai natanti che usufruiranno dei 10 nuovi approdi che potranno essere creati grazie alla costruzione del molo __________. Questo nuovo manufatto, che deve essere costruito per proteggere l'attracco per 22 natanti già realizzato sulla scorta della licenza edilizia 11 aprile 1995, completa invece e nel contempo amplia l'offerta del predetto impianto. Ora, l'attracco esistente è stato approvato e realizzato quando la LPAmb era già in vigore, ovvero dopo il 1 gennaio 1985: esso deve essere considerato quale impianto fisso nuovo e pertanto interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330 segg. consid 4c, cc). Per questo motivo la verifica circa l'inquinamento fonico non può essere circoscritta al solo ampliamento dell'attracco ma deve estendersi all'intero impianto (esistente + ampliamento), prendere cioè in considerazione il rumore provocato dal complesso dei 32 posti di ormeggio che saranno a disposizione degli utenti dopo l'approvazione l'attuazione del controverso intervento. Una verifica limitata al solo ampliamento dell'impianto è invece lesiva dell'art. 25 cpv. 1 LPAmb. 4.4. Non é compito del Tribunale di supplire alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Visto lo sforzo messo in atto per rimediarvi, per lo meno a livello di ricorso, il Tribunale si limita ad annullare la risoluzione governativa. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato affinché faccia allestire una nuova, accurata valutazione del rumore del controverso impianto (esistente + ampliamento) riferita agli orari ammissibili d'esercizio, offra alle parti la possibilità di determinarsi in merito ed emetta un nuovo giudizio sull'impugnativa (art. 65 cpv. 2 PAmm).
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi propri (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a versare al ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopraricordati dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. § E' di conseguenza annullata la risoluzione 13 aprile 1999 (n.
1642) del Consiglio di Stato. Gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità affinché proceda come indicato al consid. 4.4..
2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é altresì condannato a versare identico importo per ripetibili al ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale __________, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________, patr. da: avv__________ __________; __________; __________ . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario