Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.07.1999 52.1999.110 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.07.1999 52.1999.110 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.07.1999 52.1999.110
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00110 Lugano 28 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 aprile 1999 della __________, patrocinata da: avv. __________, Contro la decisione 7 aprile 1999 con cui l’Ufficio Permessi e Passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni ha invitato l’insorgente a provvedere alla rimozione degli apparecchi __________ istallati sul territorio del cantone; vista la risposta 5 maggio 1999 del Dipartimento delle istituzioni, (UPP); preso atto:
- della replica 31 maggio 1999 della ricorrente;
- della duplica 18 giugno 1999 del Dipartimento delle istituzioni (UPP); letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 9 settembre 1997 la __________ ha chiesto all'Ufficio dei permessi e passaporti (UPP) del Dipartimento delle istituzioni la licenza per istallare sul territorio del cantone 100 apparecchi automatici denominati "Crazy Ball's". L’istanza descriveva il funzionamento dell’apparecchio come segue: “L’utente introduce fr. 2.- nell’apposita gettoniera, girando la leva in senso orario esce una CRAZY BALL da collezione. L’apparecchio offre gratuitamente all’utente un biglietto del tipo "trova la combinazione vincente". Le combinazioni possono essere le seguenti: Buoni merce di fr.: 4.- / 8.- / 15.- / 30.- / 50.- / 100.- / 200.- 300.- / 400.- / 500.- I buoni merce (benzina, __________, __________, Viaggi, ecc.) di regola vengono consegnati dal gestore del pubblico servizio onde è istallato l’apparecchio, oppure possono essere richiesti inviando una lettera raccomandata con il biglietto vincente al seguente indirizzo: __________ - reparto vincite - __________. Sugli apparecchi c’è una vetrinetta con dei premi visibili (orologi, bracciali, collanine, portachiavi, accendini ecc.) per ogni articolo c’è indicato il valore di scambio con un buono merce. L’utente può anche cambiare il suo buono merce con uno o più oggetti della vetrina fino al raggiungimento del valore totale e non superiore del buono. I buoni merce non sono in nessun caso convertibili in denaro contante. L’utente non ha nessun obbligo d’acquisto, per avere un biglietto “trova la combinazione vincente” esso può richiederlo gratuitamente inviando una busta sufficientemente affrancata con il proprio indirizzo a: __________ - reparto biglietti
- __________ - __________ ”. "Dopo attento esame della fattispecie", il 6 novembre 1997 l'UPP ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, subordinandola ad una serie di condizioni, che non occorre qui illustrare. B. Il 9 giugno 1998 l'Ufficio federale di polizia (UFP, divisione diritto / giochi d'azzardo) ha segnalato all'UPP che l'apparecchio __________ __________ "è proibito in Svizzera poiché da una parte è connesso con un gioco d'azzardo simile a quello della lotteria e dall'altra perché non è stato omologato" dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Richiamandosi all’art. 6 della LF sulle case da giuoco l'UFP ha quindi chiesto all'autorità cantonale “di confiscare gli apparecchi, di denunciare i responsabili e di far togliere dalla circolazione gli apparecchi da parte del tribunale competente". Riallacciandosi a questa richiesta, il 7 aprile 1999 l'UPP ha invitato la __________ a rimuovere gli apparecchi in questione, avvertendola che l’autorizzazione - giunta nel frattempo a scadenza - avrebbe potuto essere rinnovata unicamente previo conseguimento dell’omologazione federale. C. Contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo. L'insorgente nega in sostanza che l’apparecchio soggiaccia all'obbligo dell'omologazione da parte del DFGP. A suo avviso, si tratterebbe di un semplice apparecchio meccanico, che distribuisce sempre, a pagamento, una pallina ed un biglietto, senza dare spazio all'azzardo. Non essendo intervenute modifiche rilevanti della situazione di fatto o di diritto determinante, non sarebbero dati gli estremi per un intervento di natura revocatoria dell'autorità. D. L'UPP ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di dichiarare irricevibile il gravame in quanto proposto contro un atto volto a dar seguito ad un ordine dell'autorità federale. E. Con la replica l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le tesi sostenute con il ricorso, negando in particolare che si tratti di un apparecchio soggetto all’ordinanza federale sugli apparecchi automatici da gioco. Applicabile al caso in esame sarebbe a suo avviso la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L'UPP, in sede di duplica, si è confermato nella precedente presa di posizione. F. Contro il provvedimento qui in esame, la __________ è insorta anche davanti al Consiglio di Stato, ponendo a giudizio le stesse domande fatte valere in questa sede. Con giudizio 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa inoltratagli, ritenendo in sostanza che gli apparecchi __________ __________ soggiacessero alla legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici e non a quella sulle lotterie e giochi d’azzardo. Considerato, in diritto
1. Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm). Notoriamente, la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, nel senso che il ricorso contro decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, N. 1 seg.).
2. L'esercizio a scopo di lucro di apparecchi automatici di qualsiasi natura, compresi quelli da gioco permessi secondo le norme della legislazione federale e non in contrasto con l'art. 9a della legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici (LCAmb; RL 11.1.2.2.) è subordinato a licenza (art. 1 b LCAmb). Questa è rilasciata a condizione che il beneficiario risponda a determinati requisiti di natura personale e che gli apparecchi, in quanto destinati al gioco, risultino omologati dall’autorità federale, rispettivamente non si pongano in contrasto con il divieto di esercire apparecchi automatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere sancito dall’art. 9a LCAmb. Contro le decisioni concernenti la concessione o la revoca della licenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 13 LCAmb).
3. Con il ricorso qui in esame, la __________ chiede a questo tribunale di dichiarare nullo, rispettivamente di annullare un atto amministrativo con cui l'UPP l’ha "invitata" a rimuovere gli apparecchi Crazy Ball istallati sul territorio cantonale in base alla licenza accordatale il 6 novembre 1997; licenza, che, giunta nel frattempo a scadenza, non è stata rinnovata. Per giustificare siffatta sollecitazione l'autorità cantonale si è richiamata al parere dell'UFP di cui si è detto in narrativa. Orbene, nella misura in cui l'invito in questione integra gli estremi di una decisione amministrativa, ovvero di un provvedimento adottato dall'autorità nel singolo caso per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi dell’amministrato od accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 5 PA; RDAT 1994 II N. 15; Borghi Corti; Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, N. 4), questo tribunale deve di principio declinare la propria competenza. L'atto in esame non è in effetti configurabile alla stregua di una decisione concernente la concessione o la revoca di una licenza per l'esercizio, a scopo di lucro, di apparecchi automatici permessi secondo le norme della legislazione federale e non in contrasto con l'art. 9a LCAmb. Esso è soltanto un provvedimento volto ad indurre la ricorrente a rimuovere degli apparecchi automatici sprovvisti di licenza. Da questo profilo, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
4. Per ammettere la competenza del Tribunale cantonale amministrativo occorrerebbe ravvisare nell'atto impugnato gli estremi di una decisione di diniego della licenza d'esercizio secondo l'art. 1 lett. b LCAmb. Così configurata l’impugnativa, tempestivamente inoltrata da persona legittimata a ricorrere, sarebbe di per sé ricevibile. Essa andrebbe comunque respinta, poiché l'apparecchio Crazy Ball non può in nessun caso essere posto al beneficio di una licenza fondata sull’art. 1 LCAmb. Indipendentemente dalla questione a sapere se soggiaccia all’obbligo dell’omologazione da parte dell’autorità federale e se sia omologabile, esso si pone infatti in contrasto insuperabile con il divieto sancito dall'art. 9a LCAmb, di cui si è detto sopra. Irrilevante, dal profilo dell’art. 9a LCAmb, è la questione a sapere se tali apparecchi soggiacciano all'ordinanza sugli apparecchi automatici da gioco (OAAG; RS 935.522) o alla legislazione federale e cantonale sulle lotterie (RS 935.51, 935.511; RL 11.1.3.1). Che si tratti di apparecchi automatici non può invero essere ragionevolmente negato. Né si può contestare che remunerino vincite costituite da buoni tramutabili in merce. Nemmeno da questo profilo, vi sarebbe pertanto spazio per accogliere il ricorso.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi disatteso, confermando l’obbligo di rimuovere gli apparecchi Crazy Ball sancito dall’UPP in capo all’insorgente. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario