Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung
der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui
dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm
in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
5. 5.1. I presupposti dell'art.
16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo
a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione
tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza
del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, pag. 159 ss.)
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un
veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere
valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto
piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.).
5.2. Dai verbali d'interrogatorio del coprotagonista
__________ e della passeggera che era con lui si evince che il ricorrente ha
dapprima tentato di superare sulla destra il veicolo __________, poi sulla
sinistra senza tuttavia riuscirci ed infine di nuovo sulla sinistra, su un
tratto di strada demarcato con la linea di sicurezza. Non appena terminata la
manovra di sorpasso, l'insorgente si è riportato bruscamente sulla corsia di
destra, costringendo l'altro conducente ad una brusca frenata per evitare la
collisione. __________ è poi sceso dalla propria vettura ed ha cominciato a
dare violenti calci alla vettura del coprotagonista e pugni a quest'ultimo, che
non ha reagito.
Ora, il comportamento tenuto dal ricorrente durante il
litigio non è direttamente di rilievo per il presente giudizio, in quanto
questo tribunale è chiamato a giudicare sul comportamento tenuto dal ricorrente
al volante e non una volta abbandonata la guida. Tuttavia gli accadimenti
susseguenti all'arresto delle due vetture confermano la veridicità delle
affermazioni del coprotagonista, secondo cui il ricorrente nell'effettuare i
primi due tentativi di sorpasso (uno addirittura sulla destra!) si è avvicinato
notevolmente al veicolo che lo precedeva ed ha azionato più volte i fari, cagionando
dunque un serio pericolo. Il comportamento violento tenuto dal ricorrente rende
pertanto inverosimile la versione da lui portata, secondo cui il seguente
sorpasso, effettuato dove è demarcata la linea di sicurezza, ed il successivo
temerario spostamento a destra siano avvenuti a causa di un'errata valutazione
delle distanze nell'operare il rientro. Se così fosse stato il ricorrente non
avrebbe frenato bruscamente e non sarebbe sceso dalla propria automobile per
iniziare la lite con il __________, bensì si sarebbe limitato a fare un cenno
di scuse all'indirizzo di quest'ultimo ed avrebbe proseguito per la sua strada.
Il comportamento assunto dal ricorrente denota un'assoluta
mancanza di prudenza e sprezzo per l'incolumità altrui. Soltanto grazie ai
pronti riflessi dell'altro conducente o forse solo per pura fortuna è stata
evitata la collisione, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze.
L'atteggiamento dell'insorgente è ancor più riprovevole,
avendo egli agito intenzionalmente: è infatti chiaro che egli voleva "dare
una lezione" all'altro conducente. Appare dunque priva di ogni fondamento
l'affermazione che la violazione delle norme della circolazione sarebbe
avvenuta per negligenza lieve. Il ricorrente voleva e sapeva quello che stava
facendo.
A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha adottato
un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
5.3. Resta ora da valutare l'estensione temporale del provvedimento
amministrativo in questione.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte la colpa del
ricorrente è da considerarsi grave. Considerato inoltre che egli è stato
oggetto di una misura di revoca nell'aprile 1994 della durata di due mesi,
questo tribunale ritiene che la Sezione della circolazione, fissando la durata
della revoca in due mesi, non ha violato il principio della proporzionalità. La
sanzione tutt'al più pecca per eccessiva mitezza.
Il ricorso va pertanto
respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 16 cpv. 3 lett. a, 90 cifra 2 LCStr;
33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono posti a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
__________
;
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.103 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.103 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.06.1999 52.1999.103
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.99.00103 Lugano 21 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 14 aprile 1999 di __________, Contro la decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 12 gennaio 1999, no. a.114108, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per una durata di due mesi; vista la risposta 19 aprile 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. __________, classe 1957, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 19 novembre 1975. Nel seguito egli è stato più volte oggetto di provvedimenti amministrativi. Nel 1975 e nel 1976 gli è stata revocata la licenza di condurre per la durata di due rispettivamente quattro mesi. È poi seguito un lungo periodo senza che il suo comportamento desse adito a lagnanze, interrottosi nel 1994, quando gli è stata revocata la licenza di condurre per una durata di due mesi per aver circolato a 183 km/h laddove vige il limite di 120 km/h. B. Il 5 gennaio 1998 alla guida della propria vettura il ricorrente ha effettuato una manovra di sorpasso in luogo vietato, rientrando repentinamente sulla destra, obbligando così il conducente della vettura superata a frenare bruscamente. Tali fatti sono poi stati seguiti da una violenta discussione tra i due conducenti. C. Con decreto d'accusa 26 ottobre 1998 il procuratore pubblico ha messo in stato d'accusa __________ siccome ritenuto colpevole di: · vie di fatto: per aver colpito al volto il conducente superato; · danneggiamento dell'automobile dell'altro conducente (con calci); · infrazione grave delle norme della circolazione: sorpasso in luogo vietato e rientro repentino, inducendo l'altro automobilista a rientrare bruscamente per evitare una collisione; · coazione: per aver intralciato la circolazione del conducente superato. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 90 cifra 2 LCStr. Non essendo stata interposta alcuna opposizione, la condanna a 10 giorni di detenzione è cresciuta in giudicato. D. Il 9 dicembre 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che in considerazione dei fatti summenzionati erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il termine assegnatogli per presentare eventuali osservazioni è scaduto infruttuoso. Ritenuto che l'insorgente aveva commesso una grave infrazione, con decisione 12 gennaio 1999 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di circolazione per la durata di due mesi ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. E. a) Contro tale risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento. Ha contestato di aver compromesso in modo grave la circolazione stradale e di aver agito intenzionalmente. Al massimo il suo comportamento potrebbe essere qualificato come negligenza lieve, per aver valutato erroneamente le distanze nel procedere al rientro dal sorpasso. Non sarebbero dunque dati i presupposti per procedere ad una revoca obbligatoria giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr, bensì sarebbero adempiuti soltanto gli estremi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr concernente i casi di lieve entità, passibile di un ammonimento.
b) Il 10 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura adottata legittima e giustificata. F. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le stesse richieste formulate in precedenza. In sostanza egli ha ribadito le giustificazioni espresse davanti all'Esecutivo cantonale ed inoltre ha contestato che la manovra di sorpasso sia avvenuta in un luogo dove il sorpasso è vietato. G. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito da questo giudice ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 PAmm (richiamo incarto penale).
2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. In casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente devono essere revocate, se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze (art. 17 cpv. 1 LCStr). In particolare l'autorità deve tener conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
3. 3.1. L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche se la stessa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su di un rapporto di polizia ed eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698). 3.2. Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base dei quali è stata resa la condanna penale, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. __________ contesta i fatti così come sono stati esposti nel decreto d'accusa 26 ottobre 1998. A suo dire, nel luogo in cui ha effettuato il sorpasso non vi è alcun segnale che vieti tale manovra e sull'asfalto è demarcata la linea di direzione e non di sicurezza. Tale affermazione è pretestuosa. Se egli avesse realmente ritenuto che la decisione poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla. Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione penale. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il condannato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura penale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire. Considerata la gravità dei fatti in questione, che in effetti sono poi stati deferiti al ministero pubblico e non semplicemente al Dipartimento, l'insorgente doveva presupporre che le infrazioni commesse avrebbero comportato anche l'adozione di una misura amministrativa (DTF 121 II 218). Non essendosi opposto contro il decreto d'accusa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
4. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento ha carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che in ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve poter giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
5. 5.1. I presupposti dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.) Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.). 5.2. Dai verbali d'interrogatorio del coprotagonista __________ e della passeggera che era con lui si evince che il ricorrente ha dapprima tentato di superare sulla destra il veicolo __________, poi sulla sinistra senza tuttavia riuscirci ed infine di nuovo sulla sinistra, su un tratto di strada demarcato con la linea di sicurezza. Non appena terminata la manovra di sorpasso, l'insorgente si è riportato bruscamente sulla corsia di destra, costringendo l'altro conducente ad una brusca frenata per evitare la collisione. __________ è poi sceso dalla propria vettura ed ha cominciato a dare violenti calci alla vettura del coprotagonista e pugni a quest'ultimo, che non ha reagito. Ora, il comportamento tenuto dal ricorrente durante il litigio non è direttamente di rilievo per il presente giudizio, in quanto questo tribunale è chiamato a giudicare sul comportamento tenuto dal ricorrente al volante e non una volta abbandonata la guida. Tuttavia gli accadimenti susseguenti all'arresto delle due vetture confermano la veridicità delle affermazioni del coprotagonista, secondo cui il ricorrente nell'effettuare i primi due tentativi di sorpasso (uno addirittura sulla destra!) si è avvicinato notevolmente al veicolo che lo precedeva ed ha azionato più volte i fari, cagionando dunque un serio pericolo. Il comportamento violento tenuto dal ricorrente rende pertanto inverosimile la versione da lui portata, secondo cui il seguente sorpasso, effettuato dove è demarcata la linea di sicurezza, ed il successivo temerario spostamento a destra siano avvenuti a causa di un'errata valutazione delle distanze nell'operare il rientro. Se così fosse stato il ricorrente non avrebbe frenato bruscamente e non sarebbe sceso dalla propria automobile per iniziare la lite con il __________, bensì si sarebbe limitato a fare un cenno di scuse all'indirizzo di quest'ultimo ed avrebbe proseguito per la sua strada. Il comportamento assunto dal ricorrente denota un'assoluta mancanza di prudenza e sprezzo per l'incolumità altrui. Soltanto grazie ai pronti riflessi dell'altro conducente o forse solo per pura fortuna è stata evitata la collisione, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. L'atteggiamento dell'insorgente è ancor più riprovevole, avendo egli agito intenzionalmente: è infatti chiaro che egli voleva "dare una lezione" all'altro conducente. Appare dunque priva di ogni fondamento l'affermazione che la violazione delle norme della circolazione sarebbe avvenuta per negligenza lieve. Il ricorrente voleva e sapeva quello che stava facendo. A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha adottato un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. 5.3. Resta ora da valutare l'estensione temporale del provvedimento amministrativo in questione. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte la colpa del ricorrente è da considerarsi grave. Considerato inoltre che egli è stato oggetto di una misura di revoca nell'aprile 1994 della durata di due mesi, questo tribunale ritiene che la Sezione della circolazione, fissando la durata della revoca in due mesi, non ha violato il principio della proporzionalità. La sanzione tutt'al più pecca per eccessiva mitezza. Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 16 cpv. 3 lett. a, 90 cifra 2 LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono posti a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________; __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria