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52.1998.99

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.99 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.99 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.99

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00099 Lugano 30 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  14 aprile 1998 di __________ contro la decisione 18 marzo 1998, no. 1172, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 31 agosto 1997 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ stabilisce di versare al ricorrente l'importo di fr. 6'283.50; viste le risposte:

-    4 maggio 1998 del Consiglio parrocchiale di __________;

-    4 maggio 1998 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1991 il Comune di __________ ha dato avvio ad alcuni lavori di sistemazione del cimitero comunale in collaborazione con la parrocchia; che il municipio di __________ ha deliberato le opere di sanitario e lattoniere alla __________, che le ha subappaltate al sindaco __________, qui ricorrente; che in seguito al fallimento della __________, __________ non ha potuto incassare la fattura emessa per le sue prestazioni (fr. 9'443.36); che il 18 maggio 1995 __________ ha pertanto inviato alla parrocchia una fattura di ugual importo; che la parrocchia si è rifiutata di pagarla, asserendo che debitore era il comune, committente della maggior parte dei lavori; che del contenzioso è stata investita la Sezione enti locali (SEL); che nell'ambito di una riunione tenutasi alla presenza di rappresentanti della SEL, della Curia vescovile, del municipio e del consiglio parrocchiale venne stabilito che la perdita subita dal ricorrente nel fallimento della __________ sarebbe stata coperta nella misura di fr. 3'159.85 dalla parrocchia e di fr. 6'283.50 dal comune; che __________ ha quindi inviato una nuova fattura di fr. 6'283.50 al comune ed un'altra di fr. 3'159.85 alla parrocchia; che il 31 agosto 1997 si è tenuta l'assemblea parrocchiale, convocata per deliberare fra l'altro anche sulla "liquidazione della fattura __________ inerente al lavoro eseguito"; che dopo aver risolto con undici voti favorevoli, uno contrario (__________) ed un astenuto (__________) di pagare la fattura di fr. 3'159.85, sentite le spiegazioni del ricorrente, l'assemblea ha deciso di pagargli anche la differenza che, stando a quanto convenuto, avrebbe invece dovuto essere assunta dal comune; che su segnalazione di __________ il Consiglio di Stato è intervenuto quale autorità di vigilanza sulle parrocchie, annullando con giudizio 18 marzo 1998 la decisione assembleare di versare a __________ anche l'importo di fr. 6'283.50; che in sostanza il Governo ha ritenuto che la deliberazione assembleare fosse stata viziata dalla partecipazione del ricorrente __________ alla discussione e dalla mancanza di un corrispondente messaggio del consiglio parrocchiale; che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata l'intera assemblea per vizio di forma, subordinatamente che la decisione impugnata venga modificata tenendo conto delle sue allegazioni; che l'insorgente eccepisce la fedefacenza del verbale dell'assemblea, sostenendo in particolare di essersi limitato a rispondere alle domande che gli venivano poste; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal denunciante __________ (vicesindaco) che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, mentre il presidente del consiglio parrocchiale si astiene da una presa di posizione formale; considerato, in diritto che nella misura in cui postula il ripristino della decisione assembleare annullata, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 28 LLCC e 207 LOC; che l'impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui sollecita l'annullamento dell'assemblea e delle relative deliberazioni: oggetto dell'intervento del Consiglio di Stato in veste d'autorità di vigilanza sulle parrocchie è unicamente la decisione con cui l'assemblea parrocchiale ha disposto il versamento della somma di fr. 6'283.50 a favore del ricorrente; che giusta l'art. 19 RLLCC "se la votazione verte sopra oggetti a riguardo dei quali un cittadino trovisi personalmente interessato, esso non potrà partecipare alla votazione"; che secondo l'art. 32 LOC, applicabile all'assemblea parrocchiale in virtù del rinvio di cui all'art. 20 § LLCC, "il cittadino il cui interesse personale è in collisione con quello del comune nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte nè alla discussione, nè al voto"; che, in concreto, è evidente che l'interesse del ricorrente non collima con quello della parrocchia; che il ricorrente non nega affatto di aver preso parte alla discussione sull'oggetto; che il grado di partecipazione è irrilevante: anche una partecipazione passiva alla discussione che precede il voto inficia la deliberazione che ne scaturisce; che la mera presenza dell’interessato può in effetti condizionare la libertà di discussione e di voto dei partecipanti; che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 20, 28, LLCC; 32, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario