Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 giugno 1997 del municipio, atteso che dalla pubblicazione delle risoluzioni adottate il 5 maggio 1997 dal consiglio comunale (cfr. doc. A inc. 9411 CdS) non era assolutamente possibile inferire la determinazione del legislativo di procedere all'incasso dei contributi paritetici di fr. 7'751.20 che il comune aveva anticipato a suo beneficio. Inoltrata tempestivamente davanti alla competente autorità da una persona con ogni evidenza legittimata a ricorrere, l'impugnativa 30 giugno 1997 di __________ era quindi certamente ricevibile in ordine.
3. Posto che incontestabilmente il resistente deve ancora ad __________ la somma di fr. 3'817.10 (cfr. decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato, cresciuta in giudicato), la materia dell'odierno contendere consiste essenzialmente nel sapere se il comune di __________ può pretendere dal ricorrente il rimborso della metà dei contributi sociali riversati alla cassa cantonale di compensazione in relazione all'indennità di partenza erogatagli nel 1995. La riposta al quesito non può che essere positiva. Le cosiddette indennità di buonuscita prive di carattere previdenziale come quella versata ad __________ fanno parte infatti del salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS, 7 lett. q OAVS e N. 2083 ss. DSD) sul quale vengono prelevati per legge i contributi sociali AVS, AI, IPG e AD. I contributi vengono assunti in forma paritetica dal dipendente (art. 3 e 5 LAVS) e dal datore di lavoro (art. 12 e 13 LAVS). Quello del salariato è dedotto da ogni paga e versato periodicamente alla cassa di compensazione dal datore di lavoro insieme alla sua quota (art. 14 cpv. 1 LAVS, N. 2013 DRC). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, dalle tavole processuali non si può assolutamente dedurre un qualsivoglia impegno del comune ad assumersi la totalità dei contributi riversati alla cassa di compensazione sulla nota liquidazione di fr. 118'393.-. La convenzione del 1° febbraio 1995 è del tutto silente in merito e questa mancanza di accordi specifici in tema di ripartizione degli oneri sociali depone a favore della implicita volontà delle parti di adagiarsi alla regolamentazione sancita dalla legge. D'altra parte, la convenzione non indica neppure che l'indennità di partenza accordata al segretario partente fosse al netto di tutte le deduzioni. Anzi, dalla corrispondenza scambiata in antecedenza (cfr. missiva 1° aprile 1992 municipio di __________ /__________) si arguisce invero che la somma della liquidazione era "al lordo", essendo stata calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile globale moltiplicato per una parte degli anni di servizio prestati. Anche il certificato di salario rilasciato all'insorgente a fini fiscali riporta per l'anno 1995 una retribuzione lorda di fr. 118'393.-, contributi assicurativi per fr. 7'754.- e un netto di fr. 110'639.-. In quanto volta a contestare il diritto del comune di incassare presso il ricorrente la metà dei contributi sociali pagati sull'indennità di partenza di fr. 118'393.-, l'impugnativa si avvera pertanto infondata.
4. In coda al suo gravame il ricorrente chiede l'abbandono della tassa di giudizio di fr. 300.- esposta dal Consiglio di Stato. Invano. Giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che, per i procedimenti di carattere pecuniario, varia da fr. 10.- a fr. 10'000.-. La tassa è accollata alla parte soccombente - ovvero al soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha ingiustamente resistito ad un ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2 ad art. 31 PAmm e rinvii) - e deve rispettare i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. In concreto, la tassa di 300.- fr. applicata dal Consiglio di Stato risponde ampiamente ai criteri di commisurazione dianzi enunciati ed è talmente contenuta da risultare addirittura insufficiente a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dal ricorso. Tenuto conto dell'infondatezza del gravame inoltrato, essa andava posta integralmente a carico del ricorrente insorto a tutela di meri interessi personali di natura pecuniaria. Non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla.
5. Ferme queste premesse il ricorso va integralmente respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 5, 12, 13, 14 LAVS; 7 OAVS; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.11.1999 52.1998.97 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.11.1999 52.1998.97 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.11.1999 52.1998.97
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.1998.00097 Lugano 5 novembre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 12 aprile 1998 di __________ contro la decisione 18 marzo 1998 (no. 1111) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 giugno 1997 con la quale il municipio di __________ ha posto in compensazione un debito residuo di fr. 3'817.10 con l'importo di fr. 7'751.20 corrispondente ai contributi sociali anticipati dal comune sull'indennità versata a titolo di liquidazione del rapporto d'impiego; viste le risposte:
- 20 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
- 10 giugno 1998 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il ricorrente __________ è stato alle dipendenze del comune di __________ in qualità di segretario comunale a tempo parziale dal 2 maggio 1965 al 31 luglio 1992. Contestualmente all'inoltro delle dimissioni, il dipendente ha postulato il riconoscimento di un'indennità di partenza di fr. 105'511.80. Dopo ampie discussioni conclusesi con la sottoscrizione di una convenzione, in data 13 aprile 1995 il comune gli ha versato una liquidazione di fr. 9'927.50 corrispondente all'indennità dovuta, di complessivi fr. 118'393.05, dedotte tutte le imposte comunali rimaste impagate tra il 1983 e il 1994. B. Con scritto 23 giugno 1996 __________ ha sollecitato il pagamento di ulteriori fr. 6'878.70, ritenuto come a seguito di alcune tassazioni impugnate con successo il debito fiscale nei confronti del comune fosse risultato inferiore al previsto. Il 10 luglio seguente il municipio si è per contro professato creditore nei confronti del ricorrente di fr. 3'207.90, importo ottenuto sottraendo da un vantato credito di fr. 7'025.- relativo ad omesse prestazioni lavorative dell'ex segretario comunale la somma di fr. 3'817.10 dovutagli effettivamente a titolo di rimborso delle imposte trattenute in eccesso. Adito da __________, con giudizio 13 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione municipale, stabilendo che il comune doveva corrispondere alla controparte ancora fr. 3'817.10 stante l'infondatezza della pretesa creditizia di fr. 7'025.-. C. Nella seduta del 5 maggio 1997 il consiglio comunale di __________ ha stanziato il credito di fr. 3'817.10 in oggetto e nel contempo ha risolto di porre in compensazione tale somma con i contributi AVS/AI/IPG/AD di fr. 7'751.20 che il comune aveva anticipato sulla liquidazione di fr. 118'393.05 accreditata a suo tempo ad __________. Informato di questa decisione mediante comunicazione municipale del 17 giugno 1997, il destinatario della medesima si è nuovamente aggravato davanti al Consiglio di Stato contestando le rivendicazioni dell'ente pubblico che lo ponevano in una posizione debitoria per fr. 3'934.10. Con giudicato 18 marzo 1998 l'autorità di ricorso di prime cure ha respinto l'impugnativa, reputando in sostanza che la convenzione sottoscritta a suo tempo non sollevava il ricorrente dal pagamento della metà dei contributi sociali così come prescritto dalla legge. D. Avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che i contributi paritetici vengano posti interamente a carico del comune di __________ e, di riflesso, accertato il suo diritto di percepire la somma di fr. 3'817.10. A mente dell'insorgente, il comune non potrebbe imporgli il pagamento della metà dei contributi sociali prelevati sulla sua indennità di partenza, atteso che la convenzione stipulata tra le parti il 1° febbraio 1995 è silente a riguardo. E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che propone la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, il quale avversa partitamente le tesi dell'insorgente sottolineando in specie come la controversa restituzione dei contributi anticipati sia stata richiesta in base ad un parere giuridico stilato sull'argomento dall'Istituto delle assicurazioni sociali. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC, nonché 43 e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. A dispetto di quanto sembra sostenere il resistente nelle sue osservazioni al presente ricorso, il gravame che __________ ha inoltrato il 30 giugno 1997 innanzi al Consiglio di Stato era senz'altro ammissibile. L'insorgente ha infatti preso conoscenza completa dei provvedimenti che lo concernevano solo al momento in cui ha ricevuto la lettera 17 giugno 1997 del municipio, atteso che dalla pubblicazione delle risoluzioni adottate il 5 maggio 1997 dal consiglio comunale (cfr. doc. A inc. 9411 CdS) non era assolutamente possibile inferire la determinazione del legislativo di procedere all'incasso dei contributi paritetici di fr. 7'751.20 che il comune aveva anticipato a suo beneficio. Inoltrata tempestivamente davanti alla competente autorità da una persona con ogni evidenza legittimata a ricorrere, l'impugnativa 30 giugno 1997 di __________ era quindi certamente ricevibile in ordine.
3. Posto che incontestabilmente il resistente deve ancora ad __________ la somma di fr. 3'817.10 (cfr. decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato, cresciuta in giudicato), la materia dell'odierno contendere consiste essenzialmente nel sapere se il comune di __________ può pretendere dal ricorrente il rimborso della metà dei contributi sociali riversati alla cassa cantonale di compensazione in relazione all'indennità di partenza erogatagli nel 1995. La riposta al quesito non può che essere positiva. Le cosiddette indennità di buonuscita prive di carattere previdenziale come quella versata ad __________ fanno parte infatti del salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS, 7 lett. q OAVS e N. 2083 ss. DSD) sul quale vengono prelevati per legge i contributi sociali AVS, AI, IPG e AD. I contributi vengono assunti in forma paritetica dal dipendente (art. 3 e 5 LAVS) e dal datore di lavoro (art. 12 e 13 LAVS). Quello del salariato è dedotto da ogni paga e versato periodicamente alla cassa di compensazione dal datore di lavoro insieme alla sua quota (art. 14 cpv. 1 LAVS, N. 2013 DRC). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, dalle tavole processuali non si può assolutamente dedurre un qualsivoglia impegno del comune ad assumersi la totalità dei contributi riversati alla cassa di compensazione sulla nota liquidazione di fr. 118'393.-. La convenzione del 1° febbraio 1995 è del tutto silente in merito e questa mancanza di accordi specifici in tema di ripartizione degli oneri sociali depone a favore della implicita volontà delle parti di adagiarsi alla regolamentazione sancita dalla legge. D'altra parte, la convenzione non indica neppure che l'indennità di partenza accordata al segretario partente fosse al netto di tutte le deduzioni. Anzi, dalla corrispondenza scambiata in antecedenza (cfr. missiva 1° aprile 1992 municipio di __________ /__________) si arguisce invero che la somma della liquidazione era "al lordo", essendo stata calcolata sulla base dell'ultimo stipendio mensile globale moltiplicato per una parte degli anni di servizio prestati. Anche il certificato di salario rilasciato all'insorgente a fini fiscali riporta per l'anno 1995 una retribuzione lorda di fr. 118'393.-, contributi assicurativi per fr. 7'754.- e un netto di fr. 110'639.-. In quanto volta a contestare il diritto del comune di incassare presso il ricorrente la metà dei contributi sociali pagati sull'indennità di partenza di fr. 118'393.-, l'impugnativa si avvera pertanto infondata.
4. In coda al suo gravame il ricorrente chiede l'abbandono della tassa di giudizio di fr. 300.- esposta dal Consiglio di Stato. Invano. Giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia che, per i procedimenti di carattere pecuniario, varia da fr. 10.- a fr. 10'000.-. La tassa è accollata alla parte soccombente - ovvero al soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha ingiustamente resistito ad un ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2 ad art. 31 PAmm e rinvii) - e deve rispettare i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. In concreto, la tassa di 300.- fr. applicata dal Consiglio di Stato risponde ampiamente ai criteri di commisurazione dianzi enunciati ed è talmente contenuta da risultare addirittura insufficiente a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dal ricorso. Tenuto conto dell'infondatezza del gravame inoltrato, essa andava posta integralmente a carico del ricorrente insorto a tutela di meri interessi personali di natura pecuniaria. Non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla.
5. Ferme queste premesse il ricorso va integralmente respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 5, 12, 13, 14 LAVS; 7 OAVS; 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario