Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 PAmm).
2. Il ricorrente si duole
innanzitutto del modo di procedere delle autorità nel calcolare l'alcolemia
riscontrata, ritenendolo arbitrario. Sostiene a tale proposito di non aver
guidato in stato di ebrietà e che i dati cronologici presentati dalla polizia
cantonale risulterebbero incomprensibili ed in palese contrasto con quanto
affermato dai testimoni e da egli stesso. Come si vedrà in seguito (consid. 4),
la critica non può essere di soccorso al ricorrente. Del resto la decisione,
che è stata adottata per fini di sicurezza e non a scopo di ammonimento, serve
a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1
prima frase OAC) e non è vincolata dalla violazione delle norme della
circolazione (JT 1989 n. 11 pag. 662). Ne consegue che la censura non merita di
essere approfondita.
3. A norma dei combinati art.
16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata
se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di
osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa
in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I n. 64 consid. 4a pag.
152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in
merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen,
pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal
precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua
futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie
con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la
licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,
così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere
ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT
1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).
4. Le autorità inferiori hanno
fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicotecnica del
1° dicembre 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e
l'indipendenza del perito, il ricorrente non condivide le risultanze del referto.
4.1. L'art. 58 RLACStr
dispone che, per quanto riguarda la procedura peritale, sono applicabili per
analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura
per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di
fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene
in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19
cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura
civile, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali,
deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo
concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici
congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di
contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto
a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse
appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o
anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata).
4.2. La perizia psicotecnica ha in sostanza rilevato che
l'insorgente non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e
la sicurezza degli utenti. Il rapporto dello psicologo del traffico contiene
delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente
vertenza. Di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di
circolazione stradale, il referto si basa pure su un colloquio approfondito con
il ricorrente. Le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che l'insorgente,
benché non sia un etilista cronico, è incapace di sapersi controllare nel bere
sul momento allorquando sa di dover guidare. L'esperto ha infine pronosticato
che solo una misura di sicurezza porterà il peritando a prendere coscienza
della gravità, da un lato, delle infrazioni finora relativizzate se non
banalizzate, e dall'altro della pericolosità delle lacune riscontrate in
rapporto ai potenziali comportamenti futuri (pag. 3).
4.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, queste conclusioni
appaiono attendibili.
Se il referto si basasse unicamente sul fatto che il
ricorrente avrebbe ingerito dell'alcool
"proprio dopo essere stato
sorpreso dalla polizia al volante il 4.7.97 alle ore 03.00 di notte"
tanto da denotare la correlazione
"difficoltà - ricorso alla
droga"
allorquando in realtà egli è stato interpellato dalla polizia
soltanto il mattino successivo, la critica potrebbe al limite poter anche essere
presa in considerazione. Sennonché la perizia ha riscontrato nell'insorgente,
in rapporto alle infrazioni, la tendenza a negare la portata delle stesse (pag.
1). L'esperto ha constatato alla luce dei precedenti (pag. 2), tra l'altro, che
"invece di arrendersi al fatto di aver commesso infrazioni
indubbiamente gravi (alcol, danni alla vettura della sorella per fr. 2'500.–,
invasione della corsia di contromano, fuoriuscita dal campo stradale; altra
guida in stato di ebrietà, salito su una vettura con alla guida un giovane di
17 anni) cerca di contenere l'importanza, disquisendo su sfortuna, come detto,
e su presunti errori di calcolo dell'alcolemia da parte del laboratorio
bioanalitico"
. Ha inoltre posto l'accento sul fatto che
"il
protagonista banalizza la guida in stato di ebrietà del 4.7.'97"
per
aver guidato dal bar fino a casa, ancorché per soli 200 metri.
"Ma
proprio perché così vicino a casa, è grave, sapendo d'avere bevuto, il non aver
capito di lasciare l'auto dove era e di fare i 200 metri a piedi. E' un
ulteriore segnale dell'assenza della consapevolezza della problematicità del
rapporto alcol-guida".
Inoltre dal profilo psicologico in generale
l'esperto ha pure riscontrato che i comportamenti stradali del peritando
"indicano
tuttavia per lui la necessità di portare a compimento la maturazione della
propria personalità, le lacune esistenti essendo potenzialmente pericolose per
la sicurezza stradale"
. Benché venga minimizzata dal ricorrente, l'immaturità
constatata dall'esperto assume una certa gravità se posta in relazione con la
circolazione stradale. Inoltre il perito ha pure rilevato, in rapporto al fatto
di non aver impedito al ragazzo di 17 anni di mettersi al volante perché la
vettura era sua che
"manca all'interessato la decisione, il rigore, che
ne farebbero una persona dal carattere più affidabile".
Del resto, già
la perizia del STCA ha evidenziato dei limiti nelle sue capacità di controllo
razionale e volitivo dei propri impulsi, problemi affettivo-relazionali e insicurezza.
Nemmeno la tesi dell'insorgente secondo cui il rapporto
sarebbe viziato da un grave errore nella ricostruzione dei fatti può essergli
di soccorso. Innanzitutto la misura di sicurezza è stata adottata dall'autorità
di prima istanza per motivi di inidoneità caratteriale e non per motivi di
alcolismo. Va inoltre osservato che in merito all'accertamento dell'ebrietà, il
giudice apprezza liberamente la prova del prelievo del sangue il quale non
assurge a prova legale (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la
circulation routière, 3. ed., n. 1 ad art. 138 OAC). Del resto, se è vero che i
dati cronologici relativi all'alcolemia indicati dal laboratorio bioanalitico
rivelano che egli avrebbe cessato di bere alle ore 22.30 del 3 luglio 1997 -
quando in realtà risulta che a quell'ora egli non aveva ancora incominciato
(cfr. verbale di interrogatorio 4 luglio 1997) - è altrettanto vero che in
considerazione del relativo periodo di eliminazione l'erronea indicazione cronologica
del laboratorio non può che essergli favorevole. La determinazione del tasso di
alcool assorbito tra il momento critico stabilito alle 23.30 del 3 luglio e il
prelievo del sangue avvenuto il 4 luglio alle ore 08.30 ha dato un valore di
1.47 ‰ al minimo e 3.02 ‰ al massimo. Orbene, se si fosse tenuto conto del
reale momento critico fissato più tardi di quello stabilito dal laboratorio, il
valore dell'alcolemia non poteva che essere superiore. Ma vi è di più.
Dall'ordine 4 luglio 1997 della polizia cantonale di prelevare e di analizzare
il sangue, risulta che alle ore 07.15 del 4 luglio l'esame dell'alito dava
ancora un tasso dello 0.68 ‰ e che tra il fatto avvenuto al più tardi alle ore
03.00 e il prelievo del sangue egli si era limitato ad ingerire 1 dl di vino
rosso, ciò che ha pure confermato durante il suo interrogatorio. Tali
risultanze portano questo Tribunale alla convinzione che il ricorrente, malgrado
si limiti a sostenere di aver sorseggiato durante la serata in totale 4 birrini
di 2 dl l'uno, si trovava quella sera in stato di ebrietà al volante con un
tasso di almeno 0.8 ‰. Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui
l'errore cronologico sulla determinazione dell'alcolemia avrebbe minato alla
base la conclusione peritale, è infondata. D'altronde il fatto di affermare per
la prima volta davanti al perito di aver bevuto
"un paio di bicchieri o
tre di vino"
è poco credibile ed è in netto contrasto con quanto da
egli dichiarato ed espressamente sottoscritto davanti alla Polizia cantonale di
aver ingerito unicamente 1 dl di vino rosso.
Ma vi è di più. Già le risultanze dell'estratto del
casellario cantonale della circolazione porta questo Tribunale alla convinzione
dell'affidabilità della perizia. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente
che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga
conto dei suoi trascorsi, anche se dovessero limitarsi ad un unico episodio.
Orbene, risulta che la revoca della licenza di condurre era scaduta il 3 febbraio
1997 e la nuova infrazione, ancora per ebrietà, è avvenuta soltanto 5 mesi dopo.
La precedente misura di revoca a scopo di ammonimento non ha pertanto raggiunto
lo scopo prefisso, ossia di correggere l'insorgente e ad impedire la recidività
delle infrazioni; di conseguenza la presente misura a scopo di sicurezza è
giustificata.
4.4. Da quanto esposto
discende che il referto dello psicologo del traffico, evidenziando come
l'interessato palesi - soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di
infrazione - una gravità di fondo nella personalità sempre maggiore, è chiaro,
approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente.
Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14
cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per
inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
5. Rimane da esaminare se la
misura concernente il periodo di prova stabilito fino al luglio 1999 è
proporzionata alla fattispecie.
5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità
caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici,
deve sempre essere pronunciata per un durata indeterminata. Nella decisione
deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo
di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di
cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento
ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata
condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.
E. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 5.2. In concreto, è incontestato che al ricorrente è stata revocata la licenza di condurre il 21 novembre 1996, ossia poco più di un anno dopo aver conseguito la relativa licenza, per la durata di 4 mesi per aver circolato con l'autovettura in stato di ebrietà perdendo la padronanza di guida durante una manovra di svolta e invadendo la corsia di contromano e fuoriuscire dal campo stradale provocando danni a terzi. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di rimettersi al volante dopo aver assorbito dell'alcol. Del resto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente. Con la nuova infrazione egli ha dimostrato che la misura precedente di ammonimento si è rivelata insufficiente, come ha rilevato il perito (pag. 2) "a scalfire la coscienza etica del protagonista fino a farlo reagire al punto di evitare recidive". 5.3. Ora, visto quanto precede, la decisione di non concedere nessun riesame prima del mese di luglio 1999, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un nuovo esame psicotecnico è tutto sommato adeguata alle circostanze. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato la decisione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità in materia di circolazione stradale in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura intrapresa. Essa deve di conseguenza essere confermata.
6. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 30, 33, 138 segg. OAC; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; Per questi motivi, visti gli art. dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.07.1998 52.1998.92 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.07.1998 52.1998.92 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.07.1998 52.1998.92
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00092 Lugano 14 luglio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 6 aprile 1998 di __________ patrocinato dall'avv. __________ contro la risoluzione 18 marzo 1998 (n. 1127) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 22 gennaio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale); vista la risposta 10 aprile 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) Il 24 ottobre 1995 __________ ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre autoveicoli della categoria B. Il 21 novembre 1996 tale licenza gli è stata revocata per la durata di 4 mesi per aver circolato il 4 ottobre 1996 con l'autovettura in stato di ebrietà, perso la padronanza di guida durante una manovra di svolta, invaso la corsia di contromano per infine fuoriuscire dal campo stradale, provocando danni a terzi.
b) Con rapporto di segnalazione 10 luglio 1997 la polizia cantonale ha accertato che il 4 luglio 1997 verso le ore 03.00 __________ ha condotto in stato di ebrietà un'autovettura in territorio di __________ e concesso, sulla tratta __________ -__________, cedendo poi la guida a persona priva di licenza di condurre. La perizia alcolimetrica ha in seguito rilevato un tasso (1.67-3.22 ‰) corrispondente a uno stato d'ubriachezza da leggera a media che non consente più la corretta guida di un veicolo a motore.
c) Il 6 novembre 1997 il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) ha presentato un rapporto peritale relativo all'interessato, concludendo che "emerge la presenza di un quadro caratterizzato dagli eccessi alcolici inseriti in una personalità fragile" . Il 1° dicembre 1997 lo psicologo del traffico __________ ha presentato all'Ufficio giuridico della circolazione una perizia psicotecnica con cui ha in sostanza rilevato in __________ - escludendo tuttavia l'etilismo cronico
- "la capacità di non sapersi controllare nel bere sul momento, quando sa di dover guidare" . B. Il 22 gennaio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato a scopo di sicurezza la licenza di condurre veicoli a motore a __________ a tempo indeterminato, indicando che nessun riesame verrà concesso prima del mese di luglio 1999 e la riammissione alla guida subordinata al superamento di un esame psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha in sostanza giustificato la decisione emanata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr - dichiarata immediatamente esecutiva - a seguito delle risultanze della perizia psicotecnica, della grave infrazione commessa e della sua recidività. C. Con decisione 18 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha pronunciato la reiezione del gravame inoltrato il 9 febbraio precedente da __________. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto peritale dello psicologo del traffico. Ha quindi concluso per l'inidoneità del ricorrente alla guida per motivi caratteriali. Ha nondimeno determinato, sulla base delle osservazioni del dipartimento, che l'alcolemia riscontrata nel ricorrente non era di un valore dell'1.67-3.22, bensì dell'1.47-3.02 ‰. D. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, subordinatamente che la revoca sia limitata a un anno senza ulteriori condizioni. Contesta il modo di procedere delle autorità nel calcolare l'alcolemia riscontrata e le conclusioni a cui è giunto lo psicologo del traffico. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr. Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il ricorrente si duole innanzitutto del modo di procedere delle autorità nel calcolare l'alcolemia riscontrata, ritenendolo arbitrario. Sostiene a tale proposito di non aver guidato in stato di ebrietà e che i dati cronologici presentati dalla polizia cantonale risulterebbero incomprensibili ed in palese contrasto con quanto affermato dai testimoni e da egli stesso. Come si vedrà in seguito (consid. 4), la critica non può essere di soccorso al ricorrente. Del resto la decisione, che è stata adottata per fini di sicurezza e non a scopo di ammonimento, serve a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei (art. 30 cpv. 1 prima frase OAC) e non è vincolata dalla violazione delle norme della circolazione (JT 1989 n. 11 pag. 662). Ne consegue che la censura non merita di essere approfondita.
3. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).
4. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia psicotecnica del 1° dicembre 1997. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente non condivide le risultanze del referto. 4.1. L'art. 58 RLACStr dispone che, per quanto riguarda la procedura peritale, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata). 4.2. La perizia psicotecnica ha in sostanza rilevato che l'insorgente non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza degli utenti. Il rapporto dello psicologo del traffico contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza. Di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale, il referto si basa pure su un colloquio approfondito con il ricorrente. Le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che l'insorgente, benché non sia un etilista cronico, è incapace di sapersi controllare nel bere sul momento allorquando sa di dover guidare. L'esperto ha infine pronosticato che solo una misura di sicurezza porterà il peritando a prendere coscienza della gravità, da un lato, delle infrazioni finora relativizzate se non banalizzate, e dall'altro della pericolosità delle lacune riscontrate in rapporto ai potenziali comportamenti futuri (pag. 3). 4.3. Contrariamente all'opinione del ricorrente, queste conclusioni appaiono attendibili. Se il referto si basasse unicamente sul fatto che il ricorrente avrebbe ingerito dell'alcool "proprio dopo essere stato sorpreso dalla polizia al volante il 4.7.97 alle ore 03.00 di notte" tanto da denotare la correlazione "difficoltà - ricorso alla droga" allorquando in realtà egli è stato interpellato dalla polizia soltanto il mattino successivo, la critica potrebbe al limite poter anche essere presa in considerazione. Sennonché la perizia ha riscontrato nell'insorgente, in rapporto alle infrazioni, la tendenza a negare la portata delle stesse (pag. 1). L'esperto ha constatato alla luce dei precedenti (pag. 2), tra l'altro, che "invece di arrendersi al fatto di aver commesso infrazioni indubbiamente gravi (alcol, danni alla vettura della sorella per fr. 2'500.–, invasione della corsia di contromano, fuoriuscita dal campo stradale; altra guida in stato di ebrietà, salito su una vettura con alla guida un giovane di 17 anni) cerca di contenere l'importanza, disquisendo su sfortuna, come detto, e su presunti errori di calcolo dell'alcolemia da parte del laboratorio bioanalitico" . Ha inoltre posto l'accento sul fatto che "il protagonista banalizza la guida in stato di ebrietà del 4.7.'97" per aver guidato dal bar fino a casa, ancorché per soli 200 metri. "Ma proprio perché così vicino a casa, è grave, sapendo d'avere bevuto, il non aver capito di lasciare l'auto dove era e di fare i 200 metri a piedi. E' un ulteriore segnale dell'assenza della consapevolezza della problematicità del rapporto alcol-guida". Inoltre dal profilo psicologico in generale l'esperto ha pure riscontrato che i comportamenti stradali del peritando "indicano tuttavia per lui la necessità di portare a compimento la maturazione della propria personalità, le lacune esistenti essendo potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale" . Benché venga minimizzata dal ricorrente, l'immaturità constatata dall'esperto assume una certa gravità se posta in relazione con la circolazione stradale. Inoltre il perito ha pure rilevato, in rapporto al fatto di non aver impedito al ragazzo di 17 anni di mettersi al volante perché la vettura era sua che "manca all'interessato la decisione, il rigore, che ne farebbero una persona dal carattere più affidabile". Del resto, già la perizia del STCA ha evidenziato dei limiti nelle sue capacità di controllo razionale e volitivo dei propri impulsi, problemi affettivo-relazionali e insicurezza. Nemmeno la tesi dell'insorgente secondo cui il rapporto sarebbe viziato da un grave errore nella ricostruzione dei fatti può essergli di soccorso. Innanzitutto la misura di sicurezza è stata adottata dall'autorità di prima istanza per motivi di inidoneità caratteriale e non per motivi di alcolismo. Va inoltre osservato che in merito all'accertamento dell'ebrietà, il giudice apprezza liberamente la prova del prelievo del sangue il quale non assurge a prova legale (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1 ad art. 138 OAC). Del resto, se è vero che i dati cronologici relativi all'alcolemia indicati dal laboratorio bioanalitico rivelano che egli avrebbe cessato di bere alle ore 22.30 del 3 luglio 1997 - quando in realtà risulta che a quell'ora egli non aveva ancora incominciato (cfr. verbale di interrogatorio 4 luglio 1997) - è altrettanto vero che in considerazione del relativo periodo di eliminazione l'erronea indicazione cronologica del laboratorio non può che essergli favorevole. La determinazione del tasso di alcool assorbito tra il momento critico stabilito alle 23.30 del 3 luglio e il prelievo del sangue avvenuto il 4 luglio alle ore 08.30 ha dato un valore di 1.47 ‰ al minimo e 3.02 ‰ al massimo. Orbene, se si fosse tenuto conto del reale momento critico fissato più tardi di quello stabilito dal laboratorio, il valore dell'alcolemia non poteva che essere superiore. Ma vi è di più. Dall'ordine 4 luglio 1997 della polizia cantonale di prelevare e di analizzare il sangue, risulta che alle ore 07.15 del 4 luglio l'esame dell'alito dava ancora un tasso dello 0.68 ‰ e che tra il fatto avvenuto al più tardi alle ore 03.00 e il prelievo del sangue egli si era limitato ad ingerire 1 dl di vino rosso, ciò che ha pure confermato durante il suo interrogatorio. Tali risultanze portano questo Tribunale alla convinzione che il ricorrente, malgrado si limiti a sostenere di aver sorseggiato durante la serata in totale 4 birrini di 2 dl l'uno, si trovava quella sera in stato di ebrietà al volante con un tasso di almeno 0.8 ‰. Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui l'errore cronologico sulla determinazione dell'alcolemia avrebbe minato alla base la conclusione peritale, è infondata. D'altronde il fatto di affermare per la prima volta davanti al perito di aver bevuto "un paio di bicchieri o tre di vino" è poco credibile ed è in netto contrasto con quanto da egli dichiarato ed espressamente sottoscritto davanti alla Polizia cantonale di aver ingerito unicamente 1 dl di vino rosso. Ma vi è di più. Già le risultanze dell'estratto del casellario cantonale della circolazione porta questo Tribunale alla convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se dovessero limitarsi ad un unico episodio. Orbene, risulta che la revoca della licenza di condurre era scaduta il 3 febbraio 1997 e la nuova infrazione, ancora per ebrietà, è avvenuta soltanto 5 mesi dopo. La precedente misura di revoca a scopo di ammonimento non ha pertanto raggiunto lo scopo prefisso, ossia di correggere l'insorgente e ad impedire la recidività delle infrazioni; di conseguenza la presente misura a scopo di sicurezza è giustificata. 4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico, evidenziando come l'interessato palesi - soprattutto con la ripetizione dello stesso tipo di infrazione - una gravità di fondo nella personalità sempre maggiore, è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
5. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova stabilito fino al luglio 1999 è proporzionata alla fattispecie. 5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza, fondata sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida o su altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per un durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. Schaffhauser, op. cit., pag. 128 segg. n. 2180 segg., in particolare pag. 131 n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 5.2. In concreto, è incontestato che al ricorrente è stata revocata la licenza di condurre il 21 novembre 1996, ossia poco più di un anno dopo aver conseguito la relativa licenza, per la durata di 4 mesi per aver circolato con l'autovettura in stato di ebrietà perdendo la padronanza di guida durante una manovra di svolta e invadendo la corsia di contromano e fuoriuscire dal campo stradale provocando danni a terzi. Orbene, già questa esperienza avrebbe dovuto bastare per impedirgli di rimettersi al volante dopo aver assorbito dell'alcol. Del resto, già il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'insorgente. Con la nuova infrazione egli ha dimostrato che la misura precedente di ammonimento si è rivelata insufficiente, come ha rilevato il perito (pag. 2) "a scalfire la coscienza etica del protagonista fino a farlo reagire al punto di evitare recidive". 5.3. Ora, visto quanto precede, la decisione di non concedere nessun riesame prima del mese di luglio 1999, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un nuovo esame psicotecnico è tutto sommato adeguata alle circostanze. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato la decisione censurata non procede quindi da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità in materia di circolazione stradale in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura intrapresa. Essa deve di conseguenza essere confermata.
6. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 30, 33, 138 segg. OAC; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; Per questi motivi, visti gli art. dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario