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52.1998.86

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-04-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.

2.   2.1. Giusta l'art. 1 LE,

edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo previo il

rilascio di una licenza edilizia (cpv. 1). La licenza è in particolare

necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la

modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). Non è invece

necessaria per gli interventi elencati aI cpv. 3 della citata disposizione. Non

è segnatamente necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni

e le costruzioni provvisorie (lett. b).

2.2. Nell'evenienza

concreta, il ricorrente sostiene di aver eseguito soltanto dei lavori di

manutenzione di un sentiero esistente. La licenza edilizia non sarebbe quindi necessaria.

L’eccezione è priva di fondamento.

Il sopralluogo esperito ha in effetti chiaramente dimostrato

che i lavori eseguiti dall’insorgente non sono per nulla riconducibili ad un

semplice intervento di manutenzione di un’opera preesistente. Lastricare un sentierino

in terra battuta con pietre disposte in modo da formare una vera e propria

massicciata lunga oltre dieci metri e larga più di uno configura senz’ombra di

dubbio un intervento edilizio di natura strutturale che va ben oltre il

semplice lavoro di manutenzione.

3.   Prima di eventualmente

esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiedere il rilascio di un

permesso in sanatoria è opportuno verificare se l’opera in contestazione possa

di principio conseguire una licenza edilizia a posteriori.

3.1. Di principio,

l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e

impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Eccezioni a tale principio, all’interno delle zone edificabili sono regolate

dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece

disciplinate dall’art. 24 LPT.

Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili

possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di

edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione

soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona

edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett.

b); presupposti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (DTF 123

II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; DFGP, Commento

alla LPT, ad art. 24, N. 11 seg.; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).

Il diritto cantonale, soggiunge l’art. 24 cpv. 2 LPT, può

inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione

di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale. In quest’ottica, l’art. 75 LALPT dispone che la

trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente

autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale

e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

3.2. Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona

edificabile di __________, in una zona priva di destinazione specifica. In

questa zona, stando all’art. 17 NAPR, gli interventi edilizi possono essere

autorizzati solo se adempiono i presupposti dell’art. 24 LPT.

Con questa disposizione la zona in oggetto viene di principio

sottratta a qualsiasi attività edilizia. Edifici e impianti possono essere

autorizzati solo in base al regime d’eccezione dell’art. 24 LPT. Opere

rispondenti al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT)

non sono in effetti nemmeno ipotizzabili, poiché il PR prescinde dall’assegnare

una specifica funzione a questo comparto territoriale, limitandosi a dichiarare

applicabile l’ordinamento dell’art. 24 LPT.

Ferma questa premessa, resta da verificare se l’opera qui in

esame risponda al requisito dell’ubicazione vincolata e se non vi si oppongano

interessi preponderanti.

Orbene, dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT si deve

negare che il tratto di strada realizzato abusivamente dal ricorrente possa

beneficiare di un’autorizzazione eccezionale. L’opera, destinata a servire un

fondo utilizzato per l’allevamento di alcuni asini nani, non esige affatto

un’ubicazione fuori della zona edificabile. Le modalità di sfruttamento del

fondo non sono sicuramente tali da richiedere un collegamento veicolare con la

strada che porta alla casa di vacanza del ricorrente. L’incerta attività

agricola da questi esercitata sul suo fondo non permette di configurare la

strada realizzata abusivamente alla stregua di un’opera ad ubicazione

vincolata. La discutibile autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del

territorio per la stalla-deposito non giustifica una diversa conclusione.

Nemmeno l’insorgente adduce argomenti che potrebbero suffragarla.

L’interesse del patriziato alla conservazione inalterata del

terreno sul quale è stata l’opera abusiva prevale d’altra parte chiaramente su

quello dell’insorgente. Il rilascio di un permesso in sanatoria non entra

quindi in considerazione nemmeno dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.

Né sono infine date le premesse per autorizzare l’opera in contestazione

sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L’intervento non può in effetti

essere assimilato ad una trasformazione parziale di una costruzione

preesistente, necessaria per la continuazione della sua utilizzazione attuale.

Semmai vi è stata una traccia di sentiero, l’opera realizzata abusivamente dal

ricorrente non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una

modifica parziale di un’opera edilizia preesistente, insuscettibile di

alterarne in modo apprezzabile l’identità. Tanto meno si tratta di una

trasformazione indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve

quindi concludere che l’accesso realizzato abusivamente dal ricorrente non può

comunque essere posto al beneficio di un permesso in sanatoria. Non occorre

pertanto esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiederlo senza il

consenso del patriziato, proprietario del terreno. Anche se lo fosse, non

potrebbe comunque ottenerlo.

Ritenuto che la stringata motivazione del giudizio censurato

non ha per nulla impedito all’insorgente di esercitare i suoi diritti di difesa

davanti all’autorità di ricorso, da questo profilo l’impugnativa va senz’altro

disattesa.

4.   4.1. Giusta l’art. 43 LE,

il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite

in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine

di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto

nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per

l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art.

43 N. 1 seg.).

4.2. Nell’evenienza concreta, la strada realizzata dal

ricorrente si pone in contrasto in contrasto insanabile con le norme che regolano

l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Il contrasto è grave ed

evidente. La violazione materiale posta in essere dall’insorgente non è priva

di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico. Essa è inoltre

particolarmente significativa per il patriziato, proprietario del fondo, che

per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto.

L’ordine di ripristino censurato, emanato sulla scorta del

preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, regge quindi alle

critiche del ricorrente.

5.   In esito alle

considerazioni che precedono il giudizio governativo, immune da violazioni del

diritto, va quindi confermato.

Tassa di giustizia, spese

e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 1, 2, 4, 21 e

43 LE; 5 e 47 RLE; 1, 5 e 6 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al

Patriziato di __________ a titolo di ripetibili.

3.   Nella misura in cui si fonda

sull’art. 24 LPT, contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.04.1999 52.1998.86 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.04.1999 52.1998.86 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.1999 52.1998.86

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00086 Lugano 28 aprile 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  31 marzo 1998 di __________ già patrocinato dall'avv. __________ contro la risoluzione 11 marzo 1998 (n. 966) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 27 gennaio 1998 dell'insorgente contro la decisione 8 gennaio 1998 del municipio di __________ con cui viene ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate alla part. n. __________ RF di __________ di proprietà del locale patriziato ed il ripristino del terreno al suo stato primitivo; viste le risposte:

-      7 aprile 1998 del municipio di __________;

-      8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;

-    16 aprile 1988 del Dipartimento del territorio, Servizi generali - UDC;

-    16 aprile 1998 del Patriziato di __________; letti ed esaminati gli atti; esperito un sopralluogo; ritenuto, in fatto A.   Il ricorrente __________ è proprietario di un fondo situato a __________, accanto alla sua casa di vacanza, in zona __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF di __________). Il 24 novembre 1997 gli è stata rilasciata la licenza edilizia per costruire una piccola stalla-deposito (5x3 ml), ove alloggiare alcuni asini nani e riporvi gli attrezzi per la lavorazione del terreno. B.   Nell'estate del 1997 __________ ha lastricato e sistemato a mo’ di strada una striscia di terreno lunga almeno una decina di metri del sottostante fondo n. __________ RF, di proprietà del patriziato di __________, allo scopo di collegare il fondo su cui alleva gli asini alla strada che porta alla sua casa di vacanza. Il 10 luglio 1997 il municipio di __________ gli ha intimato l'immediata sospensione dei lavori intrapresi senza disporre di alcun permesso. Il patriziato l’ha dal canto suo sollecitato a ripristinare la situazione originale. Non avendo ottenuto soddisfazione, si è rivolto al municipio, affinché ordinasse il ripristino del terreno abusivamente manomesso. C.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l’8 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato tanto al perturbatore per comportamento (__________), quanto al perturbatore per situazione (patriziato di __________), di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostituzione dello stato naturale del terreno. __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato. D.   Con giudizio 11 marzo 1988 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la decisione municipale. Il Governo ha rilevato che il ricorrente, dopo aver disatteso l'ordine di sospensione dei lavori impartitogli, aveva portato a termine la costruzione di una strada su un fondo di proprietà del patriziato senza alcun titolo autorizzativo e senza nemmeno disporre di un diritto di passo regolarmente iscritto a registro fondiario. Ha quindi ritenuto che l’opera non potesse conseguire una licenza in sanatoria, mancando del consenso del proprietario del fondo e non rispondendo alle condizioni poste dall'art. 24 LPT, in particolare a quella concernente l'ubicazione vincolata. L'Esecutivo cantonale ha altresì ritenuto che l'accesso, così come realizzato, fosse sproporzionato rispetto alle esigenze del ricorrente, che si riducono all'allevamento a titolo hobbistico di qualche asino nano in una stalla-deposito delle dimensioni di ml. 5x3. E.   Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'incarto venga ritornato all'autorità comunale affinché autorizzi i lavori eseguiti sul fondo del patriziato di __________. In sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza. Manifesta l'intenzione di promuovere una causa civile per ottenere dal giudice un ordine che obblighi il patriziato a sistemare adeguatamente il sentiero che passa sotto la sua proprietà. Sostiene pure che non sarebbe necessaria alcuna licenza edilizia e che sarebbe sufficiente la semplice notifica, poiché i lavori in questione si limiterebbero alla manutenzione di un sentiero esistente. Critica il Governo per non aver motivato la propria decisione sotto il profilo dell'art. 24 LPT. G.   All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti il municipio e il patriziato di __________, con argomenti che saranno discussi più avanti. H.   Il 20 ottobre 1998 si è svolto un sopralluogo in presenza del giudice delegato e delle parti. Delle risultanze si dirà nei considerandi di diritto. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.

2.   2.1. Giusta l'art. 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo previo il rilascio di una licenza edilizia (cpv. 1). La licenza è in particolare necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). Non è invece necessaria per gli interventi elencati aI cpv. 3 della citata disposizione. Non è segnatamente necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (lett. b). 2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene di aver eseguito soltanto dei lavori di manutenzione di un sentiero esistente. La licenza edilizia non sarebbe quindi necessaria. L’eccezione è priva di fondamento. Il sopralluogo esperito ha in effetti chiaramente dimostrato che i lavori eseguiti dall’insorgente non sono per nulla riconducibili ad un semplice intervento di manutenzione di un’opera preesistente. Lastricare un sentierino in terra battuta con pietre disposte in modo da formare una vera e propria massicciata lunga oltre dieci metri e larga più di uno configura senz’ombra di dubbio un intervento edilizio di natura strutturale che va ben oltre il semplice lavoro di manutenzione.

3.   Prima di eventualmente esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiedere il rilascio di un permesso in sanatoria è opportuno verificare se l’opera in contestazione possa di principio conseguire una licenza edilizia a posteriori. 3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Eccezioni a tale principio, all’interno delle zone edificabili sono regolate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece disciplinate dall’art. 24 LPT. Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b); presupposti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24, N. 11 seg.; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171). Il diritto cantonale, soggiunge l’art. 24 cpv. 2 LPT, può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. In quest’ottica, l’art. 75 LALPT dispone che la trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. 3.2. Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona edificabile di __________, in una zona priva di destinazione specifica. In questa zona, stando all’art. 17 NAPR, gli interventi edilizi possono essere autorizzati solo se adempiono i presupposti dell’art. 24 LPT. Con questa disposizione la zona in oggetto viene di principio sottratta a qualsiasi attività edilizia. Edifici e impianti possono essere autorizzati solo in base al regime d’eccezione dell’art. 24 LPT. Opere rispondenti al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) non sono in effetti nemmeno ipotizzabili, poiché il PR prescinde dall’assegnare una specifica funzione a questo comparto territoriale, limitandosi a dichiarare applicabile l’ordinamento dell’art. 24 LPT. Ferma questa premessa, resta da verificare se l’opera qui in esame risponda al requisito dell’ubicazione vincolata e se non vi si oppongano interessi preponderanti. Orbene, dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT si deve negare che il tratto di strada realizzato abusivamente dal ricorrente possa beneficiare di un’autorizzazione eccezionale. L’opera, destinata a servire un fondo utilizzato per l’allevamento di alcuni asini nani, non esige affatto un’ubicazione fuori della zona edificabile. Le modalità di sfruttamento del fondo non sono sicuramente tali da richiedere un collegamento veicolare con la strada che porta alla casa di vacanza del ricorrente. L’incerta attività agricola da questi esercitata sul suo fondo non permette di configurare la strada realizzata abusivamente alla stregua di un’opera ad ubicazione vincolata. La discutibile autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del territorio per la stalla-deposito non giustifica una diversa conclusione. Nemmeno l’insorgente adduce argomenti che potrebbero suffragarla. L’interesse del patriziato alla conservazione inalterata del terreno sul quale è stata l’opera abusiva prevale d’altra parte chiaramente su quello dell’insorgente. Il rilascio di un permesso in sanatoria non entra quindi in considerazione nemmeno dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. Né sono infine date le premesse per autorizzare l’opera in contestazione sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L’intervento non può in effetti essere assimilato ad una trasformazione parziale di una costruzione preesistente, necessaria per la continuazione della sua utilizzazione attuale. Semmai vi è stata una traccia di sentiero, l’opera realizzata abusivamente dal ricorrente non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una modifica parziale di un’opera edilizia preesistente, insuscettibile di alterarne in modo apprezzabile l’identità. Tanto meno si tratta di una trasformazione indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve quindi concludere che l’accesso realizzato abusivamente dal ricorrente non può comunque essere posto al beneficio di un permesso in sanatoria. Non occorre pertanto esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiederlo senza il consenso del patriziato, proprietario del terreno. Anche se lo fosse, non potrebbe comunque ottenerlo. Ritenuto che la stringata motivazione del giudizio censurato non ha per nulla impedito all’insorgente di esercitare i suoi diritti di difesa davanti all’autorità di ricorso, da questo profilo l’impugnativa va senz’altro disattesa.

4.   4.1. Giusta l’art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 N. 1 seg.). 4.2. Nell’evenienza concreta, la strada realizzata dal ricorrente si pone in contrasto in contrasto insanabile con le norme che regolano l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Il contrasto è grave ed evidente. La violazione materiale posta in essere dall’insorgente non è priva di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico. Essa è inoltre particolarmente significativa per il patriziato, proprietario del fondo, che per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto. L’ordine di ripristino censurato, emanato sulla scorta del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, regge quindi alle critiche del ricorrente.

5.   In esito alle considerazioni che precedono il giudizio governativo, immune da violazioni del diritto, va quindi confermato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 1, 2, 4, 21 e 43 LE; 5 e 47 RLE; 1, 5 e 6 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al Patriziato di __________ a titolo di ripetibili.

3.   Nella misura in cui si fonda sull’art. 24 LPT, contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario