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52.1998.77

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 e 2 RLE.

Realizzandolo senza la necessaria autorizzazione,

l’insorgente ha quindi infranto la legge.

Ne discende che la multa inflitta al ricorrente,

adeguatamente commisurata alla gravità dell’infrazione e convenientemente

ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di

questo genere, deve essere confermata.

5.   Sulla scorta di quanto

precede il ricorso va senz’altro respinto. La tassa di giudizio e le spese

seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 3, 11, 12, 13, 21, 45, 46, 52 LE, 3, 6 RLE, 148 LOC; 18, 28, 31,

43, 46, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Versione TR

3.   3.1. Nel caso in rassegna,

il ricorrente ha creato una tettoia di dimensioni 140x30 cm sopra la porta

della cantina soggetta a licenza edilizia (art. 1 LE). A ragione il municipio

ha quindi promosso la procedura in sanatoria del manufatto, fissando all'insorgente

un termine per inoltrare una domanda di licenza edilizia seguendo la procedura

semplificata della notifica: procedura che ritorna applicabile per i lavori di

secondaria importanza (art. 11 a 13 LE; 6 RLE) come quelli in rassegna.

Infatti, da come dimostrato dal municipio con la documentazione fotografica

(doc. H), al posto della tettoia esisteva in precedenza uno sterile canale di

gronda che, oltre a essere stato posato in modo rudimentale nel muro di

sostegno, non poteva sicuramente essere qualificato come tettoia. Invano

pertanto il ricorrente sostiene di essersi limitato a semplici lavori di

manutenzione esenti dall'obbligo del permesso di costruzione. Difatti non si ha

a che fare in concreto con lavori che non modificano né l'aspetto esterno né la

destinazione degli edifici e degli impianti (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; 3 cpv. 1

lett. b RLE). L'argomentazione secondo cui la fotografia risale al 1984 e che

in seguito l'abitazione avrebbe subito radicali trasformazioni non può essergli

di soccorso, visti gli accertamenti esperiti dall'autorità comunale a sostegno

della propria decisione. Del resto, la documentazione prodotta dal ricorrente

non indica nemmeno la precedente esistenza di una tettoia. Ma vi è di più.

L'insorgente, oltre a non presentare osservazioni al rapporto di

contravvenzione intimatogli, ha pure dato rilevanza alla procedura della

notifica nella sua domanda in sanatoria dei lavori del 31 ottobre 1997 (doc.

E). Nell'istanza il legale del ricorrente, ha infatti indicato che

"con

riferimento al verbale di sopralluogo 15 ottobre 1997, vi notifico con la

presente, ai sensi degli artt. 11 ss LE, il rifacimento da parte del Signor

__________ della piccola tettoia posta sopra l'accesso alla cantina di sua

proprietà. Vista la secondaria importanza dei lavori eseguiti, che consistono

in buona sostanza nella sostituzione di un manufatto già esistente, la

procedura della notifica è giustificata".

Priva di consistenza, e poco

credibile, è infine la tesi del ricorrente secondo cui egli si sarebbe

dichiarato disposto a presentare l'istanza del 31 ottobre allo scopo di non

promuovere una nuova procedura contenziosa: prova ne è la presente vertenza.

Da tali risultanze ne consegue che l'avvio della procedura di

approvazione in sanatoria del manufatto appare pertanto legittimo e

proporzionato.

3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere

un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di

infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti

realizzato la tettoia senza preventivamente disporre della necessaria licenza

edilizia (art. 1 cpv. 1 LE). Donde una violazione della legge edilizia.

3.3. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente

un'ammenda di fr. 300.–. L'ammontare, che non viene nemmeno esplicitamente

contestato dal ricorrente, è adeguato alla fattispecie. Il manufatto è stato

del resto costruito nel nucleo dove vigono norme più restrittive in materia

edilizia. Inoltre l'insorgente, recidivo, ha costruito il manufatto - ancorché

di portata limitata - non disponendo della licenza edilizia e non dando nemmeno

seguito all'ordine di sospensione dei lavori impostogli.

Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in

applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente

alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere

d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un

procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite

18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e

P.W., consid. 3.3.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.77 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.77 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 52.1998.77

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00077 Lugano 30 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  24 marzo 1998 di __________, patrocinato dallo studio legale __________ contro la risoluzione 4 marzo 1998 (n. 837) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 17 dicembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 300.– per violazione formale della legge edilizia; viste le risposte:

-    1 aprile 1998 del municipio di __________,

-    8 aprile 1998 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) __________ è proprietario di una casa d’abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RFD). Il 3 ottobre 1997 è stato constatato, nel corso di un sopralluogo alla presenza di un municipale, del tecnico comunale e del proprietario, che lo stesso stava costruendo senza licenza edilizia una tettoia di cm 30 x 140 sopra la porta della cantina che si apre sull’antistante passo pubblico pedonale (vicolo __________).

b) Il 7 ottobre 1997 il municipio di __________ ha intimato a __________ un rapporto contravvenzione per i fatti citati, nonché un ordine di sospensione dei lavori, fissandogli un termine per chiedere sotto forma di notifica l'autorizzazione mancante. Il ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di contravvenzione. Nè si è attenuto all’ordine di sospensione dei lavori. Nel corso di un ulteriore sopralluogo in contraddittorio svoltosi il 15 ottobre seguente, è stato rilevato che i lavori erano stati portati a termine. In quell’occasione il ricorrente ha comunque sostenuto che non si trattava di una nuova costruzione, bensì di riparazione di una tettoia già esistente da tempo e che la licenza di costruzione non doveva pertanto essere richiesta. Il 31 di quel mese __________ ha nondimeno presentato una notifica in sanatoria dei lavori di "rifacimento" della tettoia. Il 16 dicembre 1997 l'autorità comunale gli ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione presentata da un cittadino non confinante.

c) Con decreto del 17 dicembre 1997 il municipio ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.– per aver costruito una tettoia sporgente su suolo pubblico sopra la porta d'accesso alla cantina della sua abitazione senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione. B.   a) __________ ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In quella sede l'insorgente ha sostenuto che i lavori in narrativa fossero da qualificare quali semplici lavori di manutenzione e dunque esenti dall'obbligo della licenza edilizia.

b) Con risoluzione 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Il Governo ha considerato che i lavori in oggetto necessitavano della licenza edilizia da rilasciarsi secondo la procedura di semplice notifica, dal momento che prima della tettoia vi era soltanto un canale di gronda. C.   Con impugnativa 24 marzo 1998 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo che venga annullato assieme alla multa. Il ricorrente ribadisce ed amplia le censure sollevate senza successo in prima istanza. Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.– se è stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.– se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.– negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).

3.   Giusta l’art. 1 cpv. 3 lett. b LE, la licenza edilizia non è necessaria per i lavori di manutenzione, ossia quelli intesi a conservare lo stato e l’uso delle costruzioni esistenti, che non modificano in modo apprezzabile nè l’aspetto esterno dell’opera, nè la sua destinazione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 658 ad art. 1 LE). I lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell’aspetto esterno o della destinazione e la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura costituiscono invece interventi soggetti all’obbligo del permesso, che all’interno delle zone edificabili può essere rilasciato secondo la procedura della notifica (art. 6 cpv. 1 cifra 1 e 2 RLE).

4.   Nel caso in rassegna, il ricorrente ribadisce di non aver posato una nuova tettoia, ma di essersi limitato a riparare una tettoia preesistente. Si tratterebbe quindi di un intervento di semplice manutenzione esente da permesso. La preesistenza del manufatto in contestazione è tuttavia del tutto indimostrata. Dagli atti risulta anzi che sino al 1984 sopra la porta della cantina non v’era alcun tetto, ma soltanto un pezzo di canale di gronda fissato direttamente al muro. Il ricorrente asserisce che negli anni successivi al 1984 la sua casa è stata oggetto di importanti interventi di trasformazione. Non fornisce tuttavia alcun elemento utile a provare che nell’ambito di questi lavori fosse stato posato anche un tettuccio sopra la porta della cantina. Nè può essere dedotto in altro modo dagli atti che questo manufatto esistesse comunque già prima dell’autunno del 1997. Le fotografie prodotte dal municipio dimostrano al contrario che all’inizio di ottobre 1997 sono stati fissati nel muro sopra la porta della cantina tre travetti sopra i quali è stata posata l’impalcatura destinata a sostenere le tegole di copertura del tettuccio. La struttura di sostegno del tettuccio non era preesistente, ma è stata interamente realizzata in quell’epoca. Lo si deduce chiaramente dalle macchie di cemento fresco e dal fatto che la lampada sopra la porta ha dovuto essere spostata per far posto al travetto centrale. Di fronte a questi incontestabili riscontri processuali, del tutto prive di fondamento appaiono gli argomenti addotti dal ricorrente per dimostrare che si è trattato di un semplice intervento di manutenzione di un’opera edilizia preesistente. A torto rimprovera in particolare il ricorrente al municipio di non aver provato che sopra la porta della cantina non è mai esistita una tettoia. Per giustificare la sanzione irrogata, il municipio doveva soltanto dimostrare che il ricorrente aveva effettivamente realizzato il manufatto senza permesso. Fatto, questo, che l'autorità comunale ha compiutamente provato. Spettava semmai al ricorrente dimostrare il contrario, smentendo la concludenza delle tavole processuali. Stando così le cose, l’infrazione addebitata al ricorrente risulta perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi. La posa del tettuccio in contestazione non è configurabile come un intervento di riparazione o di manutenzione esente da permesso giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. b RLE, ma come un intervento costruttivo soggetto all’obbligo del permesso secondo l’art. 6 cpv. 1 e 2 RLE. Realizzandolo senza la necessaria autorizzazione, l’insorgente ha quindi infranto la legge. Ne discende che la multa inflitta al ricorrente, adeguatamente commisurata alla gravità dell’infrazione e convenientemente ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di questo genere, deve essere confermata.

5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va senz’altro respinto. La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 11, 12, 13, 21, 45, 46, 52 LE, 3, 6 RLE, 148 LOC; 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario Versione TR

3.   3.1. Nel caso in rassegna, il ricorrente ha creato una tettoia di dimensioni 140x30 cm sopra la porta della cantina soggetta a licenza edilizia (art. 1 LE). A ragione il municipio ha quindi promosso la procedura in sanatoria del manufatto, fissando all'insorgente un termine per inoltrare una domanda di licenza edilizia seguendo la procedura semplificata della notifica: procedura che ritorna applicabile per i lavori di secondaria importanza (art. 11 a 13 LE; 6 RLE) come quelli in rassegna. Infatti, da come dimostrato dal municipio con la documentazione fotografica (doc. H), al posto della tettoia esisteva in precedenza uno sterile canale di gronda che, oltre a essere stato posato in modo rudimentale nel muro di sostegno, non poteva sicuramente essere qualificato come tettoia. Invano pertanto il ricorrente sostiene di essersi limitato a semplici lavori di manutenzione esenti dall'obbligo del permesso di costruzione. Difatti non si ha a che fare in concreto con lavori che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e degli impianti (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; 3 cpv. 1 lett. b RLE). L'argomentazione secondo cui la fotografia risale al 1984 e che in seguito l'abitazione avrebbe subito radicali trasformazioni non può essergli di soccorso, visti gli accertamenti esperiti dall'autorità comunale a sostegno della propria decisione. Del resto, la documentazione prodotta dal ricorrente non indica nemmeno la precedente esistenza di una tettoia. Ma vi è di più. L'insorgente, oltre a non presentare osservazioni al rapporto di contravvenzione intimatogli, ha pure dato rilevanza alla procedura della notifica nella sua domanda in sanatoria dei lavori del 31 ottobre 1997 (doc. E). Nell'istanza il legale del ricorrente, ha infatti indicato che "con riferimento al verbale di sopralluogo 15 ottobre 1997, vi notifico con la presente, ai sensi degli artt. 11 ss LE, il rifacimento da parte del Signor __________ della piccola tettoia posta sopra l'accesso alla cantina di sua proprietà. Vista la secondaria importanza dei lavori eseguiti, che consistono in buona sostanza nella sostituzione di un manufatto già esistente, la procedura della notifica è giustificata". Priva di consistenza, e poco credibile, è infine la tesi del ricorrente secondo cui egli si sarebbe dichiarato disposto a presentare l'istanza del 31 ottobre allo scopo di non promuovere una nuova procedura contenziosa: prova ne è la presente vertenza. Da tali risultanze ne consegue che l'avvio della procedura di approvazione in sanatoria del manufatto appare pertanto legittimo e proporzionato. 3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti realizzato la tettoia senza preventivamente disporre della necessaria licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE). Donde una violazione della legge edilizia. 3.3. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente un'ammenda di fr. 300.–. L'ammontare, che non viene nemmeno esplicitamente contestato dal ricorrente, è adeguato alla fattispecie. Il manufatto è stato del resto costruito nel nucleo dove vigono norme più restrittive in materia edilizia. Inoltre l'insorgente, recidivo, ha costruito il manufatto - ancorché di portata limitata - non disponendo della licenza edilizia e non dando nemmeno seguito all'ordine di sospensione dei lavori impostogli. Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.).