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Incarto n.52.98.00073
Lugano
12 ottobre 1998
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 marzo 1998 del
dr. med. __________
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 4 marzo 1998, no. 820, del Consiglio di Stato, che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa 15 dicembre 1997 dell'insorgente avverso il punto 3 del complemento 9 dicembre 1997 della licenza edilizia 28 novembre 1997 del municipio di __________;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1.La licenza edilizia 28 novembre 1997/9 dicembre 1997 rilasciata al dott. __________ viene ripristinata alla condizione che le due ante centrali del cancello vengono saldate fra loro in modo che l'opera funga da semplice recinzione.In caso di riattivazione della funzione del cancello dovrà essere inoltrata una domanda di costruzione che rispetti la distanza di 5 m dal ciglio della strada prescritta dall'art. 44 NAPR.La condizione relativa al rispetto delle distanze dall'asse stradale viene annullata in quanto incongruente.
2. La decisione 4 marzo 1998, no. 820, del Consiglio di Stato viene riformata in questi termini senza spese e tassa di giustizia.
3. Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi.
In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza ripetibili."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario