opencaselaw.ch

52.1998.73

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.98.00073

Lugano

12 ottobre 1998

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 marzo 1998 del

dr. med. __________

patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 4 marzo 1998, no. 820, del Consiglio di Stato, che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa 15 dicembre 1997 dell'insorgente avverso il punto 3 del complemento 9 dicembre 1997 della licenza edilizia 28 novembre 1997 del municipio di __________;

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1.La licenza edilizia 28 novembre 1997/9 dicembre 1997 rilasciata al dott. __________ viene ripristinata alla condizione che le due ante centrali del cancello vengono saldate fra loro in modo che l'opera funga da semplice recinzione.In caso di riattivazione della funzione del cancello dovrà essere inoltrata una domanda di costruzione che rispetti la distanza di 5 m dal ciglio della strada prescritta dall'art. 44 NAPR.La condizione relativa al rispetto delle distanze dall'asse stradale viene annullata in quanto incongruente.

2.  La decisione 4 marzo 1998, no. 820, del Consiglio di Stato viene riformata in questi termini senza spese e tassa di giustizia.

3.  Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi.

In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza ripetibili."

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario